Le principali disposizioni dell’ordinanza 130/2021

marzo 31, 2022

Il presente articolo contiene una sintesi di alcune importanti questioni fiscali introdotte dalla OUG 130/2021.

IVA al 5% per le abitazioni sotto i 140.000 euro

Gli individui potranno acquistare con l’aliquota IVA ridotta del 5%, oltre alle abitazioni con un valore fino a 450.000 lei, IVA esclusa, una singola abitazione, individualmente o congiuntamente con un altro individuo/altri individui, il cui valore supera 450.000 lei ma non supera 700.000 lei, che rappresenta l’equivalente in lei di circa 140.000 euro.

La domanda è limitata a una singola abitazione acquistata da una persona fisica, individualmente o congiuntamente a un’altra persona fisica/altre persone fisiche.

Si introduce una leva di controllo, introducendo un registro in cui vengono registrate tutte le transazioni con abitazioni che beneficiano dell’aliquota ridotta, indipendentemente dal loro valore.

Sulla base di questo registro, viene verificata la condizione relativa all’acquisto con l’aliquota IVA ridotta del 5% di una singola abitazione il cui valore supera 450.000 RON ma non supera 700.000 RON, IVA esclusa.

Sarà creato un sistema informatico: e-Transport

che richiederà ai contribuenti di dichiarare in anticipo il movimento delle merci detenute da un luogo all’altro, situazione in cui il sistema genererà una chiave di controllo (un numero unico) che sarà inserita nei documenti di trasporto, in modo che quando gli organi competenti effettuano controlli sulle vie di trasporto sarà possibile verificare la dichiarazione di trasporto in e-Transport.

L’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale controllerà il trasporto delle merci sul territorio nazionale attraverso il sistema informatico fornito dal Centro Nazionale di Informazioni Finanziarie.

Fattura elettronica e per prodotti ad alto rischio fiscale

L’ordinanza prevede l’istituzione di misure urgenti per rafforzare la capacità di rintracciare e riscuotere gli importi dovuti al erario statale per le forniture di prodotti ad alto rischio fiscale, mediante l’invio di fatture nel sistema RO e-Factura, in deroga alle disposizioni dell’ordinanza governativa di emergenza n. 120/2021.

I fornitori possono, a partire dal 01/04/2022, presentare le fatture emesse nel sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Invoice, indipendentemente dal fatto che i destinatari siano registrati o meno nel registro RO e-Invoice.

A partire dal 1° luglio 2022 i fornitori saranno obbligati a presentare le fatture emesse nel sistema nazionale di fatturazione elettronica, indipendentemente dal fatto che i destinatari siano registrati o meno nel registro delle fatture elettroniche.

I buoni regalo offerti ai dipendenti: tetto massimo non tassabile da 150 a 300 lei

Nel caso di regali in contanti e/o in natura, compresi i buoni regalo, offerti dai datori di lavoro ai dipendenti in occasione della Pasqua, del Natale e di feste simili di altre confessioni religiose, nonché per altre festività stabilite dalla legge, l’importo non imponibile e non incluso nella base di calcolo dei contributi sociali obbligatori è aumentato da 150 lei a 300 lei per ogni persona e ogni evento. L’ultimo aumento è avvenuto nel 2005 (da 120 lei a 150 lei/persona/evento).

Re-incriminazione di alcuni reati di evasione

Dal 1° marzo è stato criminalizzato il reato di ritenuta e mancato pagamento, cioè la riscossione e il mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza delle ritenute e/o dei contributi.

I limiti di pena sono la reclusione da 1 a 5 anni.

La presente disposizione solleva però un problema che dovrà essere corretto: se un imprenditore vanta crediti nei confronti dello stato, magari l’IVA non rimborsata o un contratto non pagato, anche lui si troverà con una denuncia penale se non paga le ritenute in tempo. Il Ministero delle Finanze ha già preparato un progetto per correggere tali situazioni, che dovrà essere adottato a breve, nel caso contrario i casi penali cominceranno a fluire.

Restiamo come sempre a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento.

Sussidi a sostegno dell’occupazione

marzo 16, 2022

COSA SONO E COME VENGONO CONCESSI

Obiettivo del presente articolo è informare le imprese dell’esistenza di sussidi statali per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori.

L’intento di tali misure è stimolare l’occupazione e favorire la ripresa delle aziende durante le crisi economiche, come ad esempio quella generata della pandemie.

