Distacco di dipendenti esteri in Italia

luglio 22, 2020

Nonostante l’attuale stasi del mondo del lavoro dovuta al Covid-19, è sempre di pressante attualità la problematica relativa ai lavoratori dipendenti che arrivano sul territorio nazionale in distacco da aziende estere.

Abbiamo ritenuto importante rinfrescare l’argomento sintetizzando le informazioni utili in un articolo mettendolo a disposizione degli imprenditori interessati.

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Distacco lavoratori esteri in Italia

Novità legislative relative all’antiriciclaggio

luglio 22, 2020

A metà mese è entrata in vigore la Legge n. 108 che modifica ed integra la Legge n. 129/2019 per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché alcuni atti normativi.

Una prima misura imposta da questa legge è l’esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione sul titolare effettivo da parte di persone giuridiche costituite solo da persone fisiche associate, quando queste ultime sono i soli titolari effettivi. Nel loro caso, il registro delle imprese utilizzerà, nel compilare il registro dei titolari effettivi, i documenti che ricevono al momento della registrazione dalle società o i documenti che già possiedono, dalle società già stabilite. Fino all’entrata in vigore di questa legge, erano esentate solo le regie autonome, le compagnie e le società nazionali e quelle interamente o in maggioranza di proprietà dello Stato. Le ONLUS sono ancora obbligate a dichiarare i loro titolari effettivi.

Allo stesso tempo, le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate presto e il cui termine era già stato prorogato, non dovranno più essere presentate da persone giuridiche costituite solo da persone fisiche associate, quando queste ultime sono i soli titolari effettivi.

Infine, scompare l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale (richiesta dopo l’approvazione del bilancio annuale) dalle persone giuridiche che si iscrivono al registro delle imprese. In base alla nuova legge, la dichiarazione sarà necessaria soltanto in caso di modifiche ai dati identificativi del titolare effettivo e dovrà essere depositata presso il Registro del Commercio entro 15 giorni dalla modifica.

Per tutte le altre categorie, la scadenza per la presentazione della dichiarazione rimane il 1 ° novembre 2020.

Reconta Management Group Srl

Legge 102/2020 per la modifica e l’integrazione della Legge sulle società n. 31/1990

luglio 22, 2020

Gentile Cliente,
la presente per informarla delle modifiche alla legge sulle società n. 31/1990 che comportano la semplificazione delle procedure necessarie nello svolgimento delle attività delle società.

Il parlamento rumeno ha adottato la legge n. 102 del 2 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n. 583 del 2 luglio 2020, che modifica ed integra la Legge sulle società n. 31/1990.

Le modifiche apportate alla legge sulle società n. 31/1990 vengono a semplificare le procedure necessarie nello svolgimento delle attività delle società:

Soci unici

Probabilmente la modifica più importante introdotta dalla legge 102/2020 è il fatto che abroga il paragrafo 14 della legge 31/1990, eliminando così il divieto a persone fisiche o giuridiche di essere soci unici in diverse società a responsabilità limitata. Pertanto, non ci saranno più limitazioni e i soci unici persone fisiche potranno coprire questa carica in diverse società a responsabilità limitata.

L’atto costitutivo

In seguito all’abrogazione dell’arte. 14, art. 17, par. (1), che specifica che per l’autenticazione dell’atto costitutivo, nei casi previsti dall’art. 5 o all’assegnazione della data certa, verrà presentata la prova rilasciata dall’Ufficio del registro delle imprese relativa alla disponibilità e alla prenotazione della denominazione della società.

Sede legale

La legge, nella sua forma attuale, sostiene anche la semplificazione delle procedure e delle condizioni per la registrazione della sede legale. Pertanto, con la modifica dell’art. 17, par. (3), si stabilisce che alla registrazione della società e al cambio della sede legale, verrà presentato presso ONRC il documento comprovante il diritto di utilizzo dello spazio destinato a fungere come sede legale, registrato presso l’organo fiscale dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione Fiscale in cui raggio è sito l’immobile con la funzione di sede legale.

Pertanto, dopo l’entrata in vigore di questa legge, non è più necessario presentare un certificato rilasciato dall’ente fiscale.

La stessa sede per varie aziende

La nuova legge abroga anche l’arte. 17, par. (4), della legge 31/1990, e le nuove norme consentono il funzionamento di più società nello stesso immobile, indipendentemente dal numero di camere.

