Buone notizie per le aziende con i debiti a ANAF: In determinate condizioni, potranno usufruire di una rateizzazione.

aprile 27, 2017

Per gli obblighi amministrati da ANAF, l’organo fiscale competente può concedere il pagamento rateale degli stessi, eccetto gli interessi di mora relativi ai principali obblighi fiscali rateizzati per il quali è stata concessa la dilazione di pagamento per scopi di annullamento, ai sensi della legge.
La richiesta della rateizzazione degli obblighi fiscali dai contribuenti si fa deponendo un sollecito scritto in sede uffici ANAF di appartenenza oppure si comunica per via postale con ricevuta di ritorno.
Per i contribuenti che hanno stabilito sedi secondarie fiscalmente registrate, la domanda di rateizzazione dei pagamenti viene presentata sia per le passività fiscali dovuti dalla sede centrale che e per quelle delle sue sedi secondarie. La domanda va presentata alle autorità fiscali competenti per gestire il debito d’imposta del contribuente e viene analizzata sulla base degli obblighi totali dei contribuenti e delle loro sedi secondarie.
La richiesta del contribuente sarà risolta delle autorità fiscali competenti entro massimo 60 giorni dalla data della sua registrazione mediante l’emissione di una decisione di rateizzazione dei debiti fiscali insieme a una decisione di rinviare il pagamento delle sanzioni per tardivo pagamento, o con una decisione che respinge la richiesta di rateizzazione dei debiti tributari, a seconda dei casi.

1. I vantaggi della rateizzazione
a) si evita o si sospende l’esecuzione di:
– obblighi sequenziati – obblighi che costituiscono la condizione di mantenere la validità della rateizzazione (obblighi con scadenze di pagamento successivi alla comunicazione della rateizzazione, le differenze risultanti dalle dichiarazioni rettificative, passività in essere non estinte alla data della comunicazione della decisione di rateizzazione e non incluse nella pianificazione, obblighi per i quali la sospensione della riscossione è cessata dopo la comunicazione della rateizzazione, ecc) a seconda del tipo di riscossione applicata, la sospensione produce i seguenti effetti:
● nel caso di pignoramento bancario:
– la continuazione del pignoramento degli importi sospesi nel conto alla data della comunicazione della sospensione, il contribuente potendo effettuare dei pagamenti solo per tali obblighi di cui dipende il mantenimento della rateizzazione; – la cessazione del pignoramento per quanto riguarda gli incassi futuri.
● nel caso di terzi pignorati – la terminazione del pignoramento per gli importi dovuti dal contribuente.
● nel caso di sequestri – la cessazione del procedimento di preclusione sui beni soggetti alla preclusione.
b) la possibilità di partecipare a gare e bandi pubblici perché gli obblighi fiscali rateizzati non sono considerati debiti fiscali in corso, se rientrano nella scadenza prevista nel grafico di rateizzazione;
c) la dilazione delle sanzioni per tardivo pagamento dei debiti tributari sequenziato, ai fini dell’annullamento alla scadenza della rateizzazione;
d) nel periodo dello svolgimento del piano di rateizzazione non verranno calcolate delle sanzioni e delle penalità per il tardivo pagamento, eccetto le sanzioni il tardivo pagamento della rata.

2. Condizioni cumulative di accesso alla rateizzazione
– il richiedente deve aver presentato tutte le dichiarazioni fiscali (alla data dell’erogazione dell’atestato fiscale);
– il richiedente si trova in difficoltà dovute alla temporanea mancanza di liquidità;
– il richiedente deve avere la capacità finanziaria per pagare nel periodo di rateizzazione;
– il richiedente non può essere in procedura di insolvenza o dissoluzione;
– non è stata stabilita la responsabilità ai sensi delle leggi in materia di insolvenza e / o la responsabilità solidale, secondo il Codice Fiscale procedura. Se le disposizioni che stabiliscono la responsabilità sono finali nel sistema amministrativo e giudiziario delle vie giurisdizionali, e l’importo è stato pagato, la condizione si considera soddisfatta;
– hanno presentato la garanzia.

