Modifiche al Codice tributario, eccone una sintesi

luglio 19, 2022

Sintesi delle modifiche apportate al Codice tributario con l’OUG n. 16/2022

L’ordinanza governativa di urgenza n. 16/2022 che modifica e integra la legge n. 227/2015 sul codice fiscale che abroga alcuni atti normativi e altre misure finanziarie-fiscali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 15 luglio 2022.

Di seguito presentiamo le principali disposizioni dell’atto.

A. Modifiche al Codice fiscale

I. Imposta sul reddito delle società

Esenzione fiscale sugli utili reinvestiti

Novità: sono esenti da imposta anche gli utili investiti in beni utilizzati per la produzione e la trasformazione e in beni che rappresentano una ristrutturazione.

II. Imposta sui dividendi versati a una persona giuridica rumena

L’aliquota fiscale è aumentata dal 5% all’8%.

Alcune condizioni per l’applicazione dell’esenzione fiscale sono state modificate.

III. Imposta sul reddito delle microimprese

  1. Abbassa la soglia di reddito da 1 milione di euro a 500.000 euro per l’applicazione di questo sistema fiscale.
  2. Sono state introdotte ulteriori condizioni affinché una società possa qualificarsi come contribuente dell’imposta sul reddito delle microimprese, come segue:
  • reddito generato, diverso da quello da consulenza e/o gestione, superiore all’80% del reddito totale;
  • ha almeno un dipendente, ad eccezione delle aziende di nuova costituzione;
  • ha soci/azionisti che detengono più del 25% del valore/numero di azioni o diritti di voto in non più di tre entità legali rumene che si qualificano per il sistema di tassazione del reddito delle microimprese.
  1. Consente alle imprese che operano nei settori HoReCa di optare per il pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese a partire dal 1° gennaio 2023.

c.a.”, 5630 – “Bar e altre attività di consumo di bevande” possono optare per il pagamento dell’imposta di cui al presente titolo senza poter rinunciare a tale sistema nel corso dell’anno.

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul reddito delle microimprese i seguenti soggetti:
  • una persona giuridica rumena che svolge attività bancaria;
  • la persona giuridica rumena che svolge attività nei settori dell’assicurazione e della riassicurazione, del mercato dei capitali, compresi quelli che svolgono attività di intermediazione in questi settori;
  • la persona giuridica rumena che svolge attività di gioco d’azzardo;
  • Persona giuridica rumena che si occupa di esplorazione, sviluppo e sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas.
  1. L’imposta sul reddito delle microimprese diventa facoltativa.
  2. Le persone giuridiche rumene possono scegliere di applicare l’imposta sul reddito delle microimprese a partire dall’anno fiscale successivo a quello in cui soddisfano le condizioni di microimpresa e se non hanno pagato l’imposta sul reddito delle microimprese dopo il 1° gennaio 2023.
  3. Le microimprese non possono optare per il pagamento dell’imposta sul reddito delle società durante l’anno fiscale, l’opzione può essere esercitata a partire dall’anno fiscale successivo, ad eccezione delle situazioni in cui la società deve uscire dal sistema a causa del mancato rispetto delle condizioni (ad esempio, il superamento del limite di reddito).
  4. Una persona giuridica rumena di nuova costituzione può optare per il pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese a partire dal primo anno fiscale, se le condizioni relative alla proprietà del capitale sociale e alle partecipazioni dei soci sono soddisfatte alla data di iscrizione nel registro delle imprese, e la condizione relativa all’impiego di almeno un dipendente entro 30 giorni dalla data di iscrizione della persona giuridica.
  5. Un’aliquota fiscale fissa dell’1% per le microimprese.
  6. L’ordine in cui le agevolazioni fiscali vengono detratte dall’imposta è chiaramente indicato:

Le microimprese che effettuano sponsorizzazioni/spese per beni, fondi e servizi a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia – UNICEF e che gestiscono registri fiscali elettronici deducono tali importi dall’imposta sul reddito delle microimprese nel seguente ordine:

  1. importi di sponsorizzazione, spese UNICEF e importi di riporto, ove applicabili;
  2. il costo di acquisto dei registratori di cassa fiscali elettronici e gli importi riportati, ove applicabili.

La riduzione d’imposta, secondo le disposizioni dell‘ordinanza governativa d’urgenza n. 153/2020 per l’istituzione di misure fiscali volte a stimolare il mantenimento/crescita del capitale proprio, nonché per il completamento di alcuni atti normativi, si applica all’imposta sul reddito delle microimprese dopo la deduzione degli importi sopra menzionati.

  1. La dichiarazione informativa sui beneficiari delle sponsorizzazioni, durante il periodo di applicazione delle disposizioni del decreto governativo d’urgenza n. 153/2020, deve essere presentata entro il 25 giugno dell’anno successivo.