Un ultimo aspetto da menzionare è legato al fatto che la nuova legge stabilisce che l’avviso relativo al cambio di destinazione degli edifici collettivi con regime residenziale, previsto dalla legge n. 196/2018 sulla costituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle associazioni di proprietari e l’amministrazione dei condomini, non è più necessario quando l’amministratore o, a seconda dei casi, gli amministratori, dichiarano sotto la propria responsabilità il fatto che presso la sede legale non viene svolta attività.

Le norme metodologiche per l’applicazione delle modifiche sopra menzionate saranno riviste entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

Reconta Management Group Srl

Comunicazione modalità di contatto RMG

luglio 20, 2020

Gentile Cliente,

La situazione che si è generata negli ultimi tempi ci ha sempre più costretto a risolvere i problemi a distanza. Questo, tuttavia, a volte può generare malintesi e informazioni inesatte.

Per questo motivo, e considerato che questa situazione si protrarrà nel tempo, la invitiamo a comunicare, se possibile, via mail, utilizzando secondo priorità e difficoltà dell’argomento, gli indirizzi seguenti:

Nel caso di comunicazione telefonica, per una garanzia della risposta, La preghiamo di utilizzare esclusivamente i seguenti numeri di telefono:

  • Ufficio: 0040 314 152 032; 0040 314 152 033; 0040 770 978 567
  • Segreteria amministratore: 0040 770 365 103

Le persone che rispondono a questi numeri parlano perfettamente lingua italiana, inglese e romena e La faranno contattare dalla persona che può risolvere il Suo problema. Altre modalità di comunicazione non ci consentono di dare nessuna garanzia sulle risposte.

Possiamo altresì utilizzare altre modalità di comunicazione telematica su richiesta. A tal scopo Le indichiamo l’indirizo Skype del nostro amministratore, il Dott. Claudio Pucci:

b0f141a23a227f50

Cordiali saluti,

Claudio Pucci

Regole Transfer Pricing

luglio 14, 2020

Si informa la gentile Clientela che le seguenti normative sono di grande importanza per le società che hanno transazioni infragruppo e per le autorità fiscali (Il Dossier dei prezzi di trasferimento –DTP – per le società che effettuano transazioni con società affiliate).

IL DOSSIER DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO –DTP

La stesura e la presentazione del Dossier dei prezzi di trasferimento.

1. L’obbligo annuale per la stesura del Dossier dei prezzi di trasferimento (Transfer Pricing).

L’obbligo di stesura deriva dalle disposizioni dell’Ordine 442/2016, a seconda dell’inquadramento della società, come segue:

Per i grandi contribuenti che effettuano transazioni infragruppo di valore maggiore o uguale a una delle seguenti soglie di rilevanza:

  • Euro 200.000 – per gli interessi incassati o pagati relativi a servizi finanziari;
  • Euro 250.000 – per le transazioni relative ai servizi forniti o ricevuti;
  • Euro 350.000 – per le operazioni incassate o pagate relative a beni materiali / immateriali;

Il Dossier deve essere preparato / pronto entro il 25 marzo di ogni anno o entro 10 giorni calendaristici dalla richiesta delle autorità fiscali.

Le suddette soglie sono calcolate sommando i valori totali annui di ciascun tipo di operazioni effettuate con affiliati, IVA esclusa.

La scadenza per la presentazione del Dossier dei prezzi di trasferimento è di massimo 10 giorni dalla data della richiesta, ma non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine di stesura.

La presentazione del Dossier dei prezzi di trasferimento sarà effettuata su specifica richiesta delle autorità fiscali durante un’ispezione fiscale o al di fuori di questa.

2. Stesura del Dossier dei prezzi di trasferimento basato su una richiesta specifica.

I grandi contribuenti che eseguono operazioni infragruppo al di sotto delle soglie di cui sopra (punto A) e i contribuenti di piccole e medie dimensioni che eseguono operazioni infragruppo maggiori o uguali a una delle seguenti soglie di rilevanza devono presentare il Dossier TP su richiesta delle autorità fiscali.

  • Euro 50.000 – interessi incassati o pagati relativi a servizi finanziari;
  • Euro 50.000 – transazioni relative ai servizi forniti o ricevuti;
  • Euro 100.000 – operazioni incassate o pagate relative a beni materiali / immateriali.

Le suddette soglie sono calcolate sommando i valori totali annui per ciascun tipo di operazioni effettuate con parti correlate, IVA esclusa.

Il Dossier deve essere presentato solo su richiesta dell’autorità fiscale o durante un’azione di controllo fiscale; la scadenza per presentarlo alle autorità è compresa tra 30 e 60 giorni di calendario con una possibilità di proroga di massimo 30 giorni di calendario.

