Atto normativo: ordinanza n. 11/2022 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la modifica di alcune scadenze.

marzo 2, 2022

Gentile Cliente,

la presente per informarti delle principali novità introdotte dall’ Atto normativo: ordinanza n. 11/2022 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la modifica di alcune scadenze.

Le disposizioni principali sono:

  1. Modifiche al codice di procedura fiscale
  2. Modifiche al codice fiscale
  3. Emendamenti riguardanti la tassa specifica
  4. Cambiamenti nel campo dei registratori di cassa
  5. Modifiche relative all’assunzione di alcune attività da parte del Ministero delle Finanze

Riportiamo di seguito i dettagli e ricordiamo che i nostri professionisti rimangono a disposizione per chiarimenti e/o supporti tecnico.

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Atto normativo: ordinanza n. 11/2022 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la modifica di alcune scadenze

Pubblicazione: nella Gazzetta Ufficiale, parte I n. 97 del 31 gennaio 2022. Modulo applicabile dal 3 febbraio 2022.

Disposizioni principali

A. Modifiche al codice di procedura fiscale

  1. Nell’ambito del segreto fiscale, l’autorità fiscale può anche trasmettere le informazioni in suo possesso a istituzioni pubbliche al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, non solo alle autorità pubbliche.Le informazioni possono anche essere trasmesse a istituzioni di interesse pubblico, definite in base al loro regolamento organizzativo e funzionale, che sono incaricate dell’esecuzione di un servizio di interesse pubblico, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
  2. Nel caso di atti amministrativi fiscali emessi dall’autorità fiscale centrale, il mezzo elettronico di trasmissione a distanza, la procedura di comunicazione degli atti amministrativi fiscali mediante il mezzo elettronico di trasmissione a distanza, così come le condizioni in cui ciò viene effettuato, sono approvati con ordinanza del Presidente dell’A.N.A.F., con il parere dell’Autorità per la digitalizzazione della Romania. Gli atti amministrativi fiscali emessi dall’organo centrale delle imposte che sono trasmessi con tali mezzi sono stabiliti per ordine del presidente dell’A.N.A.F.. Ai fini della comunicazione degli atti amministrativi, l’autorità fiscale centrale può registrare d’ufficio i contribuenti/contribuenti nel sistema di comunicazione elettronica con mezzi elettronici di trasmissione a distanza. La procedura per l’iscrizione d’ufficio è approvata per ordine del presidente della N.A.F.A. La nuova disposizione entra in vigore il 1° marzo 2022.
  3. Il termine per la risoluzione della richiesta di emissione di un accordo di prezzo anticipato è di 12 mesi nel caso di un accordo unilaterale e di 18 mesi nel caso di un accordo bilaterale o multilaterale, a seconda dei casi. Il termine per la risoluzione della richiesta di emissione di una liquidazione anticipata dell’imposta individuale è fino a 6 mesi.
  4. La soluzione fiscale individuale anticipata, così come il rifiuto della richiesta di emissione della soluzione fiscale individuale anticipata è approvata per ordine del Ministro delle Finanze. L’accordo di prezzo anticipato, così come il rifiuto della richiesta di emissione dell’accordo di prezzo anticipato, è approvato dall’ordine del presidente dell’A.N.A.F.
  5. L’ordine del Ministro delle Finanze stabilisce la procedura per il rilascio della soluzione fiscale anticipata individuale e il contenuto della domanda per il rilascio della soluzione fiscale anticipata individuale. Con un’ordinanza del presidente dell’A.N.A.F. viene stabilita la procedura per il rilascio dell’accordo sui prezzi anticipati, nonché il contenuto della domanda di rilascio dell’accordo sui prezzi anticipati e della domanda di modifica, proroga o revisione dell’accordo sui prezzi anticipati.
  6. Per quanto riguarda la fornitura periodica di informazioni:
  • il contribuente/contribuente è obbligato a fornire periodicamente all’organo fiscale centrale informazioni sull’attività svolta;
  • il contribuente/contribuente che fornisce un’interfaccia elettronica che facilita le transazioni commerciali online è obbligato a fornire all’autorità fiscale centrale informazioni regolari sulle transazioni effettuate attraverso di essa;
  • la fornitura delle informazioni di cui sopra deve essere fatta compilando un affidavit;
  • la natura delle informazioni, la periodicità, così come il modello delle dichiarazioni sono approvati per ordine del Presidente dell’A.N.A.F..
  1. Per quanto riguarda l’identificazione del contribuente/pagatore nell’ambiente elettronico:
  • le persone fisiche, diverse dalle persone giuridiche, dalle associazioni e dagli altri enti senza personalità giuridica, così come le persone fisiche che svolgono attività economiche in modo indipendente o esercitano libere professioni, sono identificate per mezzo di fornitori di servizi pubblici di autenticazione elettronica autorizzati dalla legge o per mezzo di vari dispositivi, quali certificati qualificati, credenziali utente/password accompagnate da liste di codici di autenticazione monouso, telefoni cellulari, digipass o altri dispositivi stabiliti per ordine del Presidente dell’A.N.A.F, con il parere dell’Autorità per la digitalizzazione della Romania, nel caso di identificazione di tali persone in relazione all’autorità fiscale centrale o, se del caso, per ordine del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell’amministrazione, con il parere del Ministero il parere dell’Autorità per la Digitalizzazione della Romania, nel caso di identificazione di queste persone in relazione all’ente fiscale locale.
  1. Nel caso di obblighi di dichiarazione dei redditi che, secondo la legge, sono esentati dal pagamento dell’imposta sul reddito, l’organo fiscale centrale può approvare, su richiesta del contribuente/pagatore, altri termini o condizioni per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, a seconda delle esigenze dell’amministrazione degli obblighi fiscali. L’organo fiscale centrale deciderà i termini e le condizioni secondo le competenze approvate per ordine del presidente dell’A.N.A.F..
  2. Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni durante il periodo di sospensione dell’attività al C.R:

