{"id":1030,"date":"2015-12-17T13:12:06","date_gmt":"2015-12-17T12:12:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reconta.com\/?p=1030"},"modified":"2021-12-13T18:14:07","modified_gmt":"2021-12-13T17:14:07","slug":"un-nuovo-obbligo-per-le-imprese-nel-2016-il-dossier-di-transfer-pricing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/un-nuovo-obbligo-per-le-imprese-nel-2016-il-dossier-di-transfer-pricing\/","title":{"rendered":"Un nuovo obbligo per le imprese nel 2016: il dossier di transfer pricing"},"content":{"rendered":"<p>Con partenza dal 2016, i contribuenti che effettuano operazioni con le parti affiliate saranno <strong>obbligati<\/strong> a preparare e a presentare <strong>il dossier dei prezzi di trasferimento<\/strong>, quando hanno <strong>raggiunto o superato il limite di operazioni fissato dalla legge<\/strong>.<\/p>\n<p>&#8222;Per rispettare il principio del valore di mercato, il contribuente che effettua transazioni con le parti affiliate ha l\u2019obbligo di preparare il dossier di transfer pricing. Alla richiesta dell&#8217;autorit\u00e0 fiscale il contribuente \u00e8 tenuto a presentare la documentazione dei prezzi di trasferimento. La quantit\u00e0 di operazioni per le quali il contribuente ha l\u2019obbligo di preparare il dossier di transfer pricing, le scadenze, il contenuto del dossier e le condizioni in cui viene richiesto dalla finanza saranno approvate con decreto del Presidente ANAF &#8221; e menzionate all` art. 108 alin. (2) del nuovo codice di procedura fiscale.<\/p>\n<p>Attualmente, secondo le norme contenute nel Codice di procedura fiscale ancora in vigore, le aziende non sono obbligate a preparare e tenere un dossier di transfer pricing, lo devono <strong>preparare solo se e\u2019 sollecitato dalla squadra d&#8217;ispezione fiscale <\/strong>che d\u00e0, in molti casi, un termine di tre mesi per la presentazione del dossier, il periodo massimo previsto dalla legge.<\/p>\n<p><strong>La situazione cambier\u00e0 a partire dal primo giorno del 2016<\/strong>, quando le nuove disposizioni entreranno in vigore. Queste stabiliscono <strong>l\u2019obbligo di preparare  i file di documentazione sui prezzi di trasferimento <\/strong>separatamente dall&#8217;obbligo di presentazione degli stessi alla finanza. <\/p>\n<p>Il dossier con la documentazione dei prezzi di trasferimento \u00e8 un <strong>obbligo imposto agli enti, persone fisiche o giuridiche che entrano in rapporti commerciali e finanziari con soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche affiliate<\/strong>. Le leggi di ogni stato stabiliscono la propria disciplina per le persone affiliate.<br \/>\nIl rapporto di affiliazione tra le persone giuridiche \/ fisiche da una parte, e le persone giuridiche, dall&#8217;altra parte, \u00e8 giudicato partendo da una partecipazione minima al capitale sociale\/ diritti di voto o di controllo sui soggetti giuridici pari al 25%  .<\/p>\n<p>Nella pratica, a proposito di verifiche fiscali, tutti i rapporti di affiliazione di cui sopra danno all&#8217;autorit\u00e0 fiscale il diritto di richiedere la documentazione dei prezzi di trasferimento.<br \/>\nIl <strong>concetto di operazioni di transfer pricing si applica sia per le transazioni con i residenti romeni, sia per le operazioni con non residenti.<\/strong>Secondo questo concetto, due entit\u00e0 affiliate hanno l\u2019obbligo continuo di fissare per le loro transazioni dei prezzi che riflettano quelli di mercato.<br \/>\nSecondo il parere degli esperti, il metodo migliore per stabilire dei valori di mercato accettabili dagli ispettori consiste nel procedere solo dopo un&#8217;attenta analisi dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il <strong>file con la documentazione dei prezzi di trasferimento<\/strong>, oltre che essere obbligatorio, rappresenta il <strong>documento con cui l\u2019azienda giustifica il controllo fiscale e la scelta del prezzo per una determinata operazione<\/strong>. Questo pu\u00f2 essere dunque visto come uno strumento per la gestione efficace dei flussi finanziari.<\/p>\n<p>Inoltre, visto che la verifica dei prezzi di trasferimento deve essere continua, appare necessario aggiornare i file ad essi relativi a intervalli annuali.<br \/>\nLa presentazione di un file incompleto \u00e8 equivalente alla mancanza del dossier di transfer  pricing e la <strong>multa e\u2019 compresa tra i 12.000 e i 14.000 lei<\/strong>.