{"id":1877,"date":"2021-08-05T10:53:39","date_gmt":"2021-08-05T08:53:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reconta.com\/?p=1877"},"modified":"2021-12-13T18:14:30","modified_gmt":"2021-12-13T17:14:30","slug":"1877-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/1877-2\/","title":{"rendered":"Vendite a distanza e commercio elettronico in seguito a direttiva comunitaria."},"content":{"rendered":"<p><strong>OUG n. 59\/2021, Legge n. 227\/2015<\/strong><\/p>\n<p><strong>Introduzione di alcuni regimi speciali in materia di IVA. <\/strong><\/p>\n<p><strong>VENDITE A DISTANZA E COMMERCIO ELETTRONICO IN SEGUITO A DIRETTIVA COMUNITARIA.<\/strong><\/p>\n<p>In Gazzetta Ufficiale n. 630 del 28 giugno 2021 \u00e8 stata pubblicata l\u2019OUG n. 59\/2021 contenente e modifiche e completamenti sulla Legge. 227\/2015 riguardante il Codice fiscale.<\/p>\n<p>Sono stati introdotti dei regimi speciali e metodi semplificativi in materia di IVA riguardanti i soggetti passivi impiegati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.<\/p>\n<p>E\u2019 stato previsto:<\/p>\n<ul>\n<li>In senso generale:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Il concetto di vendita a distanza viene sostituito da quello di vendita a distanza intracomunitaria. Viene introdotto e definito il concetto di vendita a distanza di beni importati da territori e\/o paesi terzi<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Vengono stabilite delle previsioni sulle interfacce elettroniche; di fatto, nelle ipotesi di seguito riportate sar\u00e0 la stessa interfaccia elettronica a ricevere e cedere i beni (coprendo il ruolo di compratore\/rivenditore):<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8211; vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0vendite di beni in paesi UE (vendite nazionali o vendite a distanza intracomunitarie) da parte di soggetti non stabili in territorio UE nei confronti di privati consumatori (di fatto, non sono soggetti passivi di imposta).<\/p>\n<ul>\n<li>I soggetti imponibili che realizzano vendite a distanza intracomunitarie hanno l\u2019opzione di applicare il regime speciale, che consente di assolvere l\u2019IVA dovuta in altri Stati UE in un unico Stato (\u201eSM\u201d) oppure possono identificarsi nei singoli Stati membri di destinazione dei beni in modo da poter effettuare il versamento dell\u2019IVA dovuta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019OUG 59\/2021 individua 3 regimi IVA speciali applicabili per le vendite a distanza:<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Regime One Stop Shop (OSS) NON-UE \u2013 Art. 314 del Codice fiscale<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell\u2019UE, che potranno assolvere l\u2019IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l\u2019utilizzo del sistema OSS. L\u2019alternativa a tale regime \u00e8 l\u2019identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l\u2019IVA in detto Stato.<\/li>\n<li>Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell\u2019UE, che potranno assolvere l\u2019IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l\u2019utilizzo del sistema OSS. L\u2019alternativa a tale regime \u00e8 l\u2019identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l\u2019IVA in detto Stato.<\/li>\n<li>Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell\u2019UE, che potranno assolvere l\u2019IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l\u2019utilizzo del sistema OSS. L\u2019alternativa a tale regime \u00e8 l\u2019identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l\u2019IVA in detto Stato.<\/li>\n<li>Dal punto di vista pratico, qualora il soggetto passivo non UE dovesse optare per un\u2019identificazione IVA in Romania, quest\u2019ultimo sar\u00e0 tenuto al deposito di una dichiarazione speciale (in moneta euro) che comprender\u00e0 la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.\u00a0 A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuer\u00e0 il pagamento dell\u2019imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferir\u00e0 gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Regime One Stop Shop (OSS) UE \u2013 Art. 315 del Codice fiscale<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Questo regime rappresenta un metodo semplificato di dichiarazione e assolvimento dell\u2019IVA in un solo Stato membro UE, per tutti i servizi resi e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate in altri Stati membri UE.<\/li>\n<li>Il regime MOSS (mini one stop shop), che trovava applicazione soltanto per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting and Electronically) , dal 1\u00b0 luglio 2021 trover\u00e0 applicazione per tutti i servizi resi in altri Stati membri UE e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni, diventando di fatto OSS.<\/li>\n<li>Per le transazioni in analisi \u00e8 stato previsto un plafond di 10.000 euro (46.337 RON) che comprende sia i servizi TBE sia le vendite a distanza intracomunitarie e si applica nella seguente modalit\u00e0:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Qualora il plafond NON dovesse essere superato, il luogo della prestazione sar\u00e0 lo Stato in cui il contribuente risulta essere stabilito (ipotesi in cui la cessione verr\u00e0 tassata nel paese di Origine);<\/li>\n<li>Qualora il plafond dovesse essere superato, il soggetto passivo avr\u00e0 le 2 seguenti opzioni: identificazioni IVA in tutti gli Stati membri UE in cui opera (in modo da assolvere l\u2019IVA nel singolo SM) oppure applicazione del regime semplificato OSS, ipotesi in cui assolve l\u2019imposta in un unico SM per tutte le transazioni intercorse in territori UE. Sar\u00e0 l\u2019amministrazione finanziaria di detto paese a trasferire le imposte nei confronti delle singole amministrazioni finanziarie degli altri Stati.