I. Imposta sul reddito

  1. Le persone fisiche non sono più esenti dall’imposta sul reddito per i redditi percepiti sulla base di un contratto di lavoro individuale con soggetti giuridici rumeni che svolgono attività stagionali specifiche dei settori HoReCA.
  2. Nuove disposizioni sul calcolo del fatturato per l’applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore delle costruzioni.

Per determinare la quota del fatturato effettivo dell’attività di costruzione sul fatturato totale, l’indicatore del fatturato effettivo dell’attività di costruzione comprende solo i ricavi dell’attività sul territorio della Romania e l’indicatore del fatturato totale comprende sia i ricavi dell’attività sul territorio della Romania sia i ricavi dell’attività al di fuori della Romania. Per attività svolta in Romania si intende l’attività effettivamente svolta in Romania per la produzione di prodotti e servizi.

Per i datori di lavoro di nuova costituzione, ovvero iscritti al registro delle imprese/registrati ai fini fiscali nel corso dell’anno, il fatturato viene calcolato cumulativamente a partire dalla data di registrazione, compreso il mese in cui si applica l’esenzione, mentre per i datori di lavoro esistenti al 1° gennaio di ogni anno, il fatturato viene calcolato cumulativamente per il corrispondente periodo dell’anno in corso, compreso il mese in cui si applica l’esenzione. Questo fatturato è basato su contratti o ordini e comprende manodopera, materiali, macchinari, trasporti, attrezzature, arredi e altre attività accessorie. Il fatturato comprenderà la produzione realizzata e non fatturata (si applica entro 3 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale).

  1. L’esenzione dall’imposta sul reddito per il settore edile non si applica più ai redditi fino a 30.000 lei, ma fino a 10.000 lei inclusi. La parte del reddito mensile lordo che supera i 10.000 lei non beneficia più di sgravi fiscali (si applica a partire da agosto 2022).

Viene mantenuta la condizione di un salario minimo lordo per 8 ore al giorno di almeno 3.000 lei al mese.

  1. Nuove disposizioni sul calcolo del fatturato per l’applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione agricola e alimentare.

Per i datori di lavoro di nuova costituzione, ossia iscritti al registro delle imprese/registrati ai fini fiscali a partire da giugno 2022, il fatturato è calcolato cumulativamente dalla data di registrazione, compreso il mese in cui si applica l’esenzione, mentre per i datori di lavoro esistenti al 1° giugno 2022, il fatturato è calcolato cumulativamente dall’inizio dell’anno, ossia cumulativamente dalla data di registrazione nel caso di quelli stabiliti/registrati tra l’inizio dell’anno e il 1° giugno 2022, compreso il mese in cui si applica l’esenzione. Per i datori di lavoro esistenti al 1° gennaio di ogni anno successivo al 1° giugno 2022, il fatturato sarà calcolato cumulativamente per il periodo corrispondente dell’anno in corso, compreso il mese in cui si applica l’esenzione. Questo fatturato si basa su un contratto, un ordine o un altro documento specifico del settore agroalimentare e riguarda manodopera, materiali, macchinari, trasporti, attrezzature, impianti. Il fatturato comprenderà la produzione realizzata e non fatturata (si applica entro 3 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale).

  1. L’esenzione dall’imposta sul reddito per il settore agricolo e della produzione alimentare non si applica più ai redditi fino a 30.000 lei, ma fino a 10.000 lei inclusi. La parte del reddito mensile lordo che supera le 10.000 RON non è più fiscalmente agevolata (applicabile da agosto 2022).

Viene mantenuta la condizione di un salario minimo lordo per 8 ore al giorno di almeno 3.000 lei al mese.

  1. La soglia per il passaggio dal sistema fiscale basato sul reddito a quello reale viene abbassata da 100.000 euro a 25.000 euro.
  2. Le prestazioni aggiuntive ricevute dai dipendenti in base alla clausola di mobilità secondo la legge, diverse dalle prestazioni aggiuntive ricevute dai lavoratori mobili previste dalla decisione governativa n. 38/2008 sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per la parte eccedente 2,5 volte il livello legale stabilito per l’indennità di delega/distacco, con decisione governativa, per il personale delle autorità e delle istituzioni pubbliche, sono assimilate al reddito da stipendio.
  3. Il seguente reddito mensile accumulato non costituisce reddito imponibile ai sensi dell’imposta sul reddito, fermo restando il limite mensile di non oltre il 33% dello stipendio base corrispondente alla mansione svolta:

a) le prestazioni aggiuntive ricevute dai dipendenti in base alla clausola di mobilità in conformità alla legge, diverse da quelle di cui all’articolo 76, paragrafo 1. 2 lettera k, fino a 2,5 volte il livello legale stabilito per l’indennità di delega/distacco, con decisione del Governo, per il personale di enti e istituzioni pubbliche;

b) il costo del vitto fornito dal datore di lavoro per i propri dipendenti, persone che percepiscono redditi da lavoro dipendente o redditi equivalenti, in situazioni diverse da quelle in cui, secondo la normativa vigente, è vietato portare cibo nei locali, come previsto dal contratto di lavoro o dai regolamenti interni, fino all’importo massimo, a norma di legge, di un buono pasto/persona/giorno, previsto alla data della concessione, in conformità alla normativa vigente. Il numero di giorni del mese in cui l’individuo lavora in telelavoro o da casa o in riposo/medico/permesso non viene preso in considerazione per determinare il massimale mensile non imponibile. Per cibo si intende il cibo preparato nei locali dell’individuo o acquistato da strutture specializzate. Le disposizioni non si applicano ai dipendenti che ricevono buoni pasto ai sensi della normativa vigente;

c) l’alloggio e il costo dell’affitto per l’alloggio/abitazione messo a disposizione dai datori di lavoro ai loro dipendenti che sono persone fisiche che percepiscono un reddito da salario o un reddito assimilabile al salario, come previsto dal contratto di lavoro o dal regolamento interno, fino a un massimale non imponibile del 20% del salario minimo nazionale lordo garantito/mese/persona, alle seguenti condizioni:

a. il dipendente o il suo coniuge non possiede o utilizza un’abitazione nella località in cui lavora;

b. l’alloggio/soggiorno si trova nei locali del datore di lavoro, compresi gli alloggi alberghieri, o in un edificio affittato a tal fine da terzi dal datore di lavoro;

c. il contratto di locazione tra il datore di lavoro e il terzo è stipulato in conformità alla legge;

d. il massimale non imponibile è concesso a uno dei coniugi, se entrambi i coniugi lavorano nella stessa località, per lo stesso datore di lavoro o per datori di lavoro diversi, sulla base della dichiarazione giurata del coniuge. Per determinare il massimale del 20% del salario minimo lordo di base per Paese garantito in pagamento, si prende in considerazione il salario minimo lordo più basso per Paese in vigore nel mese per il quale vengono concesse le prestazioni. La verifica del rispetto delle condizioni viene effettuata sulla base di documenti giustificativi ed è responsabilità del datore di lavoro;

e. i costi dei servizi turistici e/o di cura, compreso il trasporto, durante il periodo di ferie, per i propri dipendenti e i loro familiari, concessi dal datore di lavoro, come previsto dal contratto di lavoro, dai regolamenti interni, o ricevuti sulla base di leggi speciali e/o finanziati dal bilancio, fino a un massimale annuo, per ciascun dipendente, che rappresenta il livello di uno stipendio medio lordo utilizzato per basare il bilancio della previdenza sociale dello Stato per l’anno in cui sono stati concessi;

f) i contributi a un fondo pensione volontario ai sensi della Legge 204/2006 e successive modifiche e integrazioni, e quelli che rappresentano contributi a schemi pensionistici volontari, qualificati come tali ai sensi della normativa sulle pensioni volontarie dall’Autorità di vigilanza finanziaria, gestiti da enti autorizzati con sede in Stati membri dell’Unione europea o appartenenti allo Spazio economico europeo, sostenuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti, fino a un massimo di 400 euro all’anno per persona;

g) premi di assicurazione sanitaria volontaria e servizi medici forniti sotto forma di abbonamento, pagati dal datore di lavoro per i suoi dipendenti, in modo che l’importo annuale non superi l’equivalente in lei di 400 euro a persona;

h) importi concessi ai dipendenti in telelavoro per sostenere i costi delle utenze nel luogo in cui il dipendente lavora, come elettricità, riscaldamento, acqua e abbonamento dati, e l’acquisto di mobili e attrezzature per ufficio, entro i limiti stabiliti dal datore di lavoro nel contratto di lavoro o nel regolamento interno, fino a un tetto mensile di 400 lei corrispondente al numero di giorni del mese in cui l’individuo lavora in telelavoro. Gli importi vengono concessi senza la necessità di presentare documenti giustificativi.

L’ordine di inclusione dei redditi di cui sopra nel massimale mensile non superiore al 33% dello stipendio base corrispondente alla mansione svolta è stabilito dal datore di lavoro.”

  1. La deduzione personale comprende la deduzione personale di base e la deduzione personale aggiuntiva ed è concessa entro il limite del reddito imponibile mensile percepito. La deduzione personale è concessa per ogni mese del periodo d’imposta solo per i redditi da lavoro dipendente nel luogo in cui si trova la funzione di base.