3. Note sulle garanzie
Tipologie di garanzie:
– importi registrati al nome del contribuente resi disponibili alle autorità fiscali in un’unità di Tesoreria dello Stato o una lettera di polizza di garanzia bancaria / polizza di assicurazione-garanzia , il cui importo deve coprire l’intero importo rateizzato e gli interessi, per l’intero periodo della rateizzazione;
– sequestro preventivo imposto sui beni del contribuente;
– contratto di mutuo o di pegno a favore dell’organo fiscale, avente come oggetto beni immobili di terzi, senza oneri, ad eccezione degli sequestri applicati dall’autorità fiscale, se il valore dei beni copre le obbligazioni dei terzi e il debito totale da rateizzare. In questo caso, l’ipoteca viene stabilita solo per un singolo contribuente. Il valore delle garanzie reali devono coprire gli importi rateizzati, gli interessi per il periodo di rateizzazione, e un percentuale fino al 16%, a seconda del periodo di rateizzazione (2,3,4 o 5 anni).
Nel caso di ipoteca immobiliare, il bene deve essere nel periodo di funzionamento, ai sensi della Legge. 15/1994. Tale bene è comunque ammesso solo se sottoposto ad una perizia di valutazione in base alle regole contabili. Nella situazione in cui il bene sia già stato ipotecato o pignorato, il suo valore deve coprire sia il valore dell’ipoteca già costituita che gli obblighi rateizzati.

4. Situazioni specifiche
Salvo le situazioni in cui i contribuenti-persone giuridiche che per legge (articolo 193 par. (3) del Codice di procedura fiscale.) non hanno l’obbligo di costituire delle garanzie (enti pubblici, servizi pubblici autonomi costituiti tramite una legge organica, le unità e le istituzioni ricerca di diritto pubblico, istituti di istruzione superiore statale), la legislazione distingue diverse situazioni in cui si può concedere il pagamento rateale, a seconda dello stato del patrimonio del contribuente e degli obblighi di pagamento, vale a dire:
A. Soggetti giuridici con degli obblighi fiscali entro 20.000 lei, esenti dalla costituzione delle garanzie;
– Periodo di rateizzazione – non più di cinque anni;
– Può beneficiare di pagamento differito delle sanzioni per tardivo pagamento degli oneri tributari rateizzati, ai fini della cancellazione.
B. Soggetti giuridici con degli obblighi fiscali pari a / oltre 20.000 lei, obbligati alla costituzione delle garanzie;
– Periodo di rateizzazione – non più di cinque anni;
– Può beneficiare di pagamento differito delle sanzioni per tardivo pagamento degli oneri tributari rateizzati, ai fini della cancellazione.
C. Debitori che non possiedono beni immobili e non costituiscono garanzie
– periodo di rateizzazione – massimo 6 mesi (a prescindere dall’importo delle passività fiscali);
– le sanzioni per il tardivo pagamento dei debiti tributari principali – non differite e incluse nella rateizzazione, quindi non cancellabili.
D. Debitori che possiedono proprietà, ma sono insufficienti a fornire garanzie giuridiche – costituiscono una garanzia del valore delle attività detenute;
– Periodo di rinegoziazione – non più di cinque anni (a prescindere dall’importo delle passività fiscali);
– le sanzioni per il tardivo pagamento dei debiti tributari principali – non differite e incluse nella rateizzazione, quindi non cancellabili.
E. Debitori che, anche se in possesso di beni patrimoniali, non possono costituire garanzie in quanto ipotecati/pignorati per il loro intero valore a favore di altri creditori e non posso costituire nessuna garanzia fornita loro da un terzo
– il periodo di rateizzazione – non più di sei mesi (a prescindere dall’importo delle passività fiscali);
– le sanzioni per il tardivo pagamento dei debiti tributari principali – non differite e incluse nella rateizzazione, quindi non cancellabili.

5. Disposizioni particolari applicabili ai contribuenti classificati come un basso rischio fiscale
● criteri di classificazione in questa categoria:
– nessun reato iscritto nella fedina fiscale (cazier fiscal);
– nessuno degli amministratori non ha tenuto negli ultimi cinque anni, la qualità di amministratore delle persone giuridiche liquidate per le quali sono rimasti obblighi fiscali non pagati;
– non sono registrati nel Registro del Commercio come temporaneamente inattivi;
– non hanno degli obblighi fiscali pendenti per un periodo superiore a 6 mesi;
– non hanno registrato perdite in nessuno degli ultimi 3 anni consecutivi – sono stati costituiti almeno 12 mesi prima del deposito della richiesta.
● condizioni di concessione della rateizzazione:
– Deposito della domanda;
– Condizioni generali (eccetto la condizione relativa alla difficoltà finanziaria);
– Garanzia: il 20% delle garanzie previste come regola generale.
– Concessione rateizzazione – fino a 12 mesi.
In questo caso, il contribuente usufruisce del pagamento differito delle sanzioni per tardivo pagamento dei debiti tributari rateizzati, ai fini della cancellazione al termine della rateizzazione.

A cura di Daniela Minculescu

Fonte: DJPF Galati