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>l suddetto plafond non trova applicazione per le seguenti operazioni:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Servizi TBE realizzati da prestatori non-UE<\/li>\n<li>Vendite a distanza intracomunitarie effettuate da fornitori non stabiliti in territorio UE<\/li>\n<li>Vendite a distanza di beni importati<\/li>\n<li>Altri servizi diversi da quelli TBE, prestati da soggetto non imponibili UE<\/li>\n<li>Cessioni nazionali effettuate da interfacce elettroniche<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Quale regola generale, la registrazione per l\u2019applicazione del regime OSS deve essere effettuata nello Stato in cui \u00e8 stabilito il singolo soggetto passivo. Con riferimento invece ai soggetti passivi non stabiliti nell\u2019UE, quest\u2019ultimi possono scegliere di registrarsi in uno Stato membro in cui abbiano una stabile organizzazione ed in assenza di questa, possono scegliere di effettuare la registrazione nello Stato dove inizia il trasporto dei beni.<\/li>\n<li>Qualora un soggetto passivo non UE dovesse optare per un\u2019identificazione IVA in Romania, quest\u2019ultimo sar\u00e0 tenuto al deposito di una dichiarazione speciale trimestrale (in moneta euro) che comprender\u00e0 la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.\u00a0 A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuer\u00e0 il pagamento dell\u2019imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferir\u00e0 gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri<\/li>\n<li>Le interfacce elettroniche saranno tenute alla compilazione di un registro elettronico contenente tutte le vendite a distanza effettuate nell\u2019arco di 10 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Importazione di beni di basso valore<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Il Regime speciale IOSS \u00e8 stato creato per agevolare la dichiarazione ed il pagamento dell\u2019IVA dovuta sulla vendita a distanza di beni importati nell\u2019UE da territori o paesi terzi.<\/li>\n<li>\u00c8 stata rimossa l\u2019esenzione IVA per l\u2019importazione di beni nell\u2019UE per valori non superiori a 10 euro. \u00c8 stata invece conservata l\u2019esenzione per i dazi doganali per i beni con valore inferiore a 150 euro (con alcune eccezioni).<\/li>\n<li>\u00c8 stato introdotto un regime speciale per le vendite a distanza di beni impostati \u2013 IOSS (art. 315^2) ed un meccanismo speciale per la dichiarazione e pagamento dell\u2019IVA (art. 315^3) applicabile soltanto nell\u2019ipotesi in cui il regime speciale non risulta applicabile. Questi regimi sono del tutto opzionali, risultando di fatto applicabile la classica procedura di importazione con rispettivo pagamento dell\u2019IVA all\u2019importazione nell\u2019UE<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>3.1.\u00a0Regime IOSS \u2013 IMPORT ONE STOP SHOP (art. 315^2)<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>In applicazione del regime IOSS, il luogo di cessione per le vendita a distanza di beni importati risulta essere il luogo di destinazione\/trasporto, anche se l\u2019importazione e\u2019 avvenuta in altro Stato membro. In tal senso, qualora l\u2019importazione dovesse essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, il soggetto passivo non sar\u00e0 tenuto al pagamento dell\u2019IVA all\u2019importazione bens\u00ec soltanto al momento in cui avverr\u00e0 la successiva vendita tramite IOSS (il soggetto passivo che applicher\u00e0 tale sistema dovra\u2019 essere in grado di fornire il codice IOSS alle autorit\u00e0 doganali).<\/li>\n<li>L\u2019aliquota IVA applicabile risulta essere quella dello Stato membro di destinazione (dove avviene la cessione).<\/li>\n<li>Il soggetto passivo che applica IOSS sar\u00e0 tenuto al deposito di una dichiarazione speciale mensile (in moneta euro) che comprender\u00e0 la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro. A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuer\u00e0 il pagamento dell\u2019imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferir\u00e0 gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>3.2. Meccanismo speciale di dichiarazione e pagamento IVA per l\u2019importazione (art. 315^3)<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Qualora non si dovesse applicare l\u2019IOSS, il soggetto obbligato al pagamento dell\u2019IVA sar\u00e0 il destinatario dei beni. Il soggetto che presenter\u00e0 i beni in dogana (corriere, trasportatore, postino, ecc) sar\u00e0 il soggetto incaricato ad incassare l\u2019IVA dal destinatario e proceder\u00e0 successivamente al pagamento di quest\u2019ultima.<\/li>\n<li>Tale meccanismo potr\u00e0 essere utilizzato dai commissari doganali, societa\u2019 di trasporto, corrieri, operatori postali, ecc.<\/li>\n<li>Quest\u2019ultimi saranno tenuti al deposito di una dichiarazione IVA speciale entro e non oltre il 16 del mese successivo (e relativo saldo delle imposte).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OUG n. 59\/2021, Legge n. 227\/2015 Introduzione di alcuni regimi speciali in materia di IVA. VENDITE A DISTANZA E COMMERCIO ELETTRONICO IN SEGUITO A DIRETTIVA COMUNITARIA. In Gazzetta Ufficiale n. 630 del 28 giugno 2021 \u00e8 stata pubblicata l\u2019OUG n. 59\/2021 contenente e modifiche e completamenti sulla Legge. 227\/2015 riguardante il Codice fiscale. 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