Buon Natale e buon anno nuovo!

dicembre 22, 2022

2023 – Obbligo di predisposizione del Dossier dei prezzi di trasferimento

dicembre 16, 2022

Il dossier sui prezzi di trasferimento è il documento richiesto per “documentare la conformità al principio del valore di mercato dei prezzi di trasferimento nelle operazioni con persone correlate”.

L’importanza del Transfer Pricing File, fondamentato dall’ordinanza 442/2016, è aumentata con l’entrata in vigore delle direttive sulla super-trasparenza e, a partire dal 2020-2021, del Reporting of Cross-Border Reportable Arrangements (DAC6).

In sostanza, l’amministrazione fiscale ha ora accesso diretto a un pacchetto di informazioni dettagliate, che le consente di interrogare il contribuente in modo mirato sulle transazioni infragruppo/interaziendali.

Vi ricordiamo: Le seguenti categorie di contribuenti sono tenute a compilare il Transfer Pricing File:

1) Annualmente: i grandi contribuenti che effettuano operazioni tra parti affiliate che superano le seguenti soglie:

  • 000 euro, nel caso di interessi ricevuti/pagati per servizi finanziari, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
  • 000 euro nel caso di transazioni relative a servizi ricevuti/forniti, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
  • 000 euro nel caso di transazioni relative ad acquisti/vendite di beni materiali o immateriali, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale.

La scadenza per la preparazione del dossier sui prezzi di trasferimento coincide con la scadenza legale per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle società per ogni anno fiscale.

Il termine per mettere a dispozisione il dossier sui prezzi di trasferimento è di massimo 10 giorni calendaristici dalla data della richiesta, ma non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua preparazione.

2) Su richiesta dell’autorità fiscale, nell’ambito di un’azione di controllo fiscale: i grandi contribuenti che non compiono i criteri stabiliti in base alle disposizioni del punto 1, nonché i contribuenti di piccole e medie dimensioni, che effettuano transazioni con persone affiliate con un valore totale annuo, calcolato sommando il valore delle transazioni effettuate con tutte le persone collegate, al netto dell’IVA, superiore o uguale a una delle soglie di rilevanza:

  • 000 euro, nel caso di interessi ricevuti/ pagati per servizi finanziari, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
  • 000 euro nel caso di transazioni relative a servizi ricevuti/forniti, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
  • 000 euro nel caso di transazioni relative ad acquisti/vendite di beni materiali o immateriali, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale.

La legislazione rumena sanziona la mancata o incompleta presentazione della pratica, assimilandola alla “realizzazione di transazioni con soggetti affiliati senza giustificare l’importo dei prezzi di trasferimento applicati” – nel qual caso l’ispettore fiscale imporrà la propria giustificazione.

A partire dal 2021, le ispezioni sulle imposte dirette non cercheranno solo la corretta allocazione degli utili attraverso il transfer pricing, ma anche la corretta rendicontazione delle transazioni/accordi fiscali che hanno portato a questa allocazione. E il contribuente dovrà rispondere con spiegazioni ancora più motivate e documentate, ovviamente basate sulla documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.

Sottolineiamo quindi l’importanza di una preparazione tempestiva della documentazione, nonché di un suo regolare aggiornamento, perché un dossier sui prezzi di trasferimento incompleto o inaccuratamente motivato sarà un invito per l’ispettore fiscale non solo a rettificare i prezzi di trasferimento, non solo a sanzionare la mancata dichiarazione, ma addirittura a mettere in discussione l’intero modello di business della società/gruppo.

Aumento del salario minimo a 3.000 lei a partire dal 1 Gennaio 2023

dicembre 13, 2022

Secondo il D.G. 1.447/2022 per la definizione del salario minimo lordo di base nazionale garantito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1.186 del 9 dicembre 2022, a partire dal 1° gennaio 2023, il salario minimo in economia diventa di 3.000 lei/mese, per un orario di lavoro normale di una media di 165,333 ore al mese, pari a 18,145 lei/ora, il che significa un aumento del 17,64% rispetto al salario minimo valido nel 2022 (2.550 lei).

Resta da vedere se il salario minimo lordo rimarrà di 3.000 lei per i dipendenti a cui si applicano le disposizioni “Edilizia” e “Industria alimentare”. Sembra che l’importo sarà aumentato a 4.000 lei/mese, ma finché non sarà adottato dal governo e pubblicato nel MOf, si tratta solo di speculazioni.

Secondo la relazione di motivazione, attualmente in Romania sono circa 1,2 milioni i dipendenti che beneficiano del salario minimo, il che rappresenta circa il 23% del numero totale di dipendenti attivi, pari a 5,27 milioni. Un totale di 2.181.134 dipendenti usufruirà dell’aumento del salario minimo di base a 3.000 lei.

Questa modifica ha implicazioni anche per tutte le categorie di reddito soggette alla Dichiarazione dei redditi unica. Ad esempio, la soglia annuale per determinare se una persona deve pagare i contributi sociali sui redditi da lavoro autonomo, il Contributo alle assicurazioni di sanità sui dividendi, ecc. è la seguente:

– nel 2019 era di 24.960 lei (2.080 lei x 12 mesi);

– nel 2020, diventa 26.760 lei (2.230 lei x 12 mesi);

– nel 2021, il tetto massimo è di 27.600 lei (2.300 lei x 12 mesi);

– nel 2022, il tetto massimo era di 30.600 lei (2.550 lei x 12 mesi); e

– nel 2023, il tetto diventa di 36.000 lei (3.000 lei x 12 mesi) o 72.000 lei (3.000 lei x 24 mesi);

L’aumento del salario minimo lordo incide anche su altri diritti e doveri, quali:

– aumento del contributo per le persone disabili non coperte in quanto il calcolo è legato al salario minimo (art. 78, comma (3) della Legge 448/2006);

– modifica della base di calcolo annuale del Contributo alla previdenza sociale per le persone che percepiscono redditi da diritti di proprietà intellettuale, in modo che il reddito scelto dal contribuente non possa essere inferiore al livello di 12 salari minimi lordi in vigore alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi unica;

– l’aumento delle soglie sul reddito per i soggetti che ottengono redditi da lavoro autonomo, stabilite in via forfettaria sulla base delle soglie di reddito. Il reddito standard per ogni attività svolta dal contribuente non può essere inferiore al salario minimo lordo in vigore al momento della sua determinazione, moltiplicato per 12. (art 69, paragr. (3) della legge 227/2015).

I nostri professionisti restano a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.