Adempimenti antiriciclaggio

August 18, 2017

Anche se la normativa per la lotta al riciclaggio di denaro risale al 2002, molti imprenditori non la conoscono, anche perché scarsamente pubblicizzata in ambito istituzionale.

La Legge 656/2002 istituisce delle misure di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro, nonché alcune misure che riguardano la prevenzione e la lotta al terrorismo.

Le persone fisiche o giuridiche interessate sono le seguenti:
a) gli istituti di credito e le filiali in Romania di istituti di credito esteri;
b) le istituzioni finanziarie e filiali in Romania delle istituzioni finanziarie estere;
c) i gestori dei fondi di pensioni privati, per conto proprio e per i fondi di pensioni privati che gestiscono, gli agenti di marketing autorizzati / avvisati nel sistema pensionistico privato;
d) i casinò;
e) i revisori, le persone fisiche e giuridiche che offrono servizi di consulenza fiscale o contabile;
f) i notai, avvocati e altre persone che esercitano professioni giuridiche liberali, nel caso in cui offrono assistenza nella preparazione o esecuzione di operazioni per i loro clienti per l’acquisto o la vendita di immobili, azioni o quote sociali oppure elementi del fondo di commercio, la gestione di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti, la costituzione o la gestione di conti bancari, di risparmi o di strumenti finanziari, l’organizzazione dei processi di sottoscrizione degli apporti necessari per la costituzione, funzionamento o amministrazione di una società, la costituzione o la gestione di aziende commerciali o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o strutture analoghe o lo svolgimento, secondo la legge, di altre attività fiduciarie, o nei casi di rappresentanza dei clienti in qualsiasi operazione di natura finanziaria o che riguarda beni immobili;
g) i fornitori di servizi per le aziende e per le altre entità o persone giuridiche, diversi da quelli previsti dal comma e) o f);
h) i soggetti coinvolti nel processo di privatizzazione;
i) gli agenti immobiliari;
j) le associazioni e le fondazioni;
k) altre persone fisiche o giuridiche che vendono beni e / o servizi nella misura in cui
si basano su operazioni in contanti, in valuta locale o estera, il cui limite minimo rappresenta l’equivalente in RON di 15 000 euro, a prescindere se l’operazione viene eseguita in una singola transazione o diverse transazioni che appaiono collegate tra di loro.

Per una più facile comprensibilità abbiamo strutturato sotto gli obblighi da adempiere ai sensi della presente Legge:
1. La società deve depositare all’ONPCSB (Ufficio Nazionale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro) la delibera di nomina del rappresentante nei rapporti con l’Ufficio.
2. La società deve predisporre delle procedure interne per identificazione e accettazione del cliente, che vengono comunicate ai dipendenti.
3. La società deve comunicare all’ONPCSB qualsiasi transazione esterna che supera (in una sola operazione o più operazioni collegate) l’importo di 15.000 euro o l’equivalente in qualsiasi valuta. A questo proposito si deve compilare e deporre all’Ufficio il modulo “Rapporto transazioni esterne”. La comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dall’esecuzione della transazione.
4. La società deve comunicare all’ONPCSB qualsiasi transazione in contanti che supera (in una sola operazione o più operazioni collegate) l’importo di 15.000 euro o l’equivalente in qualsiasi valuta. A questo proposito si deve compilare e deporre all’Ufficio il modulo “Rapporto transazioni in contanti”. La comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dall’esecuzione della transazione.
5. La società deve comunicare all’ONPCSB qualsiasi transazione, interna o esterna, a prescindere dell’importo, che desti sospetti di antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo. A questo proposito si deve compilare e deporre all’Ufficio il modulo “Rapporto transazioni sospette”. Il rapporto sarà trasmesso all’Ufficio appena la società constata ragionevoli motivi di sospetto che l’operazione da eseguire ha come scopo il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Potranno, comunque, effettuare l’operazione senza avvisare l’Ufficio, se l’operazione deve essere eseguita immediatamente o se la mancata esecuzione impedirebbe il perseguimento dei beneficiari della transazione sospetta. Essi sono tuttavia tenuti a informare l’ufficio immediatamente dopo il compimento della transazione, ma non più tardi di 24 ore, indicando il motivo per cui non hanno informato.
6. La società deve elaborare delle misure standard di identificazione del cliente (l’obbligo del cliente di compilare la dichiarazione ai fini di antiriciclaggio) e creare un fascicolo che deve contenere come minimo: la dichiarazione del cliente, i documenti di riconoscimento di tutti i soci e amministratori della società e nel caso di soci persone giuridiche, le visure camerali. La società dovrà conservare i documenti per un l’intero periodo di svolgimento del rapporto e minimo 5 anni dalla sua cessazione.
7. Quando desta il sospetto di antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo, la società deve applicare delle misure supplementari di identificazione del cliente (sollecito di documenti aggiuntivi), elaborate secondo le procedure interne.