La detrazione personale di base è concessa alle persone che hanno un reddito mensile lordo fino a 2.000 lei superiore al livello del salario minimo lordo di base per Paese garantito in pagamento approvato con decisione del Governo, in vigore nel mese del reddito. Se nello stesso mese viene utilizzato più di un valore del salario minimo lordo per Paese, viene preso in considerazione il valore più basso del salario minimo lordo per Paese.

La deduzione personale aggiuntiva è concessa come segue:

  1. 15% del salario minimo lordo di base garantito in pagamento per le persone fino a 26 anni di età che guadagnano fino a 000 lei in più rispetto al salario minimo lordo di base nel Paese
  2. 100 lei al mese per ogni figlio fino a 18 anni, se il figlio è iscritto a un istituto scolastico, al genitore che percepisce un reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dal livello del reddito.
  3. Nel caso di redditi derivanti dalla locazione di beni, diversi da quelli derivanti dalla locazione e dall’affitto a scopo turistico di camere in abitazioni private, il reddito lordo sarà il reddito imponibile.

Novità: viene eliminata la detrazione del 40% sul reddito lordo.

  1. L’aliquota fiscale sui dividendi ottenuti dalle persone fisiche passa dal 5% all’8%.

I redditi sotto forma di dividendi, comprese le plusvalenze ottenute dalla detenzione di quote di organismi di investimento collettivo come definiti dalla legislazione in materia, sono tassati con un’aliquota pari all’8% del loro ammontare e l’imposta è definitiva.

  1. I redditi da gioco d’azzardo sono tassati con una ritenuta alla fonte. L’imposta dovuta sarà determinata su ciascun pagamento applicando la seguente tabella di tassazione a ciascun reddito lordo percepito da un partecipante da un organizzatore o da un pagatore di redditi da gioco d’azzardo:
Fasce di reddito lordo (lei) Imposta (lei)
Fino a 10.000 lei inclusi 3%
Oltre 10.000-66.750 lei inclusi 300 lei + il 20% per quanto supera i 10.000 lei
Oltre 66.750 lei 11.650 lei + 40% per ciò che supera i 66.750 lei

 

  1. Imposta sui trasferimenti immobiliari

Sul trasferimento del diritto di proprietà e dei suoi smembramenti, mediante atti giuridici inter vivos su edifici di qualsiasi tipo e terreni ad essi collegati, nonché su terreni di qualsiasi tipo senza edifici, i contribuenti sono tenuti a versare un’imposta che viene calcolata sul valore della transazione applicando le seguenti aliquote:

a) 3% sui fabbricati di qualsiasi tipo e sui terreni ad essi collegati, nonché sui terreni di qualsiasi tipo senza fabbricati, detenuti per un periodo fino a 3 anni inclusi;

b) 1% per i fabbricati di cui alla lettera a), detenuti per più di 3 anni.

14. Il contratto di locazione deve essere registrato presso le autorità fiscali.

I contribuenti che ottengono redditi dalla cessione del godimento di beni personali, diversi dai redditi da locazione e da quelli derivanti dall’affitto di camere della propria abitazione per scopi turistici, sono obbligati a registrare il contratto stipulato tra le parti, nonché ogni successiva modifica, presso l’autorità fiscale competente entro 30 giorni dalla sua conclusione/modifica.

Per i contratti di locazione in vigore dal 1° gennaio 2023, la registrazione del contratto stipulato tra le parti e le eventuali modifiche apportate devono essere effettuate presso l’autorità fiscale competente entro 90 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di registrazione.

V. Contributo di assicurazione sociale (CAS)

  1. Per le persone fisiche che percepiscono redditi da salari e stipendi e redditi analoghi sulla base di contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro operanti nel settore edile e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 5, l’aliquota contributiva è ridotta di 3,75 punti percentuali. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
  2. Per le persone fisiche che percepiscono redditi da salari e stipendi e redditi analoghi sulla base di contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro operanti nel settore agricolo e nell’industria alimentare e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 7, l’aliquota contributiva è ridotta di 3,75 punti percentuali. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
  3. I seguenti redditi non sono inclusi nella base di calcolo della CAS, se sono accumulati mensilmente fino a un massimo del 33% dello stipendio base corrispondente al lavoro svolto (come per l’imposta sul reddito).
  4. Disposizioni speciali per i CIM a tempo parziale

Il contributo previdenziale dovuto dalle persone che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o equivalente in base a un contratto di lavoro individuale a tempo pieno o parziale non può essere inferiore al livello del contributo previdenziale calcolato applicando l’aliquota CAS al salario minimo lordo di base in vigore nel mese per il quale è dovuto il contributo previdenziale, corrispondente al numero di giorni lavorativi nel mese in cui il contratto era attivo.