3. Regole di documentazione per altri contribuenti

I contribuenti che effettuano operazioni infragruppo per le quali le soglie di rilevanza sono inferiori a quelle descritte nei punti precedenti hanno l’obbligo di documentare la conformità al principio della libera concorrenza durante un’ispezione fiscale, secondo le regole generali fornite dalla contabilità finanziaria.

Il Dossier può essere richiesto dalle autorità fiscali a qualsiasi società che abbia transazioni con società affiliate, indipendentemente dalle categorie sopra menzionate, SE gli ispettori fiscali identificano delle transazioni a rischio considerando i propri criteri di controllo – non essendo correlati al valore di ciascuna transazione.

Le sanzioni per la mancata conformità con ne norme di stesura del Dossier di cui sopra, quando sono richieste dalle autorità fiscali, sono comprese tra Ron 12.000 e 14.000. Da notare, inoltre, che nel caso in cui il Dossier TP non sia presentato alle autorità fiscali, esse hanno il diritto di aggiustare i valori delle transazioni infragruppo se i prezzi non rispettano il principio della libera concorrenza.

Il nostro studio è strutturato per dare questo servizio così importante per le transazioni infragruppo.

Reconta Management Group Srl

Agevolazioni fiscali

luglio 11, 2020

Gentile Cliente,

ti informiamo delle ultime novità introdotte con la pubblicazione del OUG 99/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 551 del 25 giugno 2020, con cui viene prorogata l’applicazione di misure fiscali agevolanti l’impreditoria nel contesto della lotta alle difficoltà finanziarie incontrate dalla maggior parte delle imprese a seguito delle misure adottate per combattere l’epidemia di COVID-19.

1. Crediti d’imposta sul utile e sul reddito delle microimprese

Le aziende che pagano l’imposta sull’utile e le microimprese che pagano l’imposta sull’utile / reddito relativa al secondo trimestre fino al 25 luglio 2020 usufruiscono di un bonus del 10% calcolato sull’imposta dovuta.

Questa regola varrà anche per il terzo trimestre dell’anno. Pertanto, chi paga l’imposta sull’utile e le microimprese che pagano l’imposta sull’utile / sul reddito per il terzo trimestre fino al 25 ottobre 2020 usufruiscono di un bonus del 10% calcolato sull’imposta dovuta.

2.  Sospensione dell’esecuzione forzata dei conti

Le seguenti misure sono prorogate fino al 25 ottobre 2020 incluso:

– non verranno calcolate penalità ed interessi per ritardi nel pagamento degli obblighi fiscali scaduti dopo il 21 marzo 2020;

– l’esecuzione forzata tramite ingiunzione per i crediti erariali sarà sospesa o non verrà avviata;

– l’esecuzione forzata mediante convocazione e vendita dei beni all’asta per i crediti di bilancio è sospesa o non avrà inizio, fatta eccezione per le esecuzioni forzate applicate per il recupero dei crediti di bilancio stabiliti da decisioni giudiziarie definitive pronunciate in materia penale, originate dalla commissione di reati;

– l’IVA richiesta per il rimborso tramite le dichiarazioni IVA 300 con opzione di rimborso, presentate entro il termine legale di presentazione, è rimborsata dall’organismo fiscale con la successiva esecuzione dell’ispezione fiscale;

– per il pagamento tardivo delle rate dei piani di dilazione non pagate entro il 25 ottobre 2020, NON verranno calcolati interessi e penalità ai sensi del Codice di procedura fiscale.

3. Tassa specifica

Per l’anno 2020, i soggetti obbligati a pagare l’imposta specifica (ristoranti, bar, hotel, pensioni, società di catering, ecc.) non sono tenute a versarla per un periodo di 90 giorni calcolato a partire dal 25 giugno 2020.

Pertanto, questi soggetti ricalcolano l’imposta specifica per il 2020, dividendo l’imposta specifica annuale per 365 giorni di calendario e moltiplicando il valore risultante per 275 giorni di calendario.

I contribuenti che hanno cessato la propria attività in tutto o in parte durante lo stato di emergenza dichiarato, per il ricalcolo dell’imposta annuale specifica, diminuiscono anche il periodo in cui hanno interrotto la loro attività, in tutto o in parte, a causa dello stato di emergenza.

Normalmente, l’imposta specifica per il primo semestre di un anno avrebbe dovuto essere dichiarata e pagata entro il 25 luglio 2020. In via eccezionale, la dichiarazione e il pagamento dell’imposta specifica per il primo semestre dell’anno 2020 verrà effettuata fino al 25 ottobre 2020 incluso.