Quando i soggetti della presente Legge hanno conoscenza che un’operazione da eseguire ha come scopo il riciclaggio di denaro, possono effettuare l’operazione senza avvisare l’Ufficio, se l’operazione deve essere eseguita immediatamente o se la mancata esecuzione impedirebbe il perseguimento dei beneficiari della transazione sospetta. Essi sono tuttavia tenuti a informare entro e non oltre 24 ore sulla transazione, indicando il motivo per cui non hanno informato in anticipo.

Il mancato, incompleto o tardivo compimento degli obblighi decorrenti dalla presente Legge sarà sanzionato con una multa che va da 10.000 a 50.000 lei.
La sanzione amministrativa potrà essere completata con le seguenti misure:
a) la confisca di beni destinati, usati o derivati dalla violazione;
b) la sospensione dell’avviso, accordo o autorizzazione ad esercitare un’attività o, se del caso, la sospensione del l’operatore economico di attività per un periodo da un mese a sei mesi;
c) il ritiro della licenza o autorizzazione per talune operazioni o per le attività di commercio estero per un periodo di un mese a sei mesi o permanentemente;
d) conto bancario bloccato per un periodo da 10 giorni a un mese;
e) la cancellazione della licenza, accordo o autorizzazione ad esercitare un’attività;
f) la chiusura dell’unità.

Tenuto conto che le sanzioni per i mancati adempimenti sono molto elevate, si invita gli interessati a verificare se nella Loro impresa sono state attuate tutte le misure necessarie previste dalla normativa.
Reconta Management Group

FINANZIAMENTI GOVERNAMENTALI PER LE MICROIMPRESE E PMI RUMENE

August 7, 2017

A partire dal mese di agosto 2017, il governo concederà per le aziende rumene 55.000-100.000 non rimborsabili, nell’ambito dei programmi “Commercio e Servizi” e “Microindustrializzazione”.

Il Programma “Commercio e Servizi” 2017:
Le piccole e medie imprese (PMI) in Romania potranno richiedere sovvenzioni da parte dello Stato fino a 250.000 lei (circa 55.000 euro) per investimenti.
Per ottenere il finanziamento, le imprese richiedenti devono soddisfare una serie di condizioni, tra le quali le più importanti sono:
– essere SRL o SRL-D;
– Al momento del deposito del piano di investimento deve essere passato almeno 1 anno civile dalla costituzione della società;
– aver ottenuto utile dall’attività operativa nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda;
– sono persone giuridiche che hanno come attività principale la vendita di prodotti e servizi e attività di mercato così come previsti nella lista dei codici NACE ammissibili, disponibile per il download al seguente indirizzo: http://www.metodica.ro/img/anexa-1-list-CAEN-commercio-servizi-2017.pdf
– Codice CAEN per cui si richiede il finanziamento deve essere autorizzato da almeno tre mesi (tramite certificato rilasciato dal Registro del Commercio), la sola presenza del codice CAEN nel memorandum non significa che è autorizzato.
Categorie di costi eleggibili:
– attrezzature informatiche;
– lettori di barcode;
– bilance elettroniche;
– dispositivi elettronici fiscali;
– Macchinari e attrezzature tecnologiche;
– Carrelli elevatori;
– Beni immateriali: brevetti, licenze, franchising, software di commercio on-line;
– La certificazione del sistema di gestione della qualità;
– Costruzione di un sito;
– Attrezzature specifiche al fine di realizzare risparmi di energia;
– Consulenza per la redazione dei documenti;
Questo programma sarà lanciato il 16 agosto 2017 e la presentazione di progetti inizierà tra pochi giorni dopo il lancio.

