Novità fiscali OUG 48/2020.

aprile 21, 2020

NOVITA’ FISCALI
Di seguito presenteremo brevemente le modifiche fiscali più importanti previste dall’OUG 48/2020:

1. Sponsorizzazione di microimprese
Le microimprese saranno in grado di sponsorizzare, oltre alle ONG, anche le istituzioni e le autorità pubbliche, compresi gli enti di specialità della pubblica amministrazione, e potranno detrarre gli importi fino a un massimo del 20% dell’imposta sul reddito delle microimprese, in base al contratto di sponsorizzazione.

2. La non imponibilità dei benefici in natura concessi durante il periodo di isolamento al lavoro
Durante il periodo di emergenza o di assedio, le prestazioni in natura concesse ai dipendenti che ricoprono funzioni essenziali per lo svolgimento dell’attività e che sono in isolamento preventivo sul lavoro per un periodo stabilito dal datore di lavoro non sono soggetti all’imposta sui redditi da salari e ai contributi sociali (CAS, CASS e CAM).

3. Tassazione della disoccupazione tecnica e indennità per giorni liberi pagati per la supervisione dei minori
Per le indennità di disoccupazione tecnica o peri giorni liberi per la supervisione dei bambini concessi dai datori di lavoro che operano nel settore dell’edilizia e sono pagati dal fondo di assicurazione contro la disoccupazione, rispettivamente dal erario statale, non sono concesse agevolazioni fiscali specifiche nel settore dell’edilizia (esenzione dalla CASS e dall’imposta sul reddito e CAS ridotto al 21,25%). Queste disposizioni si applicano alle indennità concesse a partire da aprile 2020.

4. IVA relativa alle importazioni di alcol etilico completamente denaturato
Gli importatori in possesso dell’autorizzazione di utente finale NON effettueranno l’effettivo pagamento dell’IVA alle autorità doganali per l’importazione di alcol etilico completamente denaturato utilizzato per la produzione di disinfettanti, durante il periodo per il quale è stato stabilito lo stato di emergenza. L’imposta relativa a queste importazioni effettuate durante il periodo fiscale è evidenziata dagli importatori nella dichiarazione IVA sia come imposta riscossa che come imposta deducibile.

5. Imposta specifica per determinate attività
I contribuenti assoggettati all’imposta specifica per determinate attività, ai sensi della legge n. 170/2016, NON devono alcuna imposta specifica per il periodo in cui interrompono l’attività in tutto o in parte durante il periodo di decreto dello stato di emergenza. Per beneficiare del periodo di esenzione, i contribuenti devono aver interrotto l’attività in tutto o parzialmente, essere in possesso del certificato per situazioni di emergenza e non essere in stato di insolvenza.

6. Rimborso dell’IVA
Il rimborso dell’IVA con il controllo successivo non si applica nei seguenti casi:
a) nel caso di richiedenti per i quali, fino al 16 aprile 2020, è stata iniziata l’ispezione fiscale;
b) nel caso di richieste di rimborso IVA depositate dai grandi contribuenti e dai contribuenti medi che:
– risultano registrati nel registro fiscale con fatti sanzionati come reati;
– l’organo fiscale centrale accerta l’esistenza di un rischio di rimborso indebito;
– è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria o è stata aperta la procedura di insolvenza, ad eccezione di quelle per le quali è stato confermato un piano di riorganizzazione;
c) richieste di rimborso, depositate da contribuenti diversi da quelli indicati nella lettera b) se:
– il contribuente ha nel registro fiscale fatti sanzionati come reati;
– l’organo fiscale centrale accerta l’esistenza di un rischio di rimborso indebito;
– è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria o è stata aperta la procedura di insolvenza, ad eccezione di quelle per le quali è stato confermato un piano di riorganizzazione;
– il contribuente deposita la prima dichiarazione IVA con importi negativi con opzione di rimborso, dopo la registrazione a fini IVA;
– il saldo dell’importo IVA negativo richiesto per il rimborso proviene da più di 12 esercizi mensili, rispettivamente 4 esercizi trimestrali.
Per i contribuenti che rientrano nelle eccezioni di cui sopra, il rimborso dell’IVA verrà effettuato dopo il controllo fiscale anticipato.
Il rimborso dell’IVA con il controllo successivo si applica anche alle richieste in sospeso per le quali la decisione di rimborso dell’IVA non è stata emessa fino al 16 aprile 2020.

