{"id":1778,"date":"2020-04-01T15:48:32","date_gmt":"2020-04-01T13:48:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reconta.com\/?p=1778"},"modified":"2021-12-13T18:14:22","modified_gmt":"2021-12-13T17:14:22","slug":"novita-dal-sito-del-ministero-della-finanza-pubblica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reconta.com\/en\/novita-dal-sito-del-ministero-della-finanza-pubblica\/","title":{"rendered":"Novit\u00e0 dal sito del Ministero della Finanza Pubblica"},"content":{"rendered":"<h3>Le imprese che pagano l\u2019imposta sull\u2019utile in anticipo riceveranno uno sconto del 5% o del 10%.\u00a0Sconto del 10% per le microimprese.<\/h3>\n<p>I contribuenti che pagano l&#8217;imposta sul utile delle societ\u00e0, indipendentemente dalla modalit\u00e0 di dichiarare e dal sistema di pagamento, che pagano l&#8217;imposta dovuta per il primo trimestre 2020, rispettivamente per il pagamento anticipato per lo stesso trimestre, fino alla scadenza del 25 aprile 2020 incluso, usufruiscono di uno sconto del 5% o 10%, calcolato sull&#8217;imposta dovuta.<\/p>\n<p>Per il pagamento dell&#8217;imposta sul reddito delle microimprese per il primo trimestre 2020, fino al 25 aprile 2020, i contribuenti usufruiscono di uno sconto del 10% calcolato sull&#8217;imposta dovuta per quel trimestre.<\/p>\n<p>I grandi contribuenti avranno uno sconto del 5%, mentre i piccoli e medi potranno usufruire di una riduzione del 10%.<\/p>\n<p>Le disposizioni si applicano anche ai contribuenti che hanno optato per un anno fiscale diverso dall&#8217;anno solare, se pagano l&#8217;imposta dovuta per il pagamento trimestrale fino alla scadenza tra il 25 aprile e il 25 giugno 2020.<\/p>\n<p>I bonus si applicheranno anche alle aziende di turismo e alimentari, per l&#8217;imposta specifica per determinate attivit\u00e0, per l&#8217;imposta sul utile per il primo trimestre 2020.<\/p>\n<p>I contribuenti determinano l&#8217;imposta sul utile \/ imposta sul reddito delle microimprese da pagare, deducendo l&#8217;imposta dovuta dell&#8217;indennit\u00e0 calcolata conformemente all&#8217;atto normativo approvato.<\/p>\n<p>Per i contribuenti assoggettati all\u2019imposta sul utile, il bonus verr\u00e0 incluso in modo distinto nella dichiarazione dei redditi annuale.<\/p>\n<h3><strong>L&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;IVA per medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi o apparecchiature mediche e materiali sanitari che possono essere utilizzati per prevenire, limitare, trattare e combattere COVID-19<\/strong><\/h3>\n<p>In deroga alle disposizioni dell&#8217;art. 326 paragrafo (3) e (4) del codice fiscale il pagamento effettivo non viene effettuato agli organi doganali dai soggetti passivi registrati ai fini IVA ai sensi dell&#8217;art. 316 importazione, durante il periodo per il quale \u00e8 stato stabilito lo stato di emergenza ai sensi del Decreto n. 195\/2020 e nei prossimi 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dell&#8217;emergenza, medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi medici o attrezzature e materiali sanitari che possono essere utilizzati nella prevenzione, limitazione, trattamento e controllo di COVID-19.<\/p>\n<p>L&#8217;imposta relativa alle importazioni dei rispettivi prodotti, realizzata durante il periodo fiscale, \u00e8 evidenziata dagli importatori nella dichiarazione IVA sia come imposta riscossa che come imposta deducibile, nei limiti e alle condizioni stabilite dall&#8217;art. 297\u2013301 del codice fiscale.<\/p>\n<h3><u>Le ultime novit\u00e0 legislative per il supporto degli agenti economici e dei dipendenti sono introdotte dall\u2019Ordinanza 32\/2020.<\/u><\/h3>\n<p>Presentiamo in breve i pi\u00f9 importanti:<\/p>\n<ol>\n<li>La diminuzione del periodo di rimborso alle imprese per la disoccupazione tecnica<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il datore di lavoro ricever\u00e0 dall&#8217;AJOFM le indennit\u00e0 lorde entro massimo 15 giorni dalla presentazione della domanda. Le societ\u00e0 prepareranno i documenti per il 1\u00b0 aprile per il periodo dal 16.03 al 31.03.2020, li trasmetteranno all&#8217;AJOFM, dopodich\u00e9 in massimo 15 giorni riceveranno l\u2019indennizzo. Cos\u00ec non dovranno pagare dai loro fondi le indennit\u00e0 nette.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Vengono eliminate le due condizioni necessarie per i datori di lavoro che riducono solo la propria attivit\u00e0 per usufruire dalla disoccupazione tecnica per il 75% dei dipendenti: che i richiedenti abbiano registrato ricavi inferiori del 25% nel marzo 2020 rispetto alla media di gennaio-febbraio 2020 e la mancanza della capacit\u00e0 finanziaria per pagare tutti i dipendenti.