Il Programma “Microindustrializzazione” 2017:
Attraverso questo programma, le aziende (SRL o SRL-D) riceveranno sovvenzioni da parte dello Stato fino a 450.000 lei (100.000 euro) per ognuna.
Le spese saranno sostenute da fondi propri o attraverso un prestito bancario, dopodiché il Governo rimborserà i costi.
In Bucarest e Ilfov potranno accedere al programma le microimprese e le piccole e medie imprese. Nel resto del paese solo le piccole e medie imprese sarnno in grado di accedere fondi.
Questo programma sarà lanciato il 21 agosto 2017 e la presentazione di progetti inizierà tra pochi giorni dopo il lancio.
I criteri di eleggibilità per le società richiedenti sono:
– Avere almeno un esercizio annuale chiuso alla data di apertura della registrazione elettronica del piano di investimento;
– Non avere debiti al erario dello Stato e alle amministrazioni locali, sia per la sede centrale che per tutte le sedi operative.
– I candidati che hanno rateazioni in corso non sono eleggibili.
Le seguenti categorie di spese sono eleggibili:
– Attrezzature e apparecchiature tecnologiche (macchinari e attrezzature di lavoro);
– Spazi di lavoro;
– Dispositivi e apparecchiature di misurazione;
– mezzi di trasporto (furgoni di categoria N1, N2, N3) strettamente connessi con il lavoro per il quale si richiede accesso al programma;
– Licenze, brevetti, franchising, software;
– Acquisto di attrezzature IT (comprese le licenze necessarie per condurre l’attività e sistemi audio-video);
– Mobili, macchinari di ufficio, sistemi di protezione dei valori umani e materiali;
– Costruire dei siti di presentazione (compreso il costo del dominio e l’acquisto di software per commercio online);
– Impianti specifici al fine di conseguire il risparmio energetico;
– Consulenza per la redazione dei documenti (business plan);
Saranno eleggibili per il Programma Microindustrializzazione 2017 solo le società che svolgono le seguenti attività in base ai gruppi CAEN:
• 10 Industria alimentare;
• 11 Produzione di bevande: eleggibile solo codice CAEN 1107 – Produzione di bibite analcoliche; produzione di acque minerali e di altre acque confinate all’interno del contenitore;
• 13 Industrie tessili;
• 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento;
• 15 Conciatura e lavorazione del cuoio; la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; e tintura di pellicce;
• 16 Lavorazione del legno, produzione di articoli di legno e sughero, esclusi mobili; fabbricazione di articoli di paglia, vimini e altri materiali da intreccio;
• 17 Fabbricazione di carta e prodotti di carta;
• 22 Fabbricazione dei prodotti di gomma e materie plastiche;
• 23 Fabbricazione di altri prodotti di minerali non metalliferi;
• 24 Metallurgia;
• 25 Costruzioni metalliche e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, eccetto le società operanti nei codici CAEN al gruppo 254 Fabbricazione di armi e munizioni;
• 26 Fabbricazione di computer, elettronica e prodotti ottici;
• 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche;
• 28 Fabbricazione di macchinari e attrezzature NCA;
• 31 Fabbricazione di mobili;
• 32 Altre attività industriali NCA

Per entrambi i programmi, il finanziamento statale sarà di massimo 90% , gli imprenditori sosterranno almeno il 10% dell’investimento finale e l’IVA, che non rappresenta una spesa eleggibile (acquistando da aziende non registrate ai fini IVA, non si dovrà pagare IVA).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E QUADRO RW

August 1, 2017

La comunicazione sottostante riguarda gli adempimenti da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia che possiedono beni e/o redditi all’estero tali da far scaturire obblighi fiscali in Italia.
Di seguito comunichiamo i due principali adempimenti a cui sono chiamati questi soggetti:
1. Pagamento delle imposte: negli ultimi giorni il termine di pagamento è stato prorogato al 21/08/2017. Ricordiamo che nel caso di redditi che per obbligo di legge vanno dichiarati in Italia, anche se percepiti all’estero, in contribuenti interessati devono predisporre il modello di dichiarazione dei redditi e pagare le imposte previste, dalle quali vengono detratte, secondo il meccanismo previsto dalla norma italiana, le imposte pagate all’estero.
La presente quindi vale quale informativa, al fine di portare a conoscenza questa scadenza, anche se ciò si ritiene superfluo, in quanto dovrebbe essere alla conoscenza di tutti.
2. Entro la data del 31/10/2017, i contribuenti interessati devono presentare il modello di dichiarazione dei redditi. Per coloro che hanno effettuato transazioni finanziarie (in entrata e uscita dall’Italia), oppure che possiedono beni immobili, attività finanziari (compreso quote sociali e finanziamenti fatti a società) e beni immobili, devono compilare all’interno della dichiarazione dei redditi un modulo speciale (quadro RW) nel quale vanno evidenziati tutti i dati richiesti relativamente a dette transazioni e detti beni.
Per la mancata presentazione di questo modulo sono previste sanzioni molto alte, nonché conseguenze di natura fiscale, certamente non auspicabili.
Pertanto, il nostro invito è quello di far partecipe delle attività estere il professionista che si occupa della Sua gestione fiscale in Italia.

Questa nostra comunicazione ha il solo scopo di sopperire alla mancata conoscenza degli obblighi e per questo motivo riteniamo che debba essere apprezzata.
Restiamo comunque a disposizione per ogni eventuale informazione aggiuntiva.

Reconta Management Group

PROROGA SCADENZA SANATORIA “VOLUNTARY DISCLOSURE”

August 1, 2017

Il termine per presentare la domanda di adesione alla “Voluntary Disclosure”, precedentemente fissata al 31 luglio, è stato prorogato fino a sabato, 30 settembre, con slittamento a lunedì 2 ottobre.
Le ricordiamo che questo condono riguarda la mancata compilazione del quadro RW nel caso di beni finanziari, beni immobili, quote sociali, etc, detenuti in paesi esteri.
Il Quadro RW è una parte della dichiarazione dei redditi che deve essere compilata in Italia dai residenti fiscali nel Paese, quando questi detengono beni in paesi esteri. Inoltre, questo condono va a sanare anche le eventuali infrazioni che sono state commesse in ordine alle normative fiscali e valutarie.
La nuova scadenza è il 02.10.2017.