Le imprese possono richiedere aiuti statali nel caso in cui assumano:

  • NEODIPLOMATI – NEOLAUREATI
  • GIOVANI “NEET”
  • ALUNNI E STUDENTI DURANTE LE VACANZE
  • GIOVANI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, BENEFICIARI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
  • APPRENDISTI
  • TITOLARI DI BORSA DI TIROCINIO PER LAUREATI
  • DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
  • PERSONE DISABILI
  • STAGISTI
  • DISOCCUPATI UNICI CAPOFAMIGLIA
  • DISOCCUPATI OLTRE I 45 ANNI
  • DISOCCUPATI VICINI ALLA PENSIONE

I datori di lavoro possono richiedere e ricevere i sussidi, entro il limite dei fondi disponibili per l’assicurazione di disoccupazione.

Qui di seguito presentiamo una breve panoramica degli aiuti in essere:

SUSSIDIO PER L’OCCUPAZIONE DEI DIPLOMATI – LAUREATI

I datori di lavoro dei diplomati/laureati ricevono, per un periodo di 12 mesi, per ogni persona assunta a tempo indeterminato, un importo di 2.250 lei.

Se i laureati sono persone con disabilità, i datori di lavoro riceveranno il sussidio per un periodo di 18 mesi.

SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI NEET

I giovani NEET hanno età compresa tra i 16 e i 25 anni che non sono nel mondo del lavoro, dell’istruzione o della formazione. Per l’assunzione di queste persone, il datore di lavoro riceve una somma mensile di RON 2 250 per ogni persona per un periodo di 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi.

Le somme mensili sono concesse in proporzione al tempo effettivamente lavorato dalle persone impiegate. Inoltre, il sussidio è concesso anche durante il congedo di riposo.

SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI ALUNNI E STUDENTI DURANTE LE VACANZE

I datori di lavoro che impiegano alunni o studenti durante le vacanze ricevono un incentivo finanziario pari al 50% dell’indicatore di riferimento sociale delle assicurazioni per la disoccupazione. Questo indicatore viene aggiornato automaticamente ogni anno il 1° marzo con il tasso di inflazione annuale medio dell’anno precedente.

L’assunzione averrà sulla base di un contratto di lavoro individuale a tempo determinato uguale o inferiore alla durata delle vacanze, a tempo pieno o a tempo parziale. Il sussidio è concesso per un massimo di 60 giorni lavorativi in un anno civile e solo durante il periodo delle vacanze.

SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, BENEFICIARI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

I datori di lavoro di giovani a rischio di emarginazione, beneficiari di contratti di solidarietà ricevono, per ogni persona di questa categoria, un importo mensile pari al salario di base fissato alla data di assunzione dei giovani, ma non superiore al doppio del valore dell’indicatore sociale di riferimento in vigore alla data di assunzione fino alla fine della durata del contratto di solidarietà.

Sono considerati a rischio di emarginazione:

– I giovani che sono o provengono dal sistema di protezione dell’infanzia;

– I giovani con disabilità;

– I giovani che hanno una famiglia, ma le cui famiglie non possono mantenerli;

– I giovani con figli a carico;

– Coloro che hanno scontato una o più pene detentive;

– Coloro che sono vittime del traffico di esseri umani.

Le sovvenzioni vengono concesse sulla base di un contratto di lavoro individuale a tempo determinato (fino alla scadenza del contratto di solidarietà, ma per non più di tre anni) o un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.

SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI APPRENDISTI

I datori di lavoro che assumono apprendisti hanno diritto, su richiesta e per ogni apprendista individualmente, alla somma di 2.250 lei/mese, concessa dal fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione, nel limite dei fondi stanziati per questo scopo, per la durata del contratto di apprendistato sul posto di lavoro stipulato per la durata della formazione professionale, che non può essere inferiore a 12 mesi e non può superare a 3 anni.

Il datore di lavoro non riceve il sussidio durante il periodo di prova e per il periodo in cui il rapporto di lavoro è sospeso. I datori di lavoro non possono ricevere un doppio finanziamento per la stessa persona.

BORSA DI TIROCINIO PER LAUREATI

I datori di lavoro che assumono laureati per un tirocinio formativo ricevono un importo di 2.250 lei al mese per la durata del contratto di tirocinio. La maggior parte dei contratti di tirocinio hanno una durata fissa di sei mesi, tranne quelli regolati da leggi speciali.

I datori di lavoro non possono ricevere un doppio finanziamento per la stessa persona, e l’importo mensile concesso all’azienda è proporzionale al tempo effettivamente lavorato dal tirocinante. Inoltre, al termine del contratto individuale di lavoro del tirocinante su iniziativa del datore di lavoro, il tirocinante non può beneficiare di un’altra misura di incentivo all’occupazione per lo stesso lavoro, come previsto dalla legge.