<\/li>\n<li>Viene introdotta la possibilit\u00e0 di effettuare pagamenti per disoccupazione tecnica oltre il limite del 75%.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se il budget del datore di lavoro lo consente, questo potr\u00e0 integrare l&#8217;indennit\u00e0 statale con importi che rappresentano la differenza fino a almeno il 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato, secondo le disposizioni del Codice del lavoro.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Altri professionisti, come previsto dall&#8217;art. 3 comma (2) del Codice Civile, nonch\u00e9 le persone che hanno concluso convenzioni individuali di lavoro ai sensi della Legge 1\/2005 sulla collaborazione, possono usufruire sulla base di una dichiarazione sulla propria responsabilit\u00e0 di un compenso in una percentuale pari al 75% della retribuzione media lorda. La stessa indennit\u00e0 spetta anche alle persone che ottengono un reddito esclusivo da diritti d&#8217;autore e diritti connessi. Queste indennit\u00e0 sono soggette a contributi fiscali e sociali.<\/li>\n<li>I datori di lavoro che interrompono in tutto o in parte la loro attivit\u00e0 in base alle decisioni delle autorit\u00e0 pubbliche possono usufruire della disoccupazione tecnica basata su una autocertificazione del datore di lavoro, senza la necessit\u00e0 del certificato di emergenza (CSU).<\/li>\n<li>Nuove disposizioni per le persone in congedo per l&#8217;assistenza ai minori: il congedo per l&#8217;assistenza al minore continuer\u00e0 durante il periodo di emergenza, anche se il termine per la sua concessione termina (il minore ha compiuto rispettivamente 2 e 3 anni).<\/li>\n<li>Vengono estesi i diritti previsti dalla legge n. 19-2020 per alla concessione di congedi gratuiti ai genitori per la supervisione dei bambini anche per altre categorie di unit\u00e0 educative &#8211; unit\u00e0 di istruzione prescolare, simili alle unit\u00e0 educative.<\/li>\n<li>Chiarimenti per le persone con contratti di lavoro multipli: se una persona ha pi\u00f9 di un contratto di lavoro e almeno uno a tempo pieno rimane attivo durante lo stato di emergenza, questa persona non usufruir\u00e0 dell&#8217;indennit\u00e0 di disoccupazione tecnica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se una persona ha diversi contratti di lavoro e tutti sono sospesi durante il periodo di emergenza, questa persona potr\u00e0 usufruire dell&#8217;indennit\u00e0 di disoccupazione nel luogo di lavoro in cui ha i diritti pi\u00f9 vantaggiosi.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Il periodo in cui i dipendenti sono sospesi e il datore di lavoro non contribuisce al CAM (contributo per assicurazioni del lavoro) rappresenta anzianit\u00e0 senza pagamento del contributo per i giorni di malattia (ai sensi dell\u2019 OUG 158\/2005). La base per il calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 per questo periodo \u00e8 lo stipendio base lordo minimo nel paese.<\/li>\n<li>Viene introdotta la disposizione dell&#8217;obbligo del datore di lavoro di pagare al lavoratore l&#8217;indennit\u00e0 entro 3 giorni dalla sua riscossione dallo Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong><u>Ordinanza di urgenza n. 37\/2020 prevede la concessione di agevolazioni per prestiti concessi da enti creditizi e istituti finanziari non bancari a determinate categorie di mutuatari.<\/u><\/strong><\/h3>\n<p>Possono usufruire delle disposizioni di questa ordinanza:<\/p>\n<ul>\n<li>persone fisiche<\/li>\n<li>persone fisiche autorizzate<\/li>\n<li>imprese individuali<\/li>\n<li>imprese familiari<\/li>\n<li>le professioni liberali e quelle esercitate in virt\u00f9 di leggi speciali, indipendentemente dalla forma di esercizio della professione e<\/li>\n<li>le persone giuridiche, ad eccezione degli enti creditizi definiti ai sensi dell&#8217;ordinanza di emergenza n. 99\/2006;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>In sintesi, l&#8217;ordinanza prevede:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L&#8217;obbligo di pagare le rate relative ai prestiti, che rappresentano canoni di capitale, interessi e commissioni, concessi fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza di emergenza, \u00e8 sospeso su richiesta del debitore per un massimo di 9 mesi, ma non pi\u00f9 del 31.12.2020. L&#8217;agevolazione pu\u00f2 essere concessa solo per prestiti che non registrano gli arretrati alla data di istituzione dello stato di emergenza nel territorio della Romania o che i debitori hanno effettuato il pagamento di tali arretrati fino alla data della richiesta di sospensione dell&#8217;obbligo di pagamento di cui sopra.