Si applica a partire dal reddito di agosto 2022.

Queste disposizioni non si applicano alle persone che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  1. sono alunni o studenti fino a 26 anni che stanno seguendo una qualche forma di istruzione;
  2. sono apprendisti, secondo la legge, fino a 18 anni;
  3. sono persone con disabilità o altre categorie di persone riconosciute dalla legge come in grado di lavorare meno di 8 ore al giorno;
  4. sono pensionati di vecchiaia nel sistema pensionistico pubblico, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia che ricevono pensioni di servizio in base a leggi/statuti speciali e di coloro che cumulano la loro pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico pubblico con una pensione stabilita in uno dei sistemi pensionistici non integrati nel sistema pensionistico pubblico;
  5. percepiscono un reddito da salario o assimilabile a un salario in base a due o più contratti di lavoro individuali durante lo stesso mese, e la loro base di calcolo mensile cumulativa è almeno pari al salario minimo lordo di base nel Paese.

Per l’applicazione delle eccezioni, il datore di lavoro necessita di documenti di supporto da parte delle persone che si trovano in queste situazioni.

Se il contributo previdenziale calcolato in base alle vecchie regole è inferiore al contributo previdenziale calcolato in base alle nuove regole, la differenza è a carico del datore di lavoro/contribuente per conto del dipendente/ricevente.

  1. Modifiche relative alla base di calcolo del contributo di sicurezza sociale dovuto dalle persone che percepiscono un reddito da lavoro autonomo e un reddito da diritti di proprietà intellettuale

a. I soggetti che traggono reddito dalle attività di cui sopra, da una o più fonti e/o categorie di reddito, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali su una base di calcolo determinata ai sensi del punto d, se stimano per l’anno in corso un reddito netto il cui valore cumulato è almeno pari a 12 salari minimi nazionali lordi in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione unica sui redditi stimati.

b. Il rispetto del massimale annuo di almeno 12 salari minimi nazionali lordi o di almeno 24 salari minimi nazionali lordi, a seconda dei casi, in vigore alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 120, si ottiene aggregando il reddito netto e/o la norma sul reddito annuo da attività autonome, il reddito lordo da contratti sportivi e il reddito netto da diritti di proprietà intellettuale, che si prevede di realizzare nell’anno in corso.

c. Le persone che non raggiungono la soglia di almeno 12 stipendi possono optare per il pagamento dei contributi previdenziali per l’anno in corso alle condizioni previste per le persone che stimano il loro reddito annuale superiore al livello di 12 stipendi minimi nazionali lordi.

d. La base annua per il calcolo del contributo previdenziale per le persone con reddito da lavoro autonomo e da diritti di proprietà intellettuale è il reddito scelto dal contribuente, che non può essere inferiore a:

  • il livello di 12 salari minimi lordi per Paese in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione unica (reddito stimato), nel caso di redditi compresi tra 12 e 24 salari minimi lordi per Paese;
  • il livello di 24 salari minimi lordi per Paese in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione unica (reddito stimato), in caso di reddito superiore a 24 salari minimi lordi per Paese;

Nel caso in cui il reddito conseguito rientri nello stesso limite del reddito stimato, i contribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione unica delle imposte sul reddito e dei contributi sociali a carico delle persone fisiche, prevista dall’articolo 122, ai fini della determinazione del contributo previdenziale”.

V. Contributo all’assicurazione sanitaria sociale (CASS)

  1. Modifiche relative alle persone esentate dal pagamento del contributo:

a) i minori fino a 18 anni, i giovani dai 18 anni fino ai 26 anni, se studenti, compresi i diplomati, fino all’inizio dell’anno accademico, ma non oltre 3 mesi dalla fine degli studi, gli apprendisti o gli studenti, i dottorandi che svolgono attività di insegnamento, in base al contratto di dottorato, entro il limite di 4-6 ore di insegnamento convenzionale a settimana, nonché le persone che seguono il modulo di formazione individuale, su loro richiesta, per diventare militari professionisti o gradi. Se percepiscono i redditi di cui all’articolo 155, paragrafo 1, hanno diritto a (1) (a), (b) e (f) (salari, lavoro autonomo, attività agricole), sono tenuti a pagare i contributi per questi redditi, secondo le norme specifiche di questo titolo;

b) giovani fino a 26 anni provenienti dal sistema di protezione dei minori. Se dispongono di un reddito di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettera a), hanno diritto a una pensione. (1) (a), (b) e (f), essi sono tenuti a versare i contributi relativi a tale reddito in conformità alle norme specifiche del presente titolo;

r) le persone fisiche per i redditi da salari e stipendi e per i redditi assimilati derivanti da contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro che svolgono attività nel settore edile e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 60, punto 5. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028, incluso;

s) persone fisiche che percepiscono redditi da salari e stipendi e redditi analoghi derivanti da contratti individuali di lavoro con datori di lavoro del settore agricolo e dell’industria alimentare e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 60, punto 7. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028 incluso.