SUSSIDIO PER L’OCCUPAZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

I datori di lavoro che impiegano disoccupati di lunga durata a tempo indeterminato riceveranno un importo mensile di 2.250 lei per ogni persona impiegata in questa categoria per un periodo di 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi dal momento dell’assunzione.

I disoccupati di lunga durata sono definiti come quelli registrati presso le agenzie di collocamento per un periodo di più di 12 mesi per quelli con un’età minima di 25 anni e più e per sei mesi per quelli di età compresa tra 16 e 25 anni.

SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI PERSONE DISABILI

Le imprese possono qualificarsi per il sussidio se impiegano persone disabili. I datori di lavoro possono ricevere un importo mensile di 2.250 lei per ogni disabile impiegato per 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il lavoro per almeno 18 mesi.

SUSSIDIO PER L’ASSUNZIONE DEGLI STAGISTI

I datori di lavoro che assumono stagisti ricevono un importo fisso dallo Stato: 4.586 lei, a condizione che il rapporto di lavoro sia mantenuto per almeno due anni.

È molto importante sapere che il sussidio di apprendistato, il sussidio di tirocinio e il sussidio di stage non possono essere cumulati per la stessa persona. Di conseguenza, il datore di lavoro non può ottenere tre tipi di sussidi per la stessa persona.

IL SUSSIDIO PER L’ASSUNZIONE DEI DISOCCUPATI UNICI CAPOFAMIGLIA

I datori di lavoro che assumono disoccupati che sono gli

unici capofamiglia di famiglie monoparentali possono ricevere un sussidio di 2 250 lei al mese per un periodo di 12 mesi se mantengono il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi dal momento dell’assunzione.

SUSSIDI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI OLTRE I 45 ANNI

Le imprese che assumono disoccupati di più di 45 anni possono ricevere un sussidio di 2.250 lei al mese per un periodo di 12 mesi, a condizione che abbiano lavorato per almeno 18 mesi.

SUSSIDI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI VICINI ALLA PENSIONE

Le imprese che assumono disoccupati prossimi alla pensione ricevono un sussidio di 2.250 lei al mese per un periodo di 12 mesi se mantengono il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi dal momento dell’assunzione.

Le persone vicine al pensionamento sono disoccupati che, entro cinque anni dalla loro data di assunzione, soddisfano le condizioni per il pensionamento anticipato parziale o per il limite di età. Il datore di lavoro riceve il sussidio per la durata del lavoro fino a quando le condizioni di pensionamento sono soddisfatte.

Restiamo come sempre a disposizione per qualsiasi informazione e approfondimento.

 

Atto normativo: ordinanza n. 11/2022 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la modifica di alcune scadenze.

marzo 2, 2022

Gentile Cliente,

la presente per informarti delle principali novità introdotte dall’ Atto normativo: ordinanza n. 11/2022 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la modifica di alcune scadenze.

Le disposizioni principali sono:

  1. Modifiche al codice di procedura fiscale
  2. Modifiche al codice fiscale
  3. Emendamenti riguardanti la tassa specifica
  4. Cambiamenti nel campo dei registratori di cassa
  5. Modifiche relative all’assunzione di alcune attività da parte del Ministero delle Finanze

Riportiamo di seguito i dettagli e ricordiamo che i nostri professionisti rimangono a disposizione per chiarimenti e/o supporti tecnico.

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Atto normativo: ordinanza n. 11/2022 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la modifica di alcune scadenze

Pubblicazione: nella Gazzetta Ufficiale, parte I n. 97 del 31 gennaio 2022. Modulo applicabile dal 3 febbraio 2022.

