Voluntary disclosure

martie 20, 2015

Definizione

E’ stata pubblicata in data odierna (13.03.2015) la circolare n° 10/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di voluntary disclosure.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, promuove, attraverso l’adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale solo le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Per aderire alla presente procedura non è necessario che il soggetto interessato sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ma è sufficiente che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura.

Ambito oggettivo

Oggetto della procedura sono:

– gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale;

– i redditi connessi ovvero i redditi che servirono per costituire o acquistare tali investimenti e attività finanziarie nonché quelli derivanti dalla loro utilizzazione a qualunque titolo o dismissione, che sono stati sottratti a tassazione;

– i maggiori imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente costituiti o detenuti all’estero, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute.

Gli investimenti oggetto della procedura sono quelli che il contribuente ha omesso di indicare nel quadro RW relativo ai periodi d’imposta per i quali non è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Questi sono costituiti da beni patrimoniali collocati o detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Questi sono costituiti da beni patrimoniali collocati o detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Per esempio: immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi; gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato; le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che, pur non essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Si tratta, ad esempio, di: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli similari; titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero; titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri); valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, i riporti, i pronti contro termine ed il prestito titoli; polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Possono essere oggetto della procedura in argomento anche le attività finanziarie italiane detenute all’estero, pur se in deposito fisico presso terzi, come, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all’estero. Rientrano nell’ambito oggettivo della

procedura anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

La procedura di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare anche tutti i redditi connessi ovvero quei redditi che servirono per costituirli o acquistarli o derivanti dalla loro utilizzazione o dismissione, che sono stati sottratti alla tassazione in Italia.

La presente procedura riguarda inoltre gli eventuali maggiori imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente costituiti o detenuti all’estero, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute nonché le relative infedeltà dichiarative concernenti i periodi d’imposta interessati dall’ambito oggettivo “proprio” della procedura.

 Procedura

Con l’adesione alla procedura i contribuenti possono definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

La facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora l’autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza: a) dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento; c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015 apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello approvato con il provvedimento prot. 2015/13193 del 30.01.2015. Il contribuente che accede alla procedura deve unire alla domanda una relazione di accompagnamento che includa l’ammontare di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero, la determinazione dei redditi che servono per costituirli, la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi, più addizionali, Iva e via dicendo. E’ possibile integrare l’istanza entro il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione.

L’Agenzia, una volta ricevuta la documentazione inerente la volontà di collaborazione, invita il contribuente al contraddittorio, per cui il soggetto può accogliere immediatamente le somme richieste dal fisco, oppure presentarsi all’incontro per cercare di cambiare le pretese evidenziate.

Sanzioni

Le sanzioni previste per l’omessa compilazione del quadro RW sono:

a) dal 3 al 15 per cento, dell’ammontare degli importi non dichiarati;

b) dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, se collocati in Paesi black list. Viene ridotta al 3 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni.

E’ prevista, inoltre, l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA.

Perfezionamento

La norma prevede che il perfezionamento della procedura avvenga attraverso il versamento di quanto dovuto ad esito delle attività dell’Ufficio.

In particolare, nel caso il contribuente dovrà provvedere a versare le somme dovute in base allo stesso entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Il contribuente, pertanto, sarà anche tenuto a comunicare al competente Ufficio di prestare adesione ai contenuti dell’invito, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 117261/2009 del 3 agosto 2009. In tal caso, il contribuente dovrà limitarsi ad indicare, nella comunicazione di adesione, la sola scelta di effettuare o meno il pagamento in forma rateale senza l’indicazione del numero delle rate prescelte. Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non è preclusivo dell’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice: pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura, l’Ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente in tale sede, procederà all’esercizio dell’azione accertatrice