9.1 Gli enti iscritti nel registro delle imprese, per i quali sono registrate menzioni di inattività temporanea, non sono obbligati a presentare le dichiarazioni fiscali per il periodo in cui sono in inattività temporanea, a partire dal 1° del mese successivo alla registrazione della menzione di inattività temporanea nel registro delle imprese.

9.2 Gli enti diversi da quelli menzionati sopra non sono obbligati a presentare le dichiarazioni fiscali per il periodo per il quale hanno chiesto la sospensione dell’attività agli enti che li hanno autorizzati, a partire dal 1° del mese successivo all’iscrizione della sospensione dell’attività nel registro dei contribuenti.

9.3 L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 9.1 e 9.2 cessa alla data di ripresa dell’attività o alla scadenza di un periodo di 3 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’avviso di inattività temporanea o dell’avviso di sospensione dell’attività nel registro dei contribuenti.

9.4 Gli obblighi di dichiarazione relativi all’attività svolta prima della registrazione dell’inattività temporanea/sospensione sono mantenuti.

  1. Per quanto riguarda l’ispezione fiscale, la competenza ad effettuare l’ispezione fiscale nel caso di crediti amministrati dall’organo fiscale centrale può essere stabilita con ordinanza del presidente della N.A.F.A. anche per altri organi fiscali che non hanno competenza secondo il cap. I del Titolo III.
  2. Disposizioni speciali sulla regolarizzazione dell’imposta sui dividendi. Nel caso in cui la regolarizzazione annuale dei dividendi parzialmente distribuiti durante l’anno, ai sensi dell’articolo 67 della legge sulle società n. 31/1990, comporti importi da rimborsare dal bilancio, il pagatore dei dividendi deve presentare all’organo fiscale competente una dichiarazione di regolarizzazione/domanda di rimborso, dopo il rimborso da parte dei soci o degli associati dei dividendi pagati o dopo l’approvazione del bilancio annuale in caso di acconti sui dividendi distribuiti ma non pagati, fino alla scadenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
  3. Un debitore che si trova in una procedura di insolvenza può anche beneficiare della classica dilazione di pagamento, a condizione che alla data di emissione della decisione sulla dilazione di pagamento, il debitore sia uscito dalla procedura di insolvenza.
  4. Il debitore per il quale è stata stabilita la responsabilità secondo la legge sull’insolvenza e/o la responsabilità solidale secondo il codice di procedura fiscale può anche beneficiare della classica dilazione di pagamento.
  5. Riguardo ai pignoramenti da parte degli esecutori fiscali:

Nella misura necessaria, per il pagamento dell’importo dovuto alla data del rinvio all’istituto di credito, gli importi esistenti, così come gli importi futuri provenienti dalle entrate giornaliere nei conti in lei e in valuta estera sono indisponibili entro il limite dell’importo necessario per la realizzazione dell’obbligo da eseguire, come risulta dall’indirizzo di costituzione del sequestro. Gli istituti di credito sono obbligati a pagare gli importi non disponibili sul conto indicato dall’organo esecutivo entro 3 giorni lavorativi dopo l’indisponibilità.

