Misure per favorire l’aumento del capitale proprio

November 18, 2020

Nella Gazzetta Ufficiale romena n. 817 del 04.09.2020 e’ stata pubblicata l’Ordinanza di Urgenza n. 153/2020 (di seguito „OUG 153”), che istituisce un provvedimento per la riduzione dell’imposta sugli utili, l’imposta sul reddito delle microimprese, ma anche l’imposta specifica su varie attività.
Ai sensi delle disposizioni dell’ OUG 153, agli operatori economici assoggettati all’imposta sull’utile, l’imposta sul reddito delle microimprese e l’imposta specifica sulle attività verranno concessi degli sconti al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, nonché di sbloccare i flussi di cassa

Le riduzioni sulle imposte variano e verranno applicate come segue:
• una diminuzione del 2% per i soggetti che a fine esercizio:
– rilevano un patrimonio netto positivo, stabilito secondo le norme contabili;
– registrano incrementi del capitale proprio nell’anno in corso rispetto all’anno di riferimento 2020, rispettivamente rispetto all’anno precedente;
• per l’aumento del capitale proprio nell’anno in corso rispetto all’anno precedente, il livello di riduzione varia dal 5% al 10%, secondo le soglie di aumento annuo del capitale proprio:
– 5% fino al 5% compreso;
– 6% dal 5% al 10% compreso
– 7% oltre il 10% fino al 15% compreso
– 8% oltre il 15% fino al 20% compreso
– 9% oltre il 20% fino al 25% compreso
– 10% oltre il 25%
• per l’aumento del capitale proprio nell’anno in corso rispetto all’anno di riferimento 2020, il livello di riduzione dell’imposta è del 3%, se l’aumento percentuale del capitale proprio è uguale o maggiore ai seguenti valori:
– anno 2022 – 5%
– anno 2023 – 10%
– anno 2024 – 15%
– anno 2025 – 20%
Lo sconto del 3% si applica solo dal 2022.

Se due o più delle condizioni per applicare la riduzione sono soddisfatte, le percentuali verranno sommate. La concessione delle riduzioni si applica solo se contestualmente è soddisfatta la condizione di patrimonio netto positivo.
Il OUG 153 prevede anche disposizioni specifiche per l’applicazione di riduzioni nel caso di soggetti il cui esercizio fiscale è diverso dell’anno solare. Inoltre, vengono forniti chiarimenti in merito alla costituzione del patrimonio netto aggiustato nella situazione di operazioni di riorganizzazione, ma anche nel caso di contribuenti che, nell’anno per il quale devono le imposte, creano sedi permanenti di persone giuridiche estere, a seguito di fusioni, scissioni totali o parziali, trasferimenti di attività e scambi di azioni che coinvolgono società di due o più Stati membri.

Nella sfera di applicazione delle suddette riduzioni non rientrano le istituzioni del settore bancario, del mercato dei capitali, assicurativo e riassicurativo, in quanto tali contribuenti hanno requisiti patrimoniali specifici, fissati separatamente secondo la normativa nazionale ed europea.

La riduzione si applica all’imposta dovuta per l’intero anno fiscale, nel caso di contribuenti che pagano imposta sull’utile e contribuenti che pagano imposta sul reddito delle microimprese. Se l’importo della riduzione è superiore all’imposta annuale dovuta, la differenza viene detratta dall’imposta dei trimestri precedenti presentando una dichiarazione rettificativa. Per i contribuenti che pagano imposta per le attività specifiche, la riduzione si applica all’imposta dovuta per la seconda metà dell’anno.

Per i contribuenti che pagano l’imposta sull’utile, l’imposta sul reddito delle microimprese, ma anche l’imposta specifica i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’imposta sono prorogati fino al 25 Giugno dell’anno successivo.

Per i contribuenti il cui esercizio fiscale è diverso dall’anno solare il calcolo e la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale saranno effettuati fino al 25 del sesto mese dalla fine dell’anno fiscale modificato.