<\/p>\n<p>Sotto presentiamo il <strong>contenuto che deve avere il file <\/strong>riportante la documentazione dei prezzi di trasferimento, secondo l&#8217;attuale codice di procedura fiscale e l`ordine della finanza nr. 222\/2008:<\/p>\n<p><strong>A. Informazioni sul gruppo:<\/strong><br \/>\n\u2022 la struttura organizzativa del gruppo, legale e operativa, comprese le partecipazioni, la storia e i dati finanziari;<br \/>\n\u2022 la descrizione generale delle attivit\u00e0 del Gruppo, la strategia aziendale, compresi i cambiamenti di strategia aziendale rispetto al precedente esercizio;<br \/>\n\u2022  se del caso, la descrizione e l`implementazione della metodologia dei prezzi di trasferimento del gruppo;<br \/>\n\u2022 la presentazione generale delle operazioni tra parti affiliate dell&#8217; Unione Europea su: le transazioni, le fatturazioni e i prezzi;<br \/>\n\u2022 la descrizione generale delle funzioni e dei rischi delle persone affiliate, compresi i cambiamenti rispetto all&#8217;anno precedente;<br \/>\n\u2022 i titolari dei beni immateriali del gruppo (brevetti, nome, know-how, ecc) e le royalties pagate o ricevute;<br \/>\n\u2022 la presentazione di accordi preliminari sui prezzi stipulati dal contribuente o da altre societ\u00e0 del gruppo, ad eccezione di quelli emessi da parte dell&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;amministrazione fiscale.<\/p>\n<p><strong>B. Informazioni sui contribuenti:<\/strong><br \/>\n\u2022 la presentazione dettagliata delle operazioni con le parti affiliate: sulle transazioni, sulla fatturazione e sui prezzi;<br \/>\n\u2022 la presentazione dell\u2019analisi comparativa relativa a: le caratteristiche dei beni o dei servizi, l`analisi funzionale (funzioni, rischi, risorse utilizzate, ecc), le condizioni contrattuali, le condizioni economiche, le strategie di business e le informazioni specifiche sulle operazioni comparabili esterne o interne;<br \/>\n\u2022 la presentazione delle persone affiliate e delle loro stabili organizzazioni coinvolte in queste transazioni o accordi;<br \/>\n\u2022 il metodo di calcolo del prezzo di trasferimento e il ragionamento dei criteri di selezione (solo nel caso in cui non vengano utilizzati metodi tradizionali per la determinazione dei prezzi di trasferimento);<br \/>\n\u2022 la descrizione delle altre condizioni considerate rilevanti per il contribuente.<\/p>\n<p><strong>Molto importante <\/strong>\u00e8 la giustificazione, nei confronti delle autorit\u00e0 fiscali, sulla sostanza economica delle operazioni con le parti affiliate, di modo che non siano considerate come operazioni artificiali. Le <strong>zone pi\u00f9 sensibili<\/strong>, secondo gli esperti riguardano i servizi: <strong>amministrativi, di consulenza, di management, di marketing e di risorse umane<\/strong>.<br \/>\nNel caso di controllo da parte della finanza, prima di verificare la correttezza della compilazione del file di transfer pricing, sar\u00e0 controllata la realt\u00e0 delle transazioni, se le stesse sono connesse con l&#8217;attivit\u00e0 dell\u2019azienda, se pu\u00f2 essere provata la loro necessit\u00e0. Se non si soddisfano queste condizioni, qualsiasi analisi sui prezzi praticati sar\u00e0 inutile e le operazioni non saranno prese in considerazione per il calcolo delle imposte e delle tasse.<\/p>\n<p><strong>Reconta management Group <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con partenza dal 2016, i contribuenti che effettuano operazioni con le parti affiliate saranno obbligati a preparare e a presentare il dossier dei prezzi di trasferimento, quando hanno raggiunto o superato il limite di operazioni fissato dalla legge. &#8222;Per rispettare il principio del valore di mercato, il contribuente che effettua transazioni con le parti affiliate [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-1030","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","entry"],"acf":[],"featured_image_src":null,"featured_image_src_square":null,"author_info":{"display_name":"Rec","author_link":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/author\/14-rmg-admin\/"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1030"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1030\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1980,"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1030\/revisions\/1980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}