Programma di sostegno per le piccole e medie imprese – IMM INVEST ROMANIA-Ordinanza n. 42/2020

aprile 17, 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 42/2020 – “IMM Invest Romania” ,che modifica e integra O.U.G. n. 110/2017, al fine di aggiornare la legislazione esistente per garantire la liquidita delle IMM  durante il periodo in cui si manifestano gli effetti del COVID-19 e per garantire il proseguimento dell’attivita e il pagamento del personale impiegato nel periodo di pandemia, entro la data di 31 dicembre 2020.

Il Governo Romeno ha considerato l’urgente necessità dell’erogazione di finanziamenti bancari, fornendo garanzie statali per prestiti concessi dalle banche alle IMM, nonché sovvenzioni per i costi di interesse e le spese di garanzia, per un periodo di tempo limitato.

Sono considerati i seguenti aspetti:

In generale, le PMI, comprendendo le medie, le piccole e le microimprese, potranno accedere attraverso le banche, a finanziamenti fino a 10.000.000 lei (di cui massimo 5.000.000 lei per capitale circolante e massimo 10.000.000 lei per investimenti;  la somma di questi due tipi non puo superare, tuttavia, 10.000.000 lei / beneficiario); Tasso di garanzia statale – 80%

Le piccole imprese e le microimprese potranno accedere, separatamente, solo le linee di credito (ma non anche i prestiti di investimento) fino a 1.000.000 lei (piccole imprese) e 500.000 lei (microimprese); Tasso di garanzia statale del 90%.

Condizioni cumulative per rientrare nella la categoria delle PMI:

  1. Microimprese: meno di 10 dipendenti e cifra di affari inferiore a 2.000.000 di euro;
  2. Piccole aziende: meno di 50 dipendenti e volume di affari inferiore a 10.000.000 di euro;
  3. Società medie: meno di 250 dipendenti e volume di affari o totale attivo inferiore a 50.000.000 di euro (vendite) o inferiore a 43.000.000 di euro (attivo totale ).

Le agevolazioni finanziarie garantite dallo Stato non possono superare tuttavia  il valore piu elevato dalle seguenti 3 categorie, per ciascun beneficiario:

  1. Il doppio del fondo salariale annuale dell’azienda per l’anno 2019 (compresi i contributi dei dipendenti e del datore di lavoro);
  2. Il 25% del il volume di affari dell’anno 2019 realizzato dall’azienda;
  3. Il necessario di liquidita – sia per capitale circolante che per investimenti, sostenuto dai documenti giustificativi. In questa situazione, l’importo del prestito non può superare il valore della liquidità richiesta per i successivi 18 mesi, calcolati dal momento in cui il prestito è stato concesso.

Altre condizioni per l’erogazione:

  • Il Ministero delle Finanze Pubbliche concede il 100% degli interessi relativi alle linee di prestiti contratte da microimprese e piccole imprese, dalla data della concessione fino al 31.12.2020. Il sussidio si potra prorogare ancora per massimo 2 anni sulla base delle stime della Commissione di Previsione, solo se si registra un declino economico al di sotto del livello del 2020 (per il 2021 e il 2022);
  • Il commissione di rischio addebitato da FNGCIMM sarà coperta dallo Stato, tramite la concessione di un sussidio;
  • Durata massima del finanziamento: 6 anni per prestiti di investimento; 3 anni per linee di capitale circolante (con possibilità di proroga per altri 3 anni alla scadenza)
  • Le banche possono chiedere garanzie aggiuntive oltre alla garanzia statale e, possibilmente, quelle dal prestito per investimenti; nel caso di prestito per investimenti il valore totale delle garanzie coprendo il 100% il credito.
  • La società non deve aver avuto arretrati negli ultimi 6 mesi (o avere avuto al massimo il livelloA, B o C, nel Credit Risk Center;
  • Non si trova sotto il divieto di rilasciare CEC al 31.12.2019 e non risulta con incidenti rilevanti con cambiali negli ultimi 6 mesi precedenti al 31.12.2019 nel database di C.I.P. (La Centrale degli incidenti di pagamento)
  • Non e in situazione di insolvenza ecc.
  • I beneficiari presenteranno una dichiarazione scritta con cui si assumono la responsabilità che, fino al 31.12.2020, manterranno occupato il personale che avevano alla data della pubblicazione dell’Ordinaza (04.04.2020).

Non possono usufruire di garanzie nell’ambito del programma per le PMI i seguenti settori di attività: giochi d’azzardo e scommesse, produzione o vendita di armi, munizioni, esplosivi, tabacco, alcool, sostanze sotto il controllo nazionale, piante, sostanze e preparati stupefacenti e psicotropi, attività investigative e di protezione.

Reconta Management Group Srl