Gli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti esteri – Quadro RW

iulie 6, 2015

Ci avviciniamo alle scadenze fiscali per l’anno d’imposta 2014 e, come tutti gli anni, i residenti fiscali in Italia che hanno investimenti all’estero devono compilare il QUADRO RW, e cioè l’indicatore dei beni e investimenti all’estero.

Il quadro, aldilà che base di calcolo per i beni previsti dall’IVIE, è prettamente statistico, ma rappresenta un adempimento di grande rilevanza, se pensiamo ad esempio che, in conseguenza proprio della omissione di questi dati molti contribuenti, entro il prossimo 30 settembre, dovranno ricorrere alla „volontary disclosure”.

Chi è obbligato

Le persone fisiche che detengono all’estero attività finanziarie o altre attività suscettibili di produrre redditi (a prescindere dalla loro effettiva produzione), qualunque sia il valore hanno l’obbligo di compilare il quadro RW presente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello Unico), per evidenziarne la consistenza a tale data.

Il quadro RW è quindi finalizzato ad evidenziare beni patrimoniali e attività finanziare collocati all’estero e suscettibili di produrre redditi. Per i depositi e i conti correnti bancari all’estero, viene fissata la soglia di 15.000,00 euro, al di sotto dei quali non vi è obbligatorietà di indicazione.
Non devono essere indicate nel modello le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a intermediari professionali (banche,SIM, etc).

Casi più ricorrenti

Tra i casi più ricorrenti che richiedono la compilazione del quadro RW, si citano il possesso all’estero di:

– Depositi e conti correnti bancari;
– Immobili
– Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
– Partecipazione in società non residenti;
– Finanziamenti alle predette società;
– Oggetti preziosi e opere d’arte;
– Obbligazione estere e titoli similari;
– Imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o registrati in pubblici registri esteri.

Sanzioni

L’omessa o incompleta presentazione del quadro RW è autonomamente sanzionabile, ed è punita con una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiata laddove gli investimenti e le attività son detenuti in stati e territori a regime fiscale privilegiato.

Volontary disclosure

E’ d’obbligo un consiglio a chi si rende conto che, dovendo essere obbligato, non ha invece presentato oppure lo ha fatto con dati inesatti, il quadro RW.

Fino al 30 settembre sono aperti i termini per la presentazione della sanatoria fiscale denominata “volontary disclosure” che ha l’intento di andare a sanare la mancata comunicazione all’agenzia delle entrate dei beni e finanziamenti posseduti all’estero.

Il fatto che la Romania non rientri negli stati a regime fiscale privilegiato, in determinati casi, attenua di molto il carico fiscale necessario per addivenire
alla sanatoria. E’ bene quindi prendere in esame con buon anticipo la possibilità concessa da questa norma di mettere a posto le carte con l’estero.