7. Presentazione dei bilanci
Il deposito del bilancio annuale per l’esercizio 2019, rispettivamente delle rendicontazioni contabili annuali concluse il 31 dicembre 2019, è stato prorogata fino al 31 luglio 2020 incluso.

8. Rateizzazione dei pagamenti
Per il pagamento tardivo delle rate dei piani di rimborso non pagate fino alla scadenza di 30 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, non vengono calcolati interessi e sanzioni in base al Codice di procedura fiscale. A seguito di ciò, l’organismo fiscale competente, predisporra un nuovo piano di rimborso, rispettando il periodo approvato di rateizzazione. I contribuenti possono richiedere una modifica del piano di rimborso entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

9. Esecuzione forzata
Fino alla scadenza di 30 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, le misure di esecuzione forzata tramite ingiunzione e vendita dei beni all’asta dei debiti erariali sono sospese o non iniziano, ad eccezione delle esecuzioni forzate che vengono applicate per recuperare i debiti erariali stabiliti mediante decisioni giudiziarie definitive emesse in materia penale, derivanti dalla commissione di reati

Programma di sostegno per le piccole e medie imprese – IMM INVEST ROMANIA-Ordinanza n. 42/2020

aprile 17, 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 42/2020 – “IMM Invest Romania” ,che modifica e integra O.U.G. n. 110/2017, al fine di aggiornare la legislazione esistente per garantire la liquidita delle IMM  durante il periodo in cui si manifestano gli effetti del COVID-19 e per garantire il proseguimento dell’attivita e il pagamento del personale impiegato nel periodo di pandemia, entro la data di 31 dicembre 2020.

Il Governo Romeno ha considerato l’urgente necessità dell’erogazione di finanziamenti bancari, fornendo garanzie statali per prestiti concessi dalle banche alle IMM, nonché sovvenzioni per i costi di interesse e le spese di garanzia, per un periodo di tempo limitato.

Sono considerati i seguenti aspetti:

In generale, le PMI, comprendendo le medie, le piccole e le microimprese, potranno accedere attraverso le banche, a finanziamenti fino a 10.000.000 lei (di cui massimo 5.000.000 lei per capitale circolante e massimo 10.000.000 lei per investimenti;  la somma di questi due tipi non puo superare, tuttavia, 10.000.000 lei / beneficiario); Tasso di garanzia statale – 80%

Le piccole imprese e le microimprese potranno accedere, separatamente, solo le linee di credito (ma non anche i prestiti di investimento) fino a 1.000.000 lei (piccole imprese) e 500.000 lei (microimprese); Tasso di garanzia statale del 90%.

Condizioni cumulative per rientrare nella la categoria delle PMI:

  1. Microimprese: meno di 10 dipendenti e cifra di affari inferiore a 2.000.000 di euro;
  2. Piccole aziende: meno di 50 dipendenti e volume di affari inferiore a 10.000.000 di euro;
  3. Società medie: meno di 250 dipendenti e volume di affari o totale attivo inferiore a 50.000.000 di euro (vendite) o inferiore a 43.000.000 di euro (attivo totale ).

Le agevolazioni finanziarie garantite dallo Stato non possono superare tuttavia  il valore piu elevato dalle seguenti 3 categorie, per ciascun beneficiario:

  1. Il doppio del fondo salariale annuale dell’azienda per l’anno 2019 (compresi i contributi dei dipendenti e del datore di lavoro);
  2. Il 25% del il volume di affari dell’anno 2019 realizzato dall’azienda;
  3. Il necessario di liquidita – sia per capitale circolante che per investimenti, sostenuto dai documenti giustificativi. In questa situazione, l’importo del prestito non può superare il valore della liquidità richiesta per i successivi 18 mesi, calcolati dal momento in cui il prestito è stato concesso.