Disposizioni principali

A. Modifiche al codice di procedura fiscale

  1. Nell’ambito del segreto fiscale, l’autorità fiscale può anche trasmettere le informazioni in suo possesso a istituzioni pubbliche al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, non solo alle autorità pubbliche.Le informazioni possono anche essere trasmesse a istituzioni di interesse pubblico, definite in base al loro regolamento organizzativo e funzionale, che sono incaricate dell’esecuzione di un servizio di interesse pubblico, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
  2. Nel caso di atti amministrativi fiscali emessi dall’autorità fiscale centrale, il mezzo elettronico di trasmissione a distanza, la procedura di comunicazione degli atti amministrativi fiscali mediante il mezzo elettronico di trasmissione a distanza, così come le condizioni in cui ciò viene effettuato, sono approvati con ordinanza del Presidente dell’A.N.A.F., con il parere dell’Autorità per la digitalizzazione della Romania. Gli atti amministrativi fiscali emessi dall’organo centrale delle imposte che sono trasmessi con tali mezzi sono stabiliti per ordine del presidente dell’A.N.A.F.. Ai fini della comunicazione degli atti amministrativi, l’autorità fiscale centrale può registrare d’ufficio i contribuenti/contribuenti nel sistema di comunicazione elettronica con mezzi elettronici di trasmissione a distanza. La procedura per l’iscrizione d’ufficio è approvata per ordine del presidente della N.A.F.A. La nuova disposizione entra in vigore il 1° marzo 2022.
  3. Il termine per la risoluzione della richiesta di emissione di un accordo di prezzo anticipato è di 12 mesi nel caso di un accordo unilaterale e di 18 mesi nel caso di un accordo bilaterale o multilaterale, a seconda dei casi. Il termine per la risoluzione della richiesta di emissione di una liquidazione anticipata dell’imposta individuale è fino a 6 mesi.
  4. La soluzione fiscale individuale anticipata, così come il rifiuto della richiesta di emissione della soluzione fiscale individuale anticipata è approvata per ordine del Ministro delle Finanze. L’accordo di prezzo anticipato, così come il rifiuto della richiesta di emissione dell’accordo di prezzo anticipato, è approvato dall’ordine del presidente dell’A.N.A.F.
  5. L’ordine del Ministro delle Finanze stabilisce la procedura per il rilascio della soluzione fiscale anticipata individuale e il contenuto della domanda per il rilascio della soluzione fiscale anticipata individuale. Con un’ordinanza del presidente dell’A.N.A.F. viene stabilita la procedura per il rilascio dell’accordo sui prezzi anticipati, nonché il contenuto della domanda di rilascio dell’accordo sui prezzi anticipati e della domanda di modifica, proroga o revisione dell’accordo sui prezzi anticipati.
  6. Per quanto riguarda la fornitura periodica di informazioni:
  • il contribuente/contribuente è obbligato a fornire periodicamente all’organo fiscale centrale informazioni sull’attività svolta;
  • il contribuente/contribuente che fornisce un’interfaccia elettronica che facilita le transazioni commerciali online è obbligato a fornire all’autorità fiscale centrale informazioni regolari sulle transazioni effettuate attraverso di essa;
  • la fornitura delle informazioni di cui sopra deve essere fatta compilando un affidavit;
  • la natura delle informazioni, la periodicità, così come il modello delle dichiarazioni sono approvati per ordine del Presidente dell’A.N.A.F..
  1. Per quanto riguarda l’identificazione del contribuente/pagatore nell’ambiente elettronico:
  • le persone fisiche, diverse dalle persone giuridiche, dalle associazioni e dagli altri enti senza personalità giuridica, così come le persone fisiche che svolgono attività economiche in modo indipendente o esercitano libere professioni, sono identificate per mezzo di fornitori di servizi pubblici di autenticazione elettronica autorizzati dalla legge o per mezzo di vari dispositivi, quali certificati qualificati, credenziali utente/password accompagnate da liste di codici di autenticazione monouso, telefoni cellulari, digipass o altri dispositivi stabiliti per ordine del Presidente dell’A.N.A.F, con il parere dell’Autorità per la digitalizzazione della Romania, nel caso di identificazione di tali persone in relazione all’autorità fiscale centrale o, se del caso, per ordine del Ministro dello sviluppo, dei lavori pubblici e dell’amministrazione, con il parere del Ministero il parere dell’Autorità per la Digitalizzazione della Romania, nel caso di identificazione di queste persone in relazione all’ente fiscale locale.
  1. Nel caso di obblighi di dichiarazione dei redditi che, secondo la legge, sono esentati dal pagamento dell’imposta sul reddito, l’organo fiscale centrale può approvare, su richiesta del contribuente/pagatore, altri termini o condizioni per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, a seconda delle esigenze dell’amministrazione degli obblighi fiscali. L’organo fiscale centrale deciderà i termini e le condizioni secondo le competenze approvate per ordine del presidente dell’A.N.A.F..
  2. Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni durante il periodo di sospensione dell’attività al C.R:

9.1 Gli enti iscritti nel registro delle imprese, per i quali sono registrate menzioni di inattività temporanea, non sono obbligati a presentare le dichiarazioni fiscali per il periodo in cui sono in inattività temporanea, a partire dal 1° del mese successivo alla registrazione della menzione di inattività temporanea nel registro delle imprese.

9.2 Gli enti diversi da quelli menzionati sopra non sono obbligati a presentare le dichiarazioni fiscali per il periodo per il quale hanno chiesto la sospensione dell’attività agli enti che li hanno autorizzati, a partire dal 1° del mese successivo all’iscrizione della sospensione dell’attività nel registro dei contribuenti.

9.3 L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 9.1 e 9.2 cessa alla data di ripresa dell’attività o alla scadenza di un periodo di 3 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’avviso di inattività temporanea o dell’avviso di sospensione dell’attività nel registro