Rilancio della Misura 1 “Sovvenzioni a fondo perduto”

settembre 24, 2021

Sovvenzioni a fondo perduto per le piccole e medie imprese ed i professionisti che ne facciano domanda dal dal 12 al 22 ottobre 2021, nell’ambito del regime di aiuti di Stato , istituito dall’ORDINANZA D’EMERGENZA n. 130 del 31 luglio 2020 su alcune misure per fornire un sostegno finanziario da fondi esterni a fondo perduto, relative al Programma Operativo Competitività 2014-2020, nell’ambito della crisi causata dal COVID-19 ,  approvata con Ordinanza del Ministro dell’Economia , Energia e delle Imprese di Romania  n. 2989 del 30.09.2020.

In questo articolo spieghiamo quali sono i requisiti per presentare la richiesta e quali le spese finanziabili.

Categorie di beneficiari:

a) le piccole e medie imprese che dimostrino attraverso il proprio bilancio di non avere dipendenti con contratto individuale di lavoro al 31 dicembre 2019;

b) PFA( persone fisiche autorizzate)/Imprese individuali/Imprese familiari, altri professionisti, come definiti nell’art. 3 par. (2) della Legge n. 287/2009 del Codice Civile, ripubblicato, con successive modificazioni, che esercitano le libere professioni disciplinate da atti di legge e le ONG con attività economica in uno dei settori di attività previsti nell’Allegato n. 1;

c)PFA/CMI, si sono state coinvolte nel trasporto, equipaggiamento, valutazione,diagnosi e nel trattamento di pazienti con diagnosi di COVID-19, che non hanno beneficiato dell’incentivo medico concesso in base all’OUG n. 43/2020 per l’approvazione di alcune misure di sostegno regolati attraverso i fondi europei, a seguito della diffusione del coronavirus COVID-19, durante lo stato di emergenza, approvato con modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 82/2020.

Condizioni cumulative:
a) di aver svolto l’attività corrente/operativa nel 2019, ad eccezione dei PFA/Studi Medici per i quali l’inizio dell’attività può avvenire fino al 01.02.2020;
b) di aver conseguito nell’esercizio 2019 un fatturato di almeno l’equivalente in lei di 5.000 euro;
c) di aver ottenuto un fatturato nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di finanziamento di almeno l’equivalente in lei di 5.000 euro alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatta eccezione per i beneficiari degli aiuti di Stato previsti dall’art. 5 par. (1) lett. a), istituiti nel 2019, con un fatturato inferiore a 5.000 euro, per i quali il tasso minimo di fatturato è calcolato moltiplicando il numero di mesi interi di attività nel 2019 con 415 euro, e dei beneficiari del aiuti di Stato previsti dall’art. 5 par. (1) lett. b) ed lett.c).
c) mantenere l’attività per un periodo di almeno 6 mesi dalla concessione della forma di sostegno sotto forma di microgrant.

*Come novità rispetto all’edizione 2020, nel 2021, saranno sovvenzionabili i beneficiari della categoria delle Imprese Individuali e delle Imprese Familiari, con attività economica in uno dei campi previsti nell’Allegato n. 1 del OUG n.130/2020, nonche i liberi professionisti definiti e disciplinati dall’art. 3 par. (2) della Legge n. 287/2009 del Codice Civile, ripubblicato, con successive modificazioni, che esercitano le libere professioni disciplinate dalle leggi.

Spese ammissibili:
a) spese relative alle scorte di materie prime, materiali, merci, nonché ad altre categorie di scorte necessarie per l’attività corrente/operativa svolta dai beneficiari;
b) debiti in essere e insoluti verso fornitori correnti, anche verso fornitori di servizi pubblici in base a contratti conclusi;
c) spese relative al canone di locazione sulla base di un contratto concluso;
d) spese relative all’acquisizione di servizi e riparazioni necessarie per l’attività corrente di base, ad eccezione di consulenze, studi e altre categorie di servizi indiretti con l’attività corrente;
e) spese per dispositivi medici di protezione, compresi i materiali di disinfezione per la protezione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2;
f) le spese relative all’acquisizione degli oggetti d’inventario, compresi gli oggetti d’inventario della natura delle immobilizzazioni necessarie per la ripresa dell’attività corrente;
g) le spese relative all’acquisizione di attrezzature, macchinari, impianti, tecnologie, dotazioni autonome necessarie per la ripresa dell’attività;
h) le spese relative al pagamento dei debiti al bilancio dello Stato.

La verifica dell’assicurazione delle tipologie di spese ammissibili viene effettuata su un campione dell’1% al fine di validare la giustificazione della somma forfettaria.

I beneficiari della sovvenzione presenteranno sotto la propria responsabilità una dichiarazione con la quale assumeranno che l’utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quelle previste dal OUG n. 130/2020 comporti il recupero degli aiuti di Stato concessi unitamente al pagamento degli accessori per il recupero.

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