Altre condizioni per l’erogazione:

  • Il Ministero delle Finanze Pubbliche concede il 100% degli interessi relativi alle linee di prestiti contratte da microimprese e piccole imprese, dalla data della concessione fino al 31.12.2020. Il sussidio si potra prorogare ancora per massimo 2 anni sulla base delle stime della Commissione di Previsione, solo se si registra un declino economico al di sotto del livello del 2020 (per il 2021 e il 2022);
  • Il commissione di rischio addebitato da FNGCIMM sarà coperta dallo Stato, tramite la concessione di un sussidio;
  • Durata massima del finanziamento: 6 anni per prestiti di investimento; 3 anni per linee di capitale circolante (con possibilità di proroga per altri 3 anni alla scadenza)
  • Le banche possono chiedere garanzie aggiuntive oltre alla garanzia statale e, possibilmente, quelle dal prestito per investimenti; nel caso di prestito per investimenti il valore totale delle garanzie coprendo il 100% il credito.
  • La società non deve aver avuto arretrati negli ultimi 6 mesi (o avere avuto al massimo il livelloA, B o C, nel Credit Risk Center;
  • Non si trova sotto il divieto di rilasciare CEC al 31.12.2019 e non risulta con incidenti rilevanti con cambiali negli ultimi 6 mesi precedenti al 31.12.2019 nel database di C.I.P. (La Centrale degli incidenti di pagamento)
  • Non e in situazione di insolvenza ecc.
  • I beneficiari presenteranno una dichiarazione scritta con cui si assumono la responsabilità che, fino al 31.12.2020, manterranno occupato il personale che avevano alla data della pubblicazione dell’Ordinaza (04.04.2020).

Non possono usufruire di garanzie nell’ambito del programma per le PMI i seguenti settori di attività: giochi d’azzardo e scommesse, produzione o vendita di armi, munizioni, esplosivi, tabacco, alcool, sostanze sotto il controllo nazionale, piante, sostanze e preparati stupefacenti e psicotropi, attività investigative e di protezione.

Reconta Management Group Srl

Richiesta e ottenimento del certificato per le situazioni di emergenza (CSU)

aprile 15, 2020

I. Il Decreto Presidenziale n. 195/2020 riguardante l’istituzione dello stato di emergenza ha incluso nell’articolo 12 la nozione di Certificato per situazioni di emergenza (CSU), e l’Ordine n. 791 del 25 marzo 2020 emesso dal Ministero dell’ Economia, dell’Energia e dell’Ambiente ha regolamentato la procedura di emissione e alcuni degli effetti generali dei Certificati di Situazione di Emergenza.

II. Pertanto, il Certificato per Situazioni di emergenza (CSU) viene rilasciato a tutti gli operatori economici la cui attività è influenzata dalla pandemia di SARS-CoV-2, ed è valido solo durante l’esistenza dello stato di emergenza in Romania.

III. I Certificati per situazioni di Emergenza sono emessi in due forme:
1. TIPO 1 (BLU) – per i soggetti obbligati all’ interruzione totale o parziale dell’attività, a seguito degli effetti delle decisioni emesse dalle autorità pubbliche competenti, secondo la legge, durante lo stato di emergenza decretato (i soggetti sotto l’incidenza delle Ordinanze Militari).
2. TIPO 2 (GIALLO) – per coloro che a marzo 2020 hanno subito una diminuzione degli incassi o dei ricavi pari a almeno il 25%, rispetto alla media degli incassi o dei ricavi del periodo gennaio – febbraio 2020.
Ciascun interessato può richiedere il rilascio di un singolo tipo di Certificato per situazioni di emergenza.

IV. Il presente documento mira a sostenere gli operatori economici nelle relazioni con gli enti pubblici al fine di ottenere, ai sensi di legge, agevolazioni creditizie, misure di sostegno o nei rapporti commerciali, come le dilazioni di pagamento per i servizi di pubblica utilità – elettricità, gas naturale, servizi idrici, telefonici e di internet, nonché il rinvio del pagamento dell’affitto per l’edificio destinato alla sede sociale e alle sedi/uffici secondari.
E’ possibile richiedere il CSU anche nella situazione in cui sono interessate le attività secondarie di un agente economico e sull’oggetto principale non si svolge l’attività.