<\/li>\n<li>Il periodo massimo del credito pu\u00f2 essere superato di un periodo pari alla durata della sospensione dell&#8217;obbligo di pagamento.<\/li>\n<li>Per le persone fisiche debitori per le quali l&#8217;estensione della scadenza dei prestiti supera il limite di et\u00e0 previsto dalla normativa dei creditori per la concessione dei prestiti, i creditori procedono alla ristrutturazione dei prestiti con l\u2019inquadramento nel limite di et\u00e0.<\/li>\n<li>Usufruiscono delle disposizioni della presente ordinanza di emergenza i mutuatari che hanno stipulato un contratto di credito che non ha raggiunto la scadenza e per i quali il creditore non ha dichiarato la scadenza anticipata prima dell&#8217;entrata in vigore della presente ordinanza di urgenza.<\/li>\n<li>La misura di cui al punto 1 \u00e8 concessa esclusivamente ai debitori i cui redditi sono stati direttamente o indirettamente influenzati dalla grave situazione generata dalla pandemia di COVID-19.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>I passaggi sono i seguenti:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>I debitori inviano ai creditori una richiesta in tal senso, in formato lettera o posta elettronica, ai recapiti indicati nel contratto di credito o attraverso un altro canale di comunicazione a distanza fornito dal creditore, entro 45 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente ordinanza di emergenza.<\/li>\n<li>Se il debitore non \u00e8 in grado di trasmettere la domanda con uno dei mezzi sopra elencati, pu\u00f2 formularla oralmente, telefonicamente, a un numero di telefono dedicato che verr\u00e0 annunciato da ciascun finanziatore sul suo sito Web, situazione in cui il creditore ha l&#8217;obbligo di registrare la chiamata.<\/li>\n<li>Il debitore pu\u00f2 optare per la richiesta inviata al creditore di sospendere l&#8217;obbligo di pagare le rate relative ai prestiti, che comprendo canoni di capitale, interessi e commissioni, per un periodo compreso tra un mese e nove mesi, che per\u00f2 non si potr\u00e0 protrarre oltre il 31 dicembre 2020.<\/li>\n<li>Il creditore analizza la richiesta e la approva nelle condizioni previste dalle norme per l&#8217;applicazione della presente ordinanza di emergenza.<\/li>\n<li>Per le domande approvate dai creditori, la proroga della durata contrattuale sopra menzionata produce effetti dalla data della comunicazione della richiesta di sospensione da parte del richiedente.<\/li>\n<li>Gli interessi relativi agli importi in sospeso il cui pagamento \u00e8 sospeso sono capitalizzati sul saldo del credito esistente alla fine del periodo di sospensione. Il capitale cos\u00ec aumentato sar\u00e0 versato in rate per il periodo restante fino alla nuova scadenza dei prestiti, dopo il periodo di sospensione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Condizioni: <\/strong><\/p>\n<p>Per usufruire della sospensione del rimborso delle rate, degli interessi e commissioni, ad eccezione delle persone fisiche, i richiedenti devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>a) interrompono l&#8217;attivit\u00e0 in tutto o in parte a seguito delle decisioni emanate dalle autorit\u00e0 pubbliche competenti a norma di legge, durante il periodo di stato di emergenza decretato;<\/li>\n<li>b) sono in possesso del certificato di situazioni di emergenza (CSU) rilasciato dal Ministero dell&#8217;Economia, dell&#8217;Energia e dell&#8217;Ambiente, che stabilisce, sulla base delle autocertificazioni dei debitori, la diminuzione delle entrate o delle entrate di almeno il 25% nel marzo 2020 rispetto alla media di gennaio e febbraio 2020 o l&#8217;interruzione parziale o attivit\u00e0 totale a seguito delle decisioni emesse dalle autorit\u00e0 pubbliche competenti durante lo stato di emergenza decretato;<\/li>\n<li>c) alla data della richiesta di sospensione del rimborso del credito non si trovano in insolvenza, secondo le informazioni disponibili sul sito web dell&#8217;Ufficio nazionale del registro delle imprese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per casi si emergenza e per qualsiasi ulteriori informazioni noi restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: 004 0314 152 032; 004 0771 616 236; 004 0771 365 103<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le imprese che pagano l\u2019imposta sull\u2019utile in anticipo riceveranno uno sconto del 5% o del 10%.\u00a0Sconto del 10% per le microimprese. 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