Dal momento dell’indisponibilità, cioè dalla data e dall’ora di ricevimento dell’avviso di pignoramento, gli istituti di credito non regolano i documenti di pagamento ricevuti, cioè non addebitano i conti dei debitori e non accettano altri pagamenti dai loro conti fino al completo pagamento dei debiti fiscali indicati nell’avviso di pignoramento, tranne:

a) le somme necessarie per il pagamento dei diritti salariali, comprese le tasse e i contributi relativi, trattenuti alla fonte, se, secondo la dichiarazione giurata del debitore o del suo rappresentante legale, risulta che il debitore non ha altri beni in contanti;

b) le somme necessarie per il pagamento delle accise da parte dei depositari autorizzati. In questo caso, il debitore deve presentare all’istituto di credito, insieme all’ordine di pagamento, una copia autenticata dell’autorizzazione del depositario;

c) le somme necessarie per il pagamento delle accise, per conto dei depositari autorizzati, da parte degli acquirenti di prodotti energetici;

d) le somme necessarie per pagare gli obblighi fiscali da cui dipende il mantenimento della validità dell’esenzione. In questo caso, il debitore deve presentare all’istituto di credito, insieme all’ordine di pagamento, una copia certificata del documento che approva l’agevolazione di pagamento.

B. Modifiche al codice fiscale

  1. Le spese di sponsorizzazione e/o di mecenatismo, le spese relative alle borse di studio private, concesse secondo la legge, non sono deducibili nel calcolo del risultato fiscale; i contribuenti che compiono atti di sponsorizzazione e/o di mecenatismo, secondo le disposizioni della Legge n. 32/1994 sulla sponsorizzazione, come modificata e integrata, la Legge sulle biblioteche n. 334/2002, ripubblicata, come modificata e integrata, e le disposizioni dell’art. 25 comma (4) lit. c) della Legge Nazionale sull’Educazione n. 1/2011, e successive modifiche e integrazioni, così come coloro che concedono borse di studio private, secondo la legge, devono dedurre gli importi corrispondenti dall’imposta sul reddito dovuta a livello dell’importo minimo dei seguenti: l’importo calcolato applicando lo 0,75% al fatturato; per le situazioni in cui i regolamenti contabili applicabili non definiscono l’indicatore del fatturato, questo limite è determinato secondo le regole; l’importo che rappresenta il 20% dell’imposta sul reddito delle società dovuta.Conclusione: cancellare la disposizione secondo la quale “gli importi che non sono dedotti dall’imposta sul reddito in conformità con le disposizioni del presente paragrafo sono riportati per i successivi 7 anni consecutivi. Il recupero di questi importi viene effettuato nell’ordine in cui sono registrati, alle stesse condizioni, ad ogni scadenza di pagamento dell’imposta sulle società”.
  2. Nel caso dei contribuenti dell’imposta sul reddito delle microimprese, la disposizione secondo la quale “Gli importi che non sono dedotti in conformità con le disposizioni del par. (11) dell’imposta sul reddito delle microimprese dovuta è riportata ai trimestri successivi per 28 trimestri consecutivi. La deduzione di questi importi dall’imposta sul reddito delle microimprese dovuta nei 28 trimestri consecutivi successivi si effettua nell’ordine in cui sono registrati, alle stesse condizioni, ad ogni scadenza di pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese”.
  3. Le microimprese che fanno sponsorizzazioni sono obbligate a presentare la dichiarazione informativa sui beneficiari delle sponsorizzazioni per l’anno in cui hanno registrato le rispettive spese, compresi, se del caso, i beneficiari degli importi riportati dai trimestri precedenti. Il modello e il contenuto della dichiarazione informativa saranno approvati per ordine del presidente dell’A.N.A.F..
  4. Cambiamenti nel campo delle accise

4.1 Un livello ridotto di accisa può essere applicato al gasolio quando è utilizzato come carburante per i seguenti scopi:

(a) il trasporto di merci su strada per conto proprio o per conto terzi con autoveicoli o autoarticolati destinati esclusivamente al trasporto di merci su strada e aventi un peso lordo massimo autorizzato non inferiore a 7,5 tonnellate;

(b) il trasporto di passeggeri, regolare o occasionale, ad eccezione del trasporto pubblico locale di passeggeri, effettuato per mezzo di un veicolo a motore di categoria M2 o M3 quale definito nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (“direttiva quadro”).

4.2 L’autorizzazione dei depositi fiscali, dei destinatari registrati, degli speditori registrati e degli importatori autorizzati viene effettuata dalle strutture specializzate dell’Autorità Doganale Rumena.

4.3 In caso di circolazione intracomunitaria di prodotti energetici in sospensione d’accisa, per via marittima o fluviale, verso un destinatario che non è conosciuto con certezza al momento in cui lo speditore presenta il progetto di documento amministrativo elettronico, l’autorità competente può autorizzare lo speditore a non includere nel documento in questione i dati relativi al destinatario, alle condizioni stabilite con ordinanza del Presidente dell’Autorità doganale rumena.