2. Modifiche relative alla base di calcolo del contributo di assicurazione sanitaria sociale dovuto dalle persone che percepiscono i redditi di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettere a) e b). (1) lettera b)-h) CF, cioè:

b) reddito da lavoro autonomo;

c) i proventi dei diritti di proprietà intellettuale;

d) reddito da associazione con una persona giuridica;

e) redditi da cessione di beni;

f) redditi da attività agricole, forestali e di piscicoltura;

g) redditi da capitale;

h) reddito da altre fonti.

Le persone fisiche che percepiscono i redditi di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento hanno diritto alle seguenti prestazioni (1) (b)-(h), da una o più fonti e/o categorie di reddito, devono il contributo previdenziale se stimano per l’anno in corso un reddito il cui valore cumulativo è almeno pari a 6 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione unica (reddito stimato).

Il tetto attuale è di 12 salari minimi lordi.

La base annua per il calcolo del contributo di assicurazione sanitaria sociale per le persone con reddito di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettere a) e b), è la seguente (1) (b) – (h):

  1. il livello di 6 salari minimi nazionali lordi in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 120, nel caso di redditi compresi tra 6 e 12 salari minimi nazionali lordi;
  2. il livello di 12 salari minimi nazionali lordi in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 120, nel caso di redditi compresi tra 12 e 24 salari minimi nazionali lordi;
  3. il livello di 24 salari minimi nazionali lordi in vigore alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 120, in caso di reddito superiore a 24 salari minimi nazionali lordi.
  4. Si applicano di conseguenza le disposizioni del CAS relative alla determinazione della base di calcolo della CASS nel caso di CIM a tempo parziale. La disposizione si applica a partire dal reddito dell’agosto 2022.
  5. Le persone fisiche che nel corso dell’anno fiscale iniziano a percepire un reddito ai sensi dell’articolo 155, comma 1, lettera a). b)-h), e il reddito netto annuale cumulativo da una o più fonti e/o categorie di reddito, ad eccezione dei redditi da diritti di proprietà intellettuale, da locazione o da associazioni con persone giuridiche, contribuenti secondo le disposizioni del Titolo II o del Titolo III, per i quali l’imposta è trattenuta alla fonte, che si stima di realizzare per l’anno in corso, è almeno pari al livello di 6 salari minimi lordi per Paese, sono tenuti a presentare la dichiarazione unica entro 30 giorni dalla data dell’evento. Il salario minimo lordo per Paese garantito in pagamento è quello in vigore alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 120.

VI. Tassazione del reddito dei non residenti

L’aliquota fiscale sui redditi da dividendi è dell’8%.

Vengono inoltre modificate alcune condizioni per l’applicazione delle esenzioni fiscali per i dividendi pagati da un residente a una persona giuridica residente in un altro Stato membro dell’Unione europea.

VII. Imposta sul valore aggiunto

  1. L’aliquota ridotta del 9% si applica a:

(…)

– la fornitura dei seguenti beni: prodotti alimentari, comprese le bevande, escluse le bevande alcoliche e analcoliche di cui ai codici NC 2202 10 00 e 2202 99, destinati al consumo umano e animale, animali vivi e pollame di specie domestiche, sementi, piante e ingredienti utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti utilizzati per integrare o sostituire i prodotti alimentari.

– la fornitura di fertilizzanti chimici e pesticidi chimici del tipo normalmente utilizzato nella produzione agricola, come previsto dal decreto congiunto del Ministro delle Finanze e del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale;

– la fornitura di fertilizzanti e pesticidi del tipo normalmente utilizzato nella produzione agricola diversi da quelli di cui sopra, di sementi e altri prodotti agricoli destinati alla semina o alla piantagione e la fornitura di servizi del tipo normalmente utilizzato nella produzione agricola, come previsto da un decreto congiunto del Ministro delle Finanze e del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale;

– alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, compreso l’affitto di terreni destinati al campeggio;

– servizi di ristorazione e catering, escluse le bevande alcoliche e non alcoliche di cui ai codici NC 2202 10 00 e 2202 99;

Pertanto, i servizi di alloggio e ristorazione tornano al tasso del 9%.

