Legge 102/2020 per la modifica e l’integrazione della Legge sulle società n. 31/1990

July 22, 2020

Gentile Cliente,
la presente per informarla delle modifiche alla legge sulle società n. 31/1990 che comportano la semplificazione delle procedure necessarie nello svolgimento delle attività delle società.

Il parlamento rumeno ha adottato la legge n. 102 del 2 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n. 583 del 2 luglio 2020, che modifica ed integra la Legge sulle società n. 31/1990.

Le modifiche apportate alla legge sulle società n. 31/1990 vengono a semplificare le procedure necessarie nello svolgimento delle attività delle società:

Soci unici

Probabilmente la modifica più importante introdotta dalla legge 102/2020 è il fatto che abroga il paragrafo 14 della legge 31/1990, eliminando così il divieto a persone fisiche o giuridiche di essere soci unici in diverse società a responsabilità limitata. Pertanto, non ci saranno più limitazioni e i soci unici persone fisiche potranno coprire questa carica in diverse società a responsabilità limitata.

L’atto costitutivo

In seguito all’abrogazione dell’arte. 14, art. 17, par. (1), che specifica che per l’autenticazione dell’atto costitutivo, nei casi previsti dall’art. 5 o all’assegnazione della data certa, verrà presentata la prova rilasciata dall’Ufficio del registro delle imprese relativa alla disponibilità e alla prenotazione della denominazione della società.

Sede legale

La legge, nella sua forma attuale, sostiene anche la semplificazione delle procedure e delle condizioni per la registrazione della sede legale. Pertanto, con la modifica dell’art. 17, par. (3), si stabilisce che alla registrazione della società e al cambio della sede legale, verrà presentato presso ONRC il documento comprovante il diritto di utilizzo dello spazio destinato a fungere come sede legale, registrato presso l’organo fiscale dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione Fiscale in cui raggio è sito l’immobile con la funzione di sede legale.

Pertanto, dopo l’entrata in vigore di questa legge, non è più necessario presentare un certificato rilasciato dall’ente fiscale.

La stessa sede per varie aziende

La nuova legge abroga anche l’arte. 17, par. (4), della legge 31/1990, e le nuove norme consentono il funzionamento di più società nello stesso immobile, indipendentemente dal numero di camere.

Un ultimo aspetto da menzionare è legato al fatto che la nuova legge stabilisce che l’avviso relativo al cambio di destinazione degli edifici collettivi con regime residenziale, previsto dalla legge n. 196/2018 sulla costituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle associazioni di proprietari e l’amministrazione dei condomini, non è più necessario quando l’amministratore o, a seconda dei casi, gli amministratori, dichiarano sotto la propria responsabilità il fatto che presso la sede legale non viene svolta attività.

Le norme metodologiche per l’applicazione delle modifiche sopra menzionate saranno riviste entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

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