{"id":332,"date":"2015-03-24T16:09:38","date_gmt":"2015-03-24T15:09:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reconta.com\/?p=332"},"modified":"2021-12-13T18:14:07","modified_gmt":"2021-12-13T17:14:07","slug":"autoriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reconta.com\/ro\/autoriciclaggio\/","title":{"rendered":"Autoriciclaggio"},"content":{"rendered":"<h3>Definizione<\/h3>\n<p>Con la Legge 186\/2014, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2015, \u00e8 stato introdotto nel Codice Penale l\u2019articolo 648 ter che disciplina la fattispecie dell\u2019autoriciclaggio.<br \/>\nIn particolare, viene sanzionato il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attivit\u00e0 economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilit\u00e0 provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l\u2019identificazione della loro provenienza delittuosa.<!--more--><br \/>\nRispetto al riciclaggio ove la persona utilizza proventi illeciti consapevole della provenienza delittosa, ma estranea al reato \u201cfonte\u201d, l\u2019autoriciclaggio punisce chi commette la condotta delittuosa e successivamente utilizza i proventi illeciti.<\/p>\n<h3>Pena<\/h3>\n<p>La pena prevista \u00e8 la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena \u00e8 dimezzata se il denaro, i beni, o le altre utilit\u00e0 provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.<\/p>\n<h3>Prescrizione<\/h3>\n<p>Prescrizione lunga per l\u2019autoriciclaggio: 8 anni.<br \/>\nIl termine inizia a decorrere da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte descritte dall\u2019art. 648 ter.<br \/>\nPertanto, se vi \u00e8 stato il reato di evasione commesso negli anni novanta, ma il denaro frutto di evasione venisse reimpiegato nel 2014, il reato di autoriciclaggio si intende non prescritto.<\/p>\n<h3>Autoriciclaggio e evasione<\/h3>\n<p>Molto spesso con la semplice condotta illecita integrante il reato di evasione, di fatto, si potrebbe consumare anche l\u2019autoriciclaggio.<br \/>\nE infatti i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti o impiegati in attivit\u00e0 economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa integrando le condizioni di configurazione del nuovo delitto. Per evitare l\u2019integrazione del nuovo delitto, dovrebbe secondo quanto disposto dall\u2019art. 648 comma 1 c.p., custodire o impiegare i proventi in modo del tutto trasparente e tale circostanza si verifica difficilmente atteso che gi\u00e0 il versamento di essi su un conto, secondo la Corte di Cassazione rappresenta un ostacolo all\u2019identificazione.<\/p>\n<h3>La copertura<\/h3>\n<p>Il reato di autoriciclaggio non pu\u00f2 essere perseguito se vi \u00e8 stata adesione alla voluntary. A mero titolo esemplificativo, un professionista che ha versato sul conto corrente del coniuge somme derivanti da evasione fiscale (dichiarazione infedele) per reimpiegare il denaro in altre attivit\u00e0, e nel 2015 ha presentato domanda per l\u2019adesione alla collaborazione volontaria, decidendo cos\u00ec di integrare i propri redditi, non pu\u00f2 essere perseguito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Definizione Con la Legge 186\/2014, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2015, \u00e8 stato introdotto nel Codice Penale l\u2019articolo 648 ter che disciplina la fattispecie dell\u2019autoriciclaggio. 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