  1. Vengono modificate le condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% in caso di fornitura di abitazioni. Viene introdotto un nuovo tetto massimo (600.000 lei)

L’aliquota del 5% si applica alla fornitura di abitazioni con una superficie utile fino a 120 metri quadrati, esclusi gli annessi domestici, il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera la somma di 600.000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da persone fisiche individualmente o congiuntamente a un’altra persona fisica/altre persone fisiche. La superficie utile dell’abitazione è quella definita dalla legge n. 114/1996, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni. Gli allegati domestici sono quelli definiti dalla Legge n. 50/1991, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni. L’aliquota ridotta si applica solo alle abitazioni che al momento della consegna possono essere abitate come tali. Ogni persona fisica può acquistare, a partire dal 1° gennaio 2023, individualmente o congiuntamente a un’altra persona fisica/altre persone fisiche, un’abitazione singola il cui valore non superi i 600.000 lei, IVA esclusa, con l’aliquota ridotta del 5%;

In deroga a quanto sopra, nel 2023 l’aliquota IVA ridotta del 5% si applica anche a:

a) la fornitura di abitazioni con una superficie utile non superiore a 120 metri quadrati, esclusi gli annessi domestici, il cui valore, compreso il valore del terreno su cui sono costruite, non superi i 450.000 RON, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da persone fisiche, se hanno concluso entro il 1° gennaio 2023 atti giuridici tra persone viventi riguardanti il pagamento anticipato per l’acquisto di tali abitazioni;

b) la fornitura di abitazioni con una superficie utile fino a 120 metri quadrati, esclusi gli annessi domestici, il cui valore, compreso il valore del terreno su cui sono costruite, supera la somma di 600.000 lei, ma non supera la somma di 700.000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da persone fisiche individualmente o congiuntamente con un’altra persona fisica/altre persone fisiche, se hanno stipulato entro il 1° gennaio 2023 atti giuridici tra persone viventi riguardanti il pagamento anticipato per l’acquisto di tale abitazione.

VIII. Accise

  1. Per le sigarette, il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, sigari e sigaretti e gli altri tabacchi da fumo, l’aliquota di accisa si applica a partire dal 1° aprile di ogni anno ed è fissata nell’Allegato 1.

L’accisa ad valorem è calcolata applicando la percentuale prevista dalla legge al prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette immesse al consumo. Questa percentuale legale viene applicata come segue:

  1. 13% sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette immesse in consumo, per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 incluso;
  2. 12% sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette immesse in consumo, per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 incluso;
  3. 11% sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette immesse in consumo per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 incluso;
  4. 10% sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette immesse al consumo a partire dal 1° aprile 2025.

2. Gli allegati relativi al livello di accisa dovuto sono modificati.

3. L’aliquota di accisa applicabile dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 compreso, per i prodotti di cui alle voci da 10 a 18 dell’allegato n. 1 al titolo VIII – Accise e altre imposte speciali del Codice fiscale, è quella indicata nella colonna n. 3 di tale allegato, aggiornata dell’aumento dei prezzi al consumo degli ultimi 12 mesi, calcolato nel mese di settembre 2021, rispetto al periodo ottobre 2014-settembre 2015, ossia del 114,27%.

Per ricordare! Le disposizioni 1-3 Accise entrano in vigore il 1° agosto 2022

IX. Imposte e tasse locali

  1. Calcolo dell’imposta/prelievo sui fabbricati residenziali

Per gli edifici residenziali e le relative pertinenze, l’imposta/prelievo sui fabbricati viene calcolata applicando un’aliquota di almeno lo 0,1% al valore dell’edificio. L’aliquota della tassa/imposta sui fabbricati è stabilita con decisione del consiglio comunale. A livello di Comune di Bucarest, la responsabilità è del Consiglio generale del Comune di Bucarest. Il valore dell’edificio, espresso in RON, è determinato sommando il valore dell’edificio, degli edifici annessi, se del caso, e il valore dei terreni coperti da questi edifici, come contenuto negli Studi di mercato sui valori indicativi degli immobili in Romania, gestiti dall’Unione Nazionale dei Notai di Romania.

Nel caso in cui i valori indicativi degli immobili in Romania, secondo le indagini di mercato gestite dall’Unione Nazionale dei Notai della Romania, siano inferiori ai valori imponibili determinati in conformità alle disposizioni del presente articolo, in vigore il 31 dicembre 2022, l’imposta sui fabbricati sarà calcolata applicando l’aliquota di almeno lo 0,1% al valore imponibile determinato in conformità alle disposizioni del presente articolo, in vigore il 31 dicembre 2022. L’aliquota dell’imposta sui fabbricati è stabilita con decisione del Consiglio comunale. A livello del Comune di Bucarest, questo potere è conferito al Consiglio generale del Comune di Bucarest.

