Riassunto delle novità legislative applicabili nel 2019

L’anno 2019 ha portato numerose novità dal punto di vista economico: la legge n. 30/2019 e OUG n. 114/2018 sono i principali atti normativi che hanno modificato il quadro giuridico nazionale.

A partire dal 2019 è stata adottata una procedura fiscale per i redditi realizzate dalle persone fisiche con il sistema delle monete virtuali (criptovalute), pari al 10%. Gli importi sono classificati come entrate da altre fonti. L’individuo che realizzerà questi guadagni depositerà la dichiarazione unica dei redditi e l’assicurazione sociale.

Le condizioni per applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% sono state semplificate in caso di acquisto di abitazioni. Pertanto, l’aliquota IVA ridotta sull’acquisto di abitazioni non si applica più a un singolo acquisto da parte di un individuo ma può essere applicata a tutti gli acquisti effettuati da una persona fisica purché la superficie utile dell’abitazione sia al massimo 120 metri quadrati, e il prezzo di vendita, IVA esclusa, ammonta a massimo 450.000 lei al momento dell’acquisto, compreso il terreno su cui è costruita l’abitazione.

Inoltre, è stata eliminata la disposizione per il quale il terreno su cui è costruita l’abitazione non deve superare i 250 metri quadrati.

Sono state introdotte nuove disposizioni per quanto riguarda le sponsorizzazioni effettuate, con effetto dal 1 aprile 2019, e sarà costituito un registro delle unità di culto per le quali sono concesse detrazioni fiscali. Quindi, solo per le sponsorizzazioni effettuate a favore degli enti iscritti in questo registro si potrà usufruire del credito fiscale al fine del calcolo d’imposta sul profitto o dell’imposta sul reddito delle microimprese.

Il registro delle unità di culto per le quali sono concesse detrazioni fiscali sarà organizzato da ANAF e verrà pubblicata una procedura a tale scopo.

Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società, la percentuale di detraibilità del tasso di interesse è aumentato dal 10% al 30%, applicato alla base di calcolo determinata in base al codice tributario e il limite di deducibilità è aumentato da € 200.000 all’anno a € 1.000.000 all’anno.

Nel Codice tributario sono stati introdotti nuovi regolamenti sull’analisi di rischio applicati alle imprese. Pertanto, i contribuenti saranno classificati in tre classi principali di rischio, come segue: rischio fiscale basso, rischio fiscale medio o rischio fiscale alto.

I criteri generali in base ai quali viene stabilita la classe/sottoclasse di rischio fiscale saranno i seguenti:
– Criteri che riguardano la registrazione fiscale
– Criteri per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
– criteri sul livello della dichiarazione;
– Criteri per l’adempimento degli obblighi di pagamento per il bilancio consolidato generale ad altri creditori.

L’analisi del rischio per stabilire la classe di rischio di una società verrà effettuata periodicamente e la classifica sarà resa pubblica sul sito web dell’autorità fiscale. Le aziende non saranno in grado di mettere in discussione né la modalità nel quale è stato stabilito il rischio né la classificazione dei rischi.

Per le società con debiti, viene introdotta una procedura di mediazione in cui il debitore notifica all’autorità fiscale la sua intenzione, entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione. Per la notifica, il contribuente che desidera mediare deve allegare documenti e informazioni a supporto della sua situazione economica e finanziaria. L’ente fiscale ha l’obbligo di organizzare l’incontro con il contribuente per la procedura di mediazione entro massimo 10 giorni dal ricevimento della notifica.
OUG no. 114/2018 introduce modifiche alle imposte sul reddito e ai contributi sociali per alcune categorie di lavoratori (edilizia, lavoratori giornalieri, budget) e introduce nuove tasse sulle attività finanziarie delle banche, sul gioco d’azzardo, sull’elettricità.

La categoria di persone esentate dall’imposta sul reddito da lavoro dipendente è estesa ai dipendenti in cui i datori di lavoro svolgono attività nel settore delle costruzioni. Pertanto, tra il 2019 e il 2028, i datori di lavoro delle costruzioni pagheranno meno tasse sui propri dipendenti, a condizione che guadagnino stipendi lordi di almeno 3.000 lei e non più di 30.000 lei. I datori di lavoro saranno quindi esenti dall’assistenza sanitaria e dall’imposta sul reddito, mentre pagheranno importi ridotti per il loro contributo alle pensioni e al lavoro. Inoltre, per il 2019, è stato fissato uno stipendio lordo nazionale minimo di 3.000 lei nel campo dell’edilizia, che è obbligatorio.

Per quanto riguarda lavoro non qualificato con carattere occasionale dei lavoratori a giornata, adesso questo può essere prestata solo in alcune aree di attività, vale a dire:
– Agricoltura, caccia e servizi connessi;
– Forestali;
– Pesca e acquacoltura.

È stato prorogato fino al 30 giugno 2022, l’applicazione delle misure di semplificazione dell’IVA (reverse charge) per la consegna di cereali e piante tecniche, certificati di emissione per il gas, energia elettrica per un acquirente rivenditore, certificati verdi, telefoni cellulari, microprocessori, computer portatili.

A partire dal 1° gennaio 2019, l’indennità giornaliera minima legale è salita da 17 lei al giorno a 20 lei al giorno. Pertanto, l’indennità giornaliera non imponibile che può essere concessa a un dipendente in un’impresa privata può ora arrivare a 50 lei al giorno.