Vendite a distanza e commercio elettronico in seguito a direttiva comunitaria.

august 5, 2021

OUG n. 59/2021, Legge n. 227/2015

Introduzione di alcuni regimi speciali in materia di IVA.

VENDITE A DISTANZA E COMMERCIO ELETTRONICO IN SEGUITO A DIRETTIVA COMUNITARIA.

In Gazzetta Ufficiale n. 630 del 28 giugno 2021 è stata pubblicata l’OUG n. 59/2021 contenente e modifiche e completamenti sulla Legge. 227/2015 riguardante il Codice fiscale.

Sono stati introdotti dei regimi speciali e metodi semplificativi in materia di IVA riguardanti i soggetti passivi impiegati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

E’ stato previsto:

  • In senso generale:
  • Il concetto di vendita a distanza viene sostituito da quello di vendita a distanza intracomunitaria. Viene introdotto e definito il concetto di vendita a distanza di beni importati da territori e/o paesi terzi
  • Vengono stabilite delle previsioni sulle interfacce elettroniche; di fatto, nelle ipotesi di seguito riportate sarà la stessa interfaccia elettronica a ricevere e cedere i beni (coprendo il ruolo di compratore/rivenditore):

– vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

– vendite di beni in paesi UE (vendite nazionali o vendite a distanza intracomunitarie) da parte di soggetti non stabili in territorio UE nei confronti di privati consumatori (di fatto, non sono soggetti passivi di imposta).

  • I soggetti imponibili che realizzano vendite a distanza intracomunitarie hanno l’opzione di applicare il regime speciale, che consente di assolvere l’IVA dovuta in altri Stati UE in un unico Stato („SM”) oppure possono identificarsi nei singoli Stati membri di destinazione dei beni in modo da poter effettuare il versamento dell’IVA dovuta.

L’OUG 59/2021 individua 3 regimi IVA speciali applicabili per le vendite a distanza:

  1. Regime One Stop Shop (OSS) NON-UE – Art. 314 del Codice fiscale
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Dal punto di vista pratico, qualora il soggetto passivo non UE dovesse optare per un’identificazione IVA in Romania, quest’ultimo sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.  A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.
  1. Regime One Stop Shop (OSS) UE – Art. 315 del Codice fiscale
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificato di dichiarazione e assolvimento dell’IVA in un solo Stato membro UE, per tutti i servizi resi e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate in altri Stati membri UE.
  • Il regime MOSS (mini one stop shop), che trovava applicazione soltanto per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting and Electronically) , dal 1° luglio 2021 troverà applicazione per tutti i servizi resi in altri Stati membri UE e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni, diventando di fatto OSS.
  • Per le transazioni in analisi è stato previsto un plafond di 10.000 euro (46.337 RON) che comprende sia i servizi TBE sia le vendite a distanza intracomunitarie e si applica nella seguente modalità:
  • Qualora il plafond NON dovesse essere superato, il luogo della prestazione sarà lo Stato in cui il contribuente risulta essere stabilito (ipotesi in cui la cessione verrà tassata nel paese di Origine);
  • Qualora il plafond dovesse essere superato, il soggetto passivo avrà le 2 seguenti opzioni: identificazioni IVA in tutti gli Stati membri UE in cui opera (in modo da assolvere l’IVA nel singolo SM) oppure applicazione del regime semplificato OSS, ipotesi in cui assolve l’imposta in un unico SM per tutte le transazioni intercorse in territori UE. Sarà l’amministrazione finanziaria di detto paese a trasferire le imposte nei confronti delle singole amministrazioni finanziarie degli altri Stati.
  • l suddetto plafond non trova applicazione per le seguenti operazioni:
  • Servizi TBE realizzati da prestatori non-UE
  • Vendite a distanza intracomunitarie effettuate da fornitori non stabiliti in territorio UE
  • Vendite a distanza di beni importati
  • Altri servizi diversi da quelli TBE, prestati da soggetto non imponibili UE
  • Cessioni nazionali effettuate da interfacce elettroniche
  • Quale regola generale, la registrazione per l’applicazione del regime OSS deve essere effettuata nello Stato in cui è stabilito il singolo soggetto passivo. Con riferimento invece ai soggetti passivi non stabiliti nell’UE, quest’ultimi possono scegliere di registrarsi in uno Stato membro in cui abbiano una stabile organizzazione ed in assenza di questa, possono scegliere di effettuare la registrazione nello Stato dove inizia il trasporto dei beni.
  • Qualora un soggetto passivo non UE dovesse optare per un’identificazione IVA in Romania, quest’ultimo sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale trimestrale (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.  A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri
  • Le interfacce elettroniche saranno tenute alla compilazione di un registro elettronico contenente tutte le vendite a distanza effettuate nell’arco di 10 anni.
  1. Importazione di beni di basso valore
  • Il Regime speciale IOSS è stato creato per agevolare la dichiarazione ed il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita a distanza di beni importati nell’UE da territori o paesi terzi.
  • È stata rimossa l’esenzione IVA per l’importazione di beni nell’UE per valori non superiori a 10 euro. È stata invece conservata l’esenzione per i dazi doganali per i beni con valore inferiore a 150 euro (con alcune eccezioni).
  • È stato introdotto un regime speciale per le vendite a distanza di beni impostati – IOSS (art. 315^2) ed un meccanismo speciale per la dichiarazione e pagamento dell’IVA (art. 315^3) applicabile soltanto nell’ipotesi in cui il regime speciale non risulta applicabile. Questi regimi sono del tutto opzionali, risultando di fatto applicabile la classica procedura di importazione con rispettivo pagamento dell’IVA all’importazione nell’UE