  1. Calcolo dell’imposta/prelievo sui fabbricati non residenziali

Per i fabbricati non residenziali e le relative pertinenze, l’imposta/prelievo sui fabbricati viene calcolata applicando un’aliquota di almeno lo 0,5% al valore del fabbricato. L’aliquota della tassa/imposta sui fabbricati è stabilita con decisione del consiglio comunale. A livello di Comune di Bucarest, la responsabilità è del Consiglio generale del Comune di Bucarest.

Per i fabbricati utilizzati per attività agricole, l’imposta/prelievo sui fabbricati è calcolata applicando un’aliquota dello 0,4% al valore del fabbricato.

Il valore dell’edificio, espresso in RON, è determinato sommando il valore dell’edificio, degli edifici annessi, se del caso, e il valore delle aree di terreno coperte da questi edifici, contenuti negli Studi di mercato sui valori indicativi degli immobili in Romania, gestiti dall’Unione Nazionale dei Notai di Romania.

Se il valore indicato nelle indagini di mercato gestite dall’Unione Nazionale dei Notai di Romania è inferiore all’ultimo valore registrato nella banca dati dell’ufficio locale delle imposte al 31 dicembre 2022, l’imposta sui fabbricati sarà calcolata applicando l’aliquota di almeno lo 0,5% all’ultimo valore registrato nella banca dati dell’ufficio locale delle imposte al 31 dicembre 2022. L’aliquota della tassa/imposta sui fabbricati è stabilita con decisione del consiglio comunale. A livello di Comune di Bucarest, la responsabilità è del Consiglio generale del Comune di Bucarest.

  1. Calcolo dell’imposta/prelievo sui fabbricati che comprendono locali residenziali e non residenziali

Per gli edifici che comprendono sia locali residenziali che non residenziali, l’imposta/prelievo sui fabbricati è determinata in base alla destinazione d’uso delle aree con una quota superiore al 50% ed è calcolata applicando la quota corrispondente alla destinazione d’uso prevalente al valore dell’intero edificio.

Nel caso di questi edifici, i contribuenti sono tenuti a dichiarare all’autorità fiscale locale, al fine di determinare la destinazione finale dell’edificio, l’area utilizzata per scopi non residenziali, accompagnata da documenti giustificativi, ad eccezione di quelli presenti nei registri fiscali dell’unità amministrativa-territoriale. La dichiarazione all’autorità fiscale locale deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di qualsiasi modifica delle aree non residenziali.

Se i contribuenti non dichiarano all’ufficio delle imposte locali l’area utilizzata per scopi non residenziali, l’imposta sui fabbricati viene calcolata applicando l’aliquota per i fabbricati non residenziali al valore dell’intero edificio presente nei registri dell’ufficio delle imposte locali.

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Nota: ad eccezione delle disposizioni espressamente citate nel testo, le altre entrano in vigore il 1° gennaio 2023; alcune disposizioni entrano in vigore a partire dal reddito relativo al gennaio 2023.

B. La legge 170/2016 sull’imposta specifica su alcune attività è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023.

A partire dal 1° gennaio 2023, la legge n. 170/2016 sull’imposta specifica su determinate attività, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n. 812 del 14 ottobre 2016, con successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

A partire dal 1° gennaio 2023, i contribuenti che sono stati soggetti alle disposizioni della Legge n. 170/2016, e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2022, possono optare per il pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese o per il pagamento dell’imposta sul reddito delle società.

C. Cambia la soglia di fatturato per l’accettazione di carte di debito/credito come mezzo di pagamento attraverso un terminale POS (modifiche in GEO 193/2002)

Le persone giuridiche che svolgono attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, secondo la definizione dell’ordinanza governativa n. 99/2000 sulla commercializzazione di prodotti e servizi di mercato, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, e quelle impegnate nella fornitura di servizi, con un fatturato annuo superiore a 10.000 euro.000 euro in equivalente RON (il vecchio tetto era di 50.000 euro), sono tenuti ad accettare carte di debito, di credito o prepagate come mezzo di pagamento, attraverso un terminale POS e/o altre moderne soluzioni di accettazione, comprese le applicazioni che facilitano l’accettazione di pagamenti elettronici. Ai fini del presente paragrafo, per attività di prestazione di servizi si intende l’operazione definita nell’articolo 271, paragrafo 2. (1) della Legge n. 227/2015 sul Codice Fiscale, e successive modifiche.

L’obbligo per le persone giuridiche di accettare carte di debito, di credito o prepagate tramite un terminale POS e/o altre moderne soluzioni di accettazione inizia nel trimestre successivo a quello in cui gli incassi dell’anno in questione superano la soglia di 10.000 euro. Il tasso di cambio per la determinazione dell’equivalente in RON è quello comunicato dalla Banca Nazionale di Romania l’ultimo giorno dell’anno precedente.