Novità dal sito del Ministero della Finanza Pubblica

April 1, 2020

Le imprese che pagano l’imposta sull’utile in anticipo riceveranno uno sconto del 5% o del 10%. Sconto del 10% per le microimprese.

I contribuenti che pagano l’imposta sul utile delle società, indipendentemente dalla modalità di dichiarare e dal sistema di pagamento, che pagano l’imposta dovuta per il primo trimestre 2020, rispettivamente per il pagamento anticipato per lo stesso trimestre, fino alla scadenza del 25 aprile 2020 incluso, usufruiscono di uno sconto del 5% o 10%, calcolato sull’imposta dovuta.

Per il pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese per il primo trimestre 2020, fino al 25 aprile 2020, i contribuenti usufruiscono di uno sconto del 10% calcolato sull’imposta dovuta per quel trimestre.

I grandi contribuenti avranno uno sconto del 5%, mentre i piccoli e medi potranno usufruire di una riduzione del 10%.

Le disposizioni si applicano anche ai contribuenti che hanno optato per un anno fiscale diverso dall’anno solare, se pagano l’imposta dovuta per il pagamento trimestrale fino alla scadenza tra il 25 aprile e il 25 giugno 2020.

I bonus si applicheranno anche alle aziende di turismo e alimentari, per l’imposta specifica per determinate attività, per l’imposta sul utile per il primo trimestre 2020.

I contribuenti determinano l’imposta sul utile / imposta sul reddito delle microimprese da pagare, deducendo l’imposta dovuta dell’indennità calcolata conformemente all’atto normativo approvato.

Per i contribuenti assoggettati all’imposta sul utile, il bonus verrà incluso in modo distinto nella dichiarazione dei redditi annuale.

L’esenzione dal pagamento dell’IVA per medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi o apparecchiature mediche e materiali sanitari che possono essere utilizzati per prevenire, limitare, trattare e combattere COVID-19

In deroga alle disposizioni dell’art. 326 paragrafo (3) e (4) del codice fiscale il pagamento effettivo non viene effettuato agli organi doganali dai soggetti passivi registrati ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 importazione, durante il periodo per il quale è stato stabilito lo stato di emergenza ai sensi del Decreto n. 195/2020 e nei prossimi 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dell’emergenza, medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi medici o attrezzature e materiali sanitari che possono essere utilizzati nella prevenzione, limitazione, trattamento e controllo di COVID-19.

L’imposta relativa alle importazioni dei rispettivi prodotti, realizzata durante il periodo fiscale, è evidenziata dagli importatori nella dichiarazione IVA sia come imposta riscossa che come imposta deducibile, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 297–301 del codice fiscale.

Le ultime novità legislative per il supporto degli agenti economici e dei dipendenti sono introdotte dall’Ordinanza 32/2020.

Presentiamo in breve i più importanti:

  1. La diminuzione del periodo di rimborso alle imprese per la disoccupazione tecnica

Il datore di lavoro riceverà dall’AJOFM le indennità lorde entro massimo 15 giorni dalla presentazione della domanda. Le società prepareranno i documenti per il 1° aprile per il periodo dal 16.03 al 31.03.2020, li trasmetteranno all’AJOFM, dopodiché in massimo 15 giorni riceveranno l’indennizzo. Così non dovranno pagare dai loro fondi le indennità nette.

  1. Vengono eliminate le due condizioni necessarie per i datori di lavoro che riducono solo la propria attività per usufruire dalla disoccupazione tecnica per il 75% dei dipendenti: che i richiedenti abbiano registrato ricavi inferiori del 25% nel marzo 2020 rispetto alla media di gennaio-febbraio 2020 e la mancanza della capacità finanziaria per pagare tutti i dipendenti.
  2. Viene introdotta la possibilità di effettuare pagamenti per disoccupazione tecnica oltre il limite del 75%.

Se il budget del datore di lavoro lo consente, questo potrà integrare l’indennità statale con importi che rappresentano la differenza fino a almeno il 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato, secondo le disposizioni del Codice del lavoro.

  1. Altri professionisti, come previsto dall’art. 3 comma (2) del Codice Civile, nonché le persone che hanno concluso convenzioni individuali di lavoro ai sensi della Legge 1/2005 sulla collaborazione, possono usufruire sulla base di una dichiarazione sulla propria responsabilità di un compenso in una percentuale pari al 75% della retribuzione media lorda. La stessa indennità spetta anche alle persone che ottengono un reddito esclusivo da diritti d’autore e diritti connessi. Queste indennità sono soggette a contributi fiscali e sociali.
  2. I datori di lavoro che interrompono in tutto o in parte la loro attività in base alle decisioni delle autorità pubbliche possono usufruire della disoccupazione tecnica basata su una autocertificazione del datore di lavoro, senza la necessità del certificato di emergenza (CSU).
  3. Nuove disposizioni per le persone in congedo per l’assistenza ai minori: il congedo per l’assistenza al minore continuerà durante il periodo di emergenza, anche se il termine per la sua concessione termina (il minore ha compiuto rispettivamente 2 e 3 anni).
  4. Vengono estesi i diritti previsti dalla legge n. 19-2020 per alla concessione di congedi gratuiti ai genitori per la supervisione dei bambini anche per altre categorie di unità educative – unità di istruzione prescolare, simili alle unità educative.
  5. Chiarimenti per le persone con contratti di lavoro multipli: se una persona ha più di un contratto di lavoro e almeno uno a tempo pieno rimane attivo durante lo stato di emergenza, questa persona non usufruirà dell’indennità di disoccupazione tecnica.