3.1. Regime IOSS – IMPORT ONE STOP SHOP (art. 315^2)

  • In applicazione del regime IOSS, il luogo di cessione per le vendita a distanza di beni importati risulta essere il luogo di destinazione/trasporto, anche se l’importazione e’ avvenuta in altro Stato membro. In tal senso, qualora l’importazione dovesse essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, il soggetto passivo non sarà tenuto al pagamento dell’IVA all’importazione bensì soltanto al momento in cui avverrà la successiva vendita tramite IOSS (il soggetto passivo che applicherà tale sistema dovra’ essere in grado di fornire il codice IOSS alle autorità doganali).
  • L’aliquota IVA applicabile risulta essere quella dello Stato membro di destinazione (dove avviene la cessione).
  • Il soggetto passivo che applica IOSS sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale mensile (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro. A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.

3.2. Meccanismo speciale di dichiarazione e pagamento IVA per l’importazione (art. 315^3)

  • Qualora non si dovesse applicare l’IOSS, il soggetto obbligato al pagamento dell’IVA sarà il destinatario dei beni. Il soggetto che presenterà i beni in dogana (corriere, trasportatore, postino, ecc) sarà il soggetto incaricato ad incassare l’IVA dal destinatario e procederà successivamente al pagamento di quest’ultima.
  • Tale meccanismo potrà essere utilizzato dai commissari doganali, societa’ di trasporto, corrieri, operatori postali, ecc.
  • Quest’ultimi saranno tenuti al deposito di una dichiarazione IVA speciale entro e non oltre il 16 del mese successivo (e relativo saldo delle imposte).

Comunicazione chiusura uffici 26 agosto – 3 settembre

august 5, 2021

Stimate Client,

Te informăm că și în acest an biroul nostru îți stă la dispoziție pentru intreaga lună august. Vom face o scurtă pauză de joi 26 august până vineri 3 septembrie inclusiv.

Cu toate acestea, în această perioadă, în caz de urgență, ne poți contacta la:

Telefon: +40 771 616236

E-mail: info@reconta.com

Vom fi din nou la dispoziția Ta începând de luni, 6 septembrie.

 

Îți urăm vacanță plăcută în siguranță.

Reconta Management Group

Act normativ: ORDIN al Ministerului finantelor nr. 762 pentru reglementarea unor aspecte contabile

august 4, 2021

Publicare: in Monitorul oficial nr 697/14.07.2021

Art. I. — Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 se aplica si pentru:

  • sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
  • persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.
  1. Sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de legea contabilitatii.

    In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991,  se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.

    3. Se introduce o noua sectiune – „Contabilitatea operatiunilor derulate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania”.

    Contabilitatea operatiunilor derulate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania

    Informatiile raportate de persoanele juridice strainecare au locul de exercitare a conducerii efective in Romania corespund intregii activitati desfasurate de acestea, atat in Romania, cat si in strainatate.

    In primul exercitiu financiar de aplicare a prezentelor reglementari, persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania raporteaza informatii aferente doar perioadei curente.

    In cazul entitatilor care au ales, potrivit legii, un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, situatiile financiare anuale corespunzatoare primului exercitiu financiar de raportare se intocmesc la sfarsitul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2021.

    In primul exercitiu financiar de aplicare a prezentelor reglementari, persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania raporteaza informatiile determinate potrivit reglementarilor contabile aplicabile in statul in care au fost infiintate si evaluate utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

    Pentru conversia soldurilor elementelor bilantiere, existente la data incheierii exercitiului financiar, se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar al perioadei curente.

    Pentru conversia rulajelor corespunzatoare operatiunilor derulate in exercitiul financiar de raportare se foloseste cursul de schimb de la data tranzactiilor. Atunci cand aceasta prevedere nu poate fi aplicata, se utilizeaza cursul mediu al perioadei de raportare. Diferenta dintre rezultatul determinat in functie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzactiilor si rezultatul la cursul de inchidere se inregistreaza pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.

    Persoanele juridice straine care au avut locul de exercitare a conducerii efective in Romania si, dupa o perioada de intrerupere a acestui statut mai mare de 12 luni consecutive, au din nou locul de exercitare a conducerii efective in Romania se considera ca sunt in primul exercitiu financiar de aplicare a prezentelor reglementari.   Din al doilea exercitiu financiar de raportare, operatiunile derulate se contabilizeaza conform prezentelor reglementari.

    Situatiile financiare anuale prevazute de prezenta sectiune sunt situatii financiare cu scop special, fiind destinate indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul fiscal.

    Situatiile financiare anuale prevazute de prezenta sectiune sunt insotite de politicile contabile semnificative.

    Pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania nu se aplica prevederile referitoare la obligatia de auditare si cele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate, cuprinse in prezentele reglementari.