V. La richiesta di emissione di CSU viene effettuata esclusivamente online, tramite la piattaforma http://prevenire.gov.ro , con l’utilizzo della firma elettronica digitale e viene emessa automaticamente, elettronicamente, dopo la convalida nel sistema della richiesta dell’operatore economico, l’applicazione essendo aperta durante lo stato di emergenza.
Per l’ottenimento del CSU sono necessari i seguenti dati e documenti:
1. dati identificativi della società;
2. l’autocertificazione del legale rappresentante, con la quale attesta che tutte le informazioni e i documenti sottostanti alla richiesta di ottenere il certificato sono conformi alla realtà e conformi alla legislazione in vigore relativa al tipo di certificato richiesto, con riferimento alla chiusura totale o parziale dell’attività o la diminuzione delle entrate nell’importo indicato;
3. a. Nel caso di richiesta di un CSU di tipo 1, fornire dati relativi all’interruzione dell’attività in tutto o in parte a seguito delle decisioni emesse dalle autorità pubbliche competenti durante lo stato di emergenza;
b. Nel caso di richiesta di un CSU di tipo 2, fornire i documenti (ad esempio documenti contabili) comprovanti della riduzione dei ricavi nel marzo 2020 con una percentuale di almeno il 25% rispetto alla media dei ricavi nel periodo gennaio-febbraio 2020.
4. la firma elettronica del richiedente o la firma olografica del richiedente accompagnata dalla firma elettronica della persona autorizzata designata.

Per i nostri clienti siamo già abilitati per il deposito delle dichiarazioni e bilanci con l’utilizzo della nostra firma digitale, perciò la nostra società è in grado di fornire questo servizio.

Reconta Management Group Srl

Comunicazione – come contattare RMG

aprile 2, 2020

Gentile Cliente,

sono trascorsi diversi giorni da quando abbiamo comunicato che a seguito del blocco delle attività previsto dalle autorità rumene, anche i nostri uffici avrebbero avuto un rallentamento ma comunque avremmo garantito, soprattutto in questo momento, il nostro servizio professionale.

Speriamo di aver soddisfatto le richieste pervenute fino ad oggi ma, purtroppo, fino alla data del 15 aprile la situazione non si risolverà.

In ogni caso è possibile che, in certe fasce orarie, ai nostri numeri fissi non risponda nessuno. Per questo aggiungiamo ulteriori numeri da contattare per tutte le comunicazioni del caso.

Sig. Claudio Pucci +40(771)616236   dr.pucci@reconta.com

Sig.ra Maria Gulian +40(770)365103 marketing@reconta.com

Distinti saluti

Reconta Management Group

Novità dal sito del Ministero della Finanza Pubblica

aprile 1, 2020

Le imprese che pagano l’imposta sull’utile in anticipo riceveranno uno sconto del 5% o del 10%. Sconto del 10% per le microimprese.

I contribuenti che pagano l’imposta sul utile delle società, indipendentemente dalla modalità di dichiarare e dal sistema di pagamento, che pagano l’imposta dovuta per il primo trimestre 2020, rispettivamente per il pagamento anticipato per lo stesso trimestre, fino alla scadenza del 25 aprile 2020 incluso, usufruiscono di uno sconto del 5% o 10%, calcolato sull’imposta dovuta.

Per il pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese per il primo trimestre 2020, fino al 25 aprile 2020, i contribuenti usufruiscono di uno sconto del 10% calcolato sull’imposta dovuta per quel trimestre.

I grandi contribuenti avranno uno sconto del 5%, mentre i piccoli e medi potranno usufruire di una riduzione del 10%.

Le disposizioni si applicano anche ai contribuenti che hanno optato per un anno fiscale diverso dall’anno solare, se pagano l’imposta dovuta per il pagamento trimestrale fino alla scadenza tra il 25 aprile e il 25 giugno 2020.

I bonus si applicheranno anche alle aziende di turismo e alimentari, per l’imposta specifica per determinate attività, per l’imposta sul utile per il primo trimestre 2020.

I contribuenti determinano l’imposta sul utile / imposta sul reddito delle microimprese da pagare, deducendo l’imposta dovuta dell’indennità calcolata conformemente all’atto normativo approvato.

Per i contribuenti assoggettati all’imposta sul utile, il bonus verrà incluso in modo distinto nella dichiarazione dei redditi annuale.

L’esenzione dal pagamento dell’IVA per medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi o apparecchiature mediche e materiali sanitari che possono essere utilizzati per prevenire, limitare, trattare e combattere COVID-19

In deroga alle disposizioni dell’art. 326 paragrafo (3) e (4) del codice fiscale il pagamento effettivo non viene effettuato agli organi doganali dai soggetti passivi registrati ai fini IVA ai sensi dell’art. 316 importazione, durante il periodo per il quale è stato stabilito lo stato di emergenza ai sensi del Decreto n. 195/2020 e nei prossimi 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dell’emergenza, medicinali, dispositivi di protezione, altri dispositivi medici o attrezzature e materiali sanitari che possono essere utilizzati nella prevenzione, limitazione, trattamento e controllo di COVID-19.