4.4 Tutti gli operatori economici con prodotti soggetti ad accisa sono obbligati ad accettare qualsiasi controllo che permetta all’autorità competente prevista dall’ordine congiunto del Presidente dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale e del Presidente dell’Autorità Doganale Rumena di assicurare la correttezza delle operazioni con prodotti soggetti ad accisa.

4.5 Gli operatori economici che intendono vendere al dettaglio prodotti energetici – benzina, diesel, cherosene, gas di petrolio liquefatto e biocarburanti – sono obbligati a registrarsi presso l’autorità competente secondo le disposizioni stabilite per ordine del Presidente dell’Autorità Doganale Rumena”.

C. Emendamenti riguardanti la tassa specifica

  1. I contribuenti obbligati a pagare l’imposta specifica su determinate attività, secondo la Legge n. 170/2016 sull’imposta specifica su determinate attività, con successive integrazioni, per l’anno 2022, non dovranno pagare l’imposta specifica per un periodo di 180 giorni calcolati dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  2. Per l’applicazione delle disposizioni del punto 1, i contribuenti ricalcolano, di conseguenza, l’imposta specifica stabilita ai sensi della legge n. 170/2016, e successive modifiche, per l’anno 2022, dividendo l’imposta specifica annuale per 365 giorni di calendario e moltiplicando l’importo risultante per la differenza tra il numero di 365 giorni di calendario e il numero di 180 giorni di calendario.

D. Cambiamenti nel campo dei registratori di cassa

Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori economici che consegnano merci o forniscono servizi mediante distributori automatici commerciali che funzionano sulla base di pagamenti con carte, nonché accettatori di banconote o monete, a seconda dei casi, sono obbligati a dotare i loro distributori automatici dei registratori elettronici di cassa fiscali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. (2) dell’ordinanza governativa di emergenza n. 28/1999, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

E. Modifiche relative all’assunzione di alcune attività da parte del Ministero delle Finanze

Il Ministero delle Finanze assume dall’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale l’attività di emissione di soluzioni fiscali individuali anticipate e i posti corrispondenti.

Le richieste di emissione di soluzioni fiscali anticipate individuali pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono liquidate dal Ministero delle Finanze.

L’ANAF ricorda l’obbligo di registrare tutti i contribuenti nella SPV, il termine è il 1° marzo 2022.

Ecco il contenuto della comunicazione:

“La registrazione nella SPV diventa obbligatoria a partire dal 1° marzo 2022 per la presentazione di domande, registrazioni o qualsiasi altro documento alle autorità fiscali, da parte dei contribuenti che svolgono attività economiche in una forma di attività autorizzata

Con GEO n. 11/2021 che modifica e integra la legge n. 207/2015 sul codice di procedura tributaria e disciplina alcune misure fiscali, è stato introdotto, a partire dal 1° marzo 2022, l’obbligo di trasmettere all’organo fiscale centrale domande, registrazioni o altri documenti attraverso lo spazio privato virtuale.

Questo obbligo si applica alle persone giuridiche, alle associazioni e alle altre entità senza personalità giuridica, alle persone fisiche che sono lavoratori autonomi o che svolgono un’attività economica in modo indipendente come persone autorizzate, alle imprese individuali e alle imprese familiari.

Se i contribuenti/contribuenti non adempiono l’obbligo di comunicare le loro domande, documenti o qualsiasi altro documento con mezzi elettronici di trasmissione a distanza e sono presentati all’ufficio centrale delle imposte in formato lettera, non saranno presi in considerazione e l’ufficio centrale delle imposte notificherà ai contribuenti/contribuenti l’obbligo di comunicare con mezzi elettronici di trasmissione a distanza.

Raccomandiamo ai contribuenti di prendere le misure necessarie per registrarsi nello Spazio Privato Virtuale entro il 1° marzo, al fine di evitare possibili effetti negativi che possono verificarsi nel caso in cui un documento debba essere presentato entro una certa scadenza e questo venga fatto fisicamente e non attraverso lo Spazio Privato Virtuale, come: perdita del diritto di beneficiare di un’agevolazione fiscale, multe, ecc.

Ricordiamo che lo Spazio Privato Virtuale è un servizio gratuito, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, attraverso il quale i contribuenti possono presentare reclami, richiedere documenti, controllare la loro situazione fiscale, ecc.

Presentando i documenti per via elettronica, si risparmiano sia le risorse dei contribuenti che quelle dell’amministrazione fiscale.

Le persone fisiche o giuridiche, che possiedono certificati digitali qualificati, possono richiedere la registrazione come utenti SPV sulla base di questi certificati, e le persone fisiche che non possiedono un tale certificato possono richiedere la registrazione sulla base di username e password.