Le principali novità fiscali approvate in data 25 settembre 2023.

settembre 30, 2023

1) Imposta minima sul fatturato  (minimum-tax) – le aziende con un fatturato superiore a 50 milioni di euro saranno soggette al pagamento di un’imposta minima dell’ 1% sul fatturato, nel caso che l’imposta sugli utili sia inferiore all’imposta minima sul fatturato; In sostanza si raffrontano le imposte calcolate sugli utili al 16% e quelle calcolate sul fatturato dell’1% versando la somma che risulta superiore.

2) Imposta speciale a carico degli istituti bancari: questi saranno soggetti ad una imposta aggiuntiva, oltre alla normale imposta sul profitto del 16%,  calcolata nella misura dell’1% da applicare sugli interessi attivi incassati dai clienti, assommati alle commissioni, delle operazioni bancarie.

3) Le aliquote fiscali per l’imposta sul fatturato delle microimprese:

E’ microimpresa quella con fatturato sino a 500.000,00€. Le nuove aliquote di tassazione sono:

a) 1%, per le microimprese con ricavi non superiori a 300.000 lei (circa 60.000 €);

b) 3%, per le microimprese che realizzano ricavi superiori a 300.000 lei e fino al limite previsto dei 500.000,00 € oppure

c)  svolgono le seguenti attività principali o secondarie corrispondenti ai codici

CAEN: 5821 – Attività di pubblicazione di giochi per computer, 5829 – Attività di programmazione informatica altre attività di pubblicazione di software, 6201 – Attività di sviluppo di software a (software orientato al cliente), 6209 – Altre attività di servizi connessi alla tecnologia servizi tecnologici, 5510 – Alberghi e alloggi simili, 5520 – Altri servizi di alloggio Strutture ricettive per vacanze e soggiorni di breve durata, 5530 – Parchi campeggi e campeggi, 5590 – Altri servizi di alloggio, 5610 – Altri servizi di alloggio Ristoranti, 5621 – Attività di catering per eventi, 5629 – Attività di ristorazione n.e.a. Altre attività di ristorazione n.c.a., 5630 – Bar e altre attività di ristorazione n.c.a. 6910 – Attività legali – solo per le società professionali con personalità giuridica costituite per legge, 8621 – Attività legali di altre persone giuridiche 8621 – Attività di assistenza sanitaria generale, 8622 – Attività di assistenza sanitaria specializzata, 8623 – Attività degli studi dentistici, 8690 – Altre attività connesse alla salute umana”.

4) Le agevolazioni per i dipendenti del settore informatico, costruzioni, agricoltura e industria alimentare:

Questa agelazione che consiste nella esenzione dal pagamento della normale imposta sul reddito del 10%, sarà limitata solo per gli stipendi lordi mensili fino a 10.000 lei. Sull’eccedenza sarà applicata la normale aliquota del 10%, oltre ai contributi sociali.

Inoltre, tale esenzione si applica solo su un contratto di lavoro, cioé se il dipendente ha un’altro contratto di lavoro con una azienda dei settori sopra richiamati, pagheà la normale imposta del 10% su questo secondo stipendio.

5) Viene eliminata l’esenzione dal pagamento dei contributi sociali di sanita’ per i dipendenti del settore dell’edilizia e per i dipendenti del settore agricolo e dell’industria alimentare;

6) Aumento dell’IVA dal 5% al ​​9% :

Per alcuni servizi e vendite di beni ( l’accesso ai parchi divertimento e ricreativi, la vendita di alloggi nell’ambito della politica sociale (massimo 120 mq), compreso il terreno su cui sono edificati, la fornitura di energia termica, fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e basse emissioni; la vendita di protesi e relativi accessori, ad eccezione delle protesi dentarie esenti da imposta) l’aliquota dell’IVA aumenterà dal 5% al 9%..

7) Imposta del 5% sulle transazioni immobiliari di edifici residenziali di nuova costruzione:

Sulla prima vendita degli immobili residenziali di nuova costruzione, viene applicata una imposta al momento della compra/vendita calcolata sul valore al netto di IVA della transazione, detratta una somma di 600.000 lei, pari al 5%.

Se la vendita è inferiore ai 600.000 lei, l’imposta non si applica.

8) Imposta speciale aggiuntiva dello 0,3% per le case oltre i 500.000 euro di corrispettivo da contratto e le auto oltre i 75.000 euro.

Sono tenute a pagare l’imposta speciale sui beni immobili e mobili di valore elevato:

a) le persone fisiche che possiedono singolarmente o congiuntamente edifici residenziali situati in Romania se il valore imponibile dell’edificio supera i 2.500.000 Lei (circa 500.000,00€);

b) persone fisiche e giuridiche che possiedono autovetture immatricolate/registrate in Romania il cui valore di acquisto individuale supera i 375.000 lei (circa 75.000,00 €). L’imposta è dovuta per un periodo di 5 anni a partire dall’anno fiscale in cui avviene il l’acquisto dell’auto o per la frazione di anni rimanente fino alla fine del periodo di 5 anni da questa data per coloro per i quali l’acquisto dell’auto è avvenuto prima”.

Entrata in vigore dal 1° ottobre 2023

  • aumento del salario minimo a 3300 lei
  • eliminazione delle agevolazioni fiscali nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’informatica (vedi sopra punti 4 e 5).

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2024

  • IVA 5%: libri, thermos
  • IVA 9%: cibo, medicine, sistemazione in albergo
  • IVA 19%: il resto dei prodotti e servizi (aliquota normale IVA)
  • Imposta minima sul fatturato delle imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro (vedi punto 1)
  • Imposta speciale a carico degli istituti bancari (vedi punto 2)
  • Imposta dello 0,3% per gli immobili oltre i 500.000 euro e per le auto oltre i 75.000 euro (vedi punto 8).
  • Imposta del 5% sulle transazioni immobiliari di nuova costruzione (vedi punto 7)
  • Si aumenta il valore dei buoni vacanza a 1.600 lei, ma saranno tassati e saranno concessi a chi ha uno stipendio fino a 8.000 lei netti
  • aggiornamento dell’accisa sul tabacco al 7,5%
  • aggiornamento dell’accisa sugli alcolici del 10%
  • ridurre il numero dei segretari di Stato del 20%
  • Imposta dell’1% sul fatturato per le microimprese con ricavi inferiori a 300.000 lei (vedi punto 3)
  • Imposta del 3% sul fatturato per le microimprese con ricavi superiori a 300.000 lei (vedi punto 3).