L’imposta relativa alle importazioni dei rispettivi prodotti, realizzata durante il periodo fiscale, è evidenziata dagli importatori nella dichiarazione IVA sia come imposta riscossa che come imposta deducibile, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 297–301 del codice fiscale.

Le ultime novità legislative per il supporto degli agenti economici e dei dipendenti sono introdotte dall’Ordinanza 32/2020.

Presentiamo in breve i più importanti:

  1. La diminuzione del periodo di rimborso alle imprese per la disoccupazione tecnica

Il datore di lavoro riceverà dall’AJOFM le indennità lorde entro massimo 15 giorni dalla presentazione della domanda. Le società prepareranno i documenti per il 1° aprile per il periodo dal 16.03 al 31.03.2020, li trasmetteranno all’AJOFM, dopodiché in massimo 15 giorni riceveranno l’indennizzo. Così non dovranno pagare dai loro fondi le indennità nette.

  1. Vengono eliminate le due condizioni necessarie per i datori di lavoro che riducono solo la propria attività per usufruire dalla disoccupazione tecnica per il 75% dei dipendenti: che i richiedenti abbiano registrato ricavi inferiori del 25% nel marzo 2020 rispetto alla media di gennaio-febbraio 2020 e la mancanza della capacità finanziaria per pagare tutti i dipendenti.
  2. Viene introdotta la possibilità di effettuare pagamenti per disoccupazione tecnica oltre il limite del 75%.

Se il budget del datore di lavoro lo consente, questo potrà integrare l’indennità statale con importi che rappresentano la differenza fino a almeno il 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato, secondo le disposizioni del Codice del lavoro.

  1. Altri professionisti, come previsto dall’art. 3 comma (2) del Codice Civile, nonché le persone che hanno concluso convenzioni individuali di lavoro ai sensi della Legge 1/2005 sulla collaborazione, possono usufruire sulla base di una dichiarazione sulla propria responsabilità di un compenso in una percentuale pari al 75% della retribuzione media lorda. La stessa indennità spetta anche alle persone che ottengono un reddito esclusivo da diritti d’autore e diritti connessi. Queste indennità sono soggette a contributi fiscali e sociali.
  2. I datori di lavoro che interrompono in tutto o in parte la loro attività in base alle decisioni delle autorità pubbliche possono usufruire della disoccupazione tecnica basata su una autocertificazione del datore di lavoro, senza la necessità del certificato di emergenza (CSU).
  3. Nuove disposizioni per le persone in congedo per l’assistenza ai minori: il congedo per l’assistenza al minore continuerà durante il periodo di emergenza, anche se il termine per la sua concessione termina (il minore ha compiuto rispettivamente 2 e 3 anni).
  4. Vengono estesi i diritti previsti dalla legge n. 19-2020 per alla concessione di congedi gratuiti ai genitori per la supervisione dei bambini anche per altre categorie di unità educative – unità di istruzione prescolare, simili alle unità educative.
  5. Chiarimenti per le persone con contratti di lavoro multipli: se una persona ha più di un contratto di lavoro e almeno uno a tempo pieno rimane attivo durante lo stato di emergenza, questa persona non usufruirà dell’indennità di disoccupazione tecnica.

Se una persona ha diversi contratti di lavoro e tutti sono sospesi durante il periodo di emergenza, questa persona potrà usufruire dell’indennità di disoccupazione nel luogo di lavoro in cui ha i diritti più vantaggiosi.

  1. Il periodo in cui i dipendenti sono sospesi e il datore di lavoro non contribuisce al CAM (contributo per assicurazioni del lavoro) rappresenta anzianità senza pagamento del contributo per i giorni di malattia (ai sensi dell’ OUG 158/2005). La base per il calcolo dell’indennità per questo periodo è lo stipendio base lordo minimo nel paese.
  2. Viene introdotta la disposizione dell’obbligo del datore di lavoro di pagare al lavoratore l’indennità entro 3 giorni dalla sua riscossione dallo Stato.

Ordinanza di urgenza n. 37/2020 prevede la concessione di agevolazioni per prestiti concessi da enti creditizi e istituti finanziari non bancari a determinate categorie di mutuatari.