Se una persona ha diversi contratti di lavoro e tutti sono sospesi durante il periodo di emergenza, questa persona potrà usufruire dell’indennità di disoccupazione nel luogo di lavoro in cui ha i diritti più vantaggiosi.

  1. Il periodo in cui i dipendenti sono sospesi e il datore di lavoro non contribuisce al CAM (contributo per assicurazioni del lavoro) rappresenta anzianità senza pagamento del contributo per i giorni di malattia (ai sensi dell’ OUG 158/2005). La base per il calcolo dell’indennità per questo periodo è lo stipendio base lordo minimo nel paese.
  2. Viene introdotta la disposizione dell’obbligo del datore di lavoro di pagare al lavoratore l’indennità entro 3 giorni dalla sua riscossione dallo Stato.

Ordinanza di urgenza n. 37/2020 prevede la concessione di agevolazioni per prestiti concessi da enti creditizi e istituti finanziari non bancari a determinate categorie di mutuatari.

Possono usufruire delle disposizioni di questa ordinanza:

  • persone fisiche
  • persone fisiche autorizzate
  • imprese individuali
  • imprese familiari
  • le professioni liberali e quelle esercitate in virtù di leggi speciali, indipendentemente dalla forma di esercizio della professione e
  • le persone giuridiche, ad eccezione degli enti creditizi definiti ai sensi dell’ordinanza di emergenza n. 99/2006;

In sintesi, l’ordinanza prevede:

  1. L’obbligo di pagare le rate relative ai prestiti, che rappresentano canoni di capitale, interessi e commissioni, concessi fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza di emergenza, è sospeso su richiesta del debitore per un massimo di 9 mesi, ma non più del 31.12.2020. L’agevolazione può essere concessa solo per prestiti che non registrano gli arretrati alla data di istituzione dello stato di emergenza nel territorio della Romania o che i debitori hanno effettuato il pagamento di tali arretrati fino alla data della richiesta di sospensione dell’obbligo di pagamento di cui sopra.
  2. Il periodo massimo del credito può essere superato di un periodo pari alla durata della sospensione dell’obbligo di pagamento.
  3. Per le persone fisiche debitori per le quali l’estensione della scadenza dei prestiti supera il limite di età previsto dalla normativa dei creditori per la concessione dei prestiti, i creditori procedono alla ristrutturazione dei prestiti con l’inquadramento nel limite di età.
  4. Usufruiscono delle disposizioni della presente ordinanza di emergenza i mutuatari che hanno stipulato un contratto di credito che non ha raggiunto la scadenza e per i quali il creditore non ha dichiarato la scadenza anticipata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza di urgenza.
  5. La misura di cui al punto 1 è concessa esclusivamente ai debitori i cui redditi sono stati direttamente o indirettamente influenzati dalla grave situazione generata dalla pandemia di COVID-19.

I passaggi sono i seguenti:

  1. I debitori inviano ai creditori una richiesta in tal senso, in formato lettera o posta elettronica, ai recapiti indicati nel contratto di credito o attraverso un altro canale di comunicazione a distanza fornito dal creditore, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza di emergenza.
  2. Se il debitore non è in grado di trasmettere la domanda con uno dei mezzi sopra elencati, può formularla oralmente, telefonicamente, a un numero di telefono dedicato che verrà annunciato da ciascun finanziatore sul suo sito Web, situazione in cui il creditore ha l’obbligo di registrare la chiamata.
  3. Il debitore può optare per la richiesta inviata al creditore di sospendere l’obbligo di pagare le rate relative ai prestiti, che comprendo canoni di capitale, interessi e commissioni, per un periodo compreso tra un mese e nove mesi, che però non si potrà protrarre oltre il 31 dicembre 2020.
  4. Il creditore analizza la richiesta e la approva nelle condizioni previste dalle norme per l’applicazione della presente ordinanza di emergenza.
  5. Per le domande approvate dai creditori, la proroga della durata contrattuale sopra menzionata produce effetti dalla data della comunicazione della richiesta di sospensione da parte del richiedente.
  6. Gli interessi relativi agli importi in sospeso il cui pagamento è sospeso sono capitalizzati sul saldo del credito esistente alla fine del periodo di sospensione. Il capitale così aumentato sarà versato in rate per il periodo restante fino alla nuova scadenza dei prestiti, dopo il periodo di sospensione.

Condizioni:

Per usufruire della sospensione del rimborso delle rate, degli interessi e commissioni, ad eccezione delle persone fisiche, i richiedenti devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. a) interrompono l’attività in tutto o in parte a seguito delle decisioni emanate dalle autorità pubbliche competenti a norma di legge, durante il periodo di stato di emergenza decretato;
  2. b) sono in possesso del certificato di situazioni di emergenza (CSU) rilasciato dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente, che stabilisce, sulla base delle autocertificazioni dei debitori, la diminuzione delle entrate o delle entrate di almeno il 25% nel marzo 2020 rispetto alla media di gennaio e febbraio 2020 o l’interruzione parziale o attività totale a seguito delle decisioni emesse dalle autorità pubbliche competenti durante lo stato di emergenza decretato;
  3. c) alla data della richiesta di sospensione del rimborso del credito non si trovano in insolvenza, secondo le informazioni disponibili sul sito web dell’Ufficio nazionale del registro delle imprese.

Per casi si emergenza e per qualsiasi ulteriori informazioni noi restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: 004 0314 152 032; 004 0771 616 236; 004 0771 365 103