Possono usufruire delle disposizioni di questa ordinanza:

  • persone fisiche
  • persone fisiche autorizzate
  • imprese individuali
  • imprese familiari
  • le professioni liberali e quelle esercitate in virtù di leggi speciali, indipendentemente dalla forma di esercizio della professione e
  • le persone giuridiche, ad eccezione degli enti creditizi definiti ai sensi dell’ordinanza di emergenza n. 99/2006;

In sintesi, l’ordinanza prevede:

  1. L’obbligo di pagare le rate relative ai prestiti, che rappresentano canoni di capitale, interessi e commissioni, concessi fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza di emergenza, è sospeso su richiesta del debitore per un massimo di 9 mesi, ma non più del 31.12.2020. L’agevolazione può essere concessa solo per prestiti che non registrano gli arretrati alla data di istituzione dello stato di emergenza nel territorio della Romania o che i debitori hanno effettuato il pagamento di tali arretrati fino alla data della richiesta di sospensione dell’obbligo di pagamento di cui sopra.
  2. Il periodo massimo del credito può essere superato di un periodo pari alla durata della sospensione dell’obbligo di pagamento.
  3. Per le persone fisiche debitori per le quali l’estensione della scadenza dei prestiti supera il limite di età previsto dalla normativa dei creditori per la concessione dei prestiti, i creditori procedono alla ristrutturazione dei prestiti con l’inquadramento nel limite di età.
  4. Usufruiscono delle disposizioni della presente ordinanza di emergenza i mutuatari che hanno stipulato un contratto di credito che non ha raggiunto la scadenza e per i quali il creditore non ha dichiarato la scadenza anticipata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza di urgenza.
  5. La misura di cui al punto 1 è concessa esclusivamente ai debitori i cui redditi sono stati direttamente o indirettamente influenzati dalla grave situazione generata dalla pandemia di COVID-19.

I passaggi sono i seguenti:

  1. I debitori inviano ai creditori una richiesta in tal senso, in formato lettera o posta elettronica, ai recapiti indicati nel contratto di credito o attraverso un altro canale di comunicazione a distanza fornito dal creditore, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza di emergenza.
  2. Se il debitore non è in grado di trasmettere la domanda con uno dei mezzi sopra elencati, può formularla oralmente, telefonicamente, a un numero di telefono dedicato che verrà annunciato da ciascun finanziatore sul suo sito Web, situazione in cui il creditore ha l’obbligo di registrare la chiamata.
  3. Il debitore può optare per la richiesta inviata al creditore di sospendere l’obbligo di pagare le rate relative ai prestiti, che comprendo canoni di capitale, interessi e commissioni, per un periodo compreso tra un mese e nove mesi, che però non si potrà protrarre oltre il 31 dicembre 2020.
  4. Il creditore analizza la richiesta e la approva nelle condizioni previste dalle norme per l’applicazione della presente ordinanza di emergenza.
  5. Per le domande approvate dai creditori, la proroga della durata contrattuale sopra menzionata produce effetti dalla data della comunicazione della richiesta di sospensione da parte del richiedente.
  6. Gli interessi relativi agli importi in sospeso il cui pagamento è sospeso sono capitalizzati sul saldo del credito esistente alla fine del periodo di sospensione. Il capitale così aumentato sarà versato in rate per il periodo restante fino alla nuova scadenza dei prestiti, dopo il periodo di sospensione.

Condizioni:

Per usufruire della sospensione del rimborso delle rate, degli interessi e commissioni, ad eccezione delle persone fisiche, i richiedenti devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. a) interrompono l’attività in tutto o in parte a seguito delle decisioni emanate dalle autorità pubbliche competenti a norma di legge, durante il periodo di stato di emergenza decretato;
  2. b) sono in possesso del certificato di situazioni di emergenza (CSU) rilasciato dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente, che stabilisce, sulla base delle autocertificazioni dei debitori, la diminuzione delle entrate o delle entrate di almeno il 25% nel marzo 2020 rispetto alla media di gennaio e febbraio 2020 o l’interruzione parziale o attività totale a seguito delle decisioni emesse dalle autorità pubbliche competenti durante lo stato di emergenza decretato;
  3. c) alla data della richiesta di sospensione del rimborso del credito non si trovano in insolvenza, secondo le informazioni disponibili sul sito web dell’Ufficio nazionale del registro delle imprese.

Per casi si emergenza e per qualsiasi ulteriori informazioni noi restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: 004 0314 152 032; 004 0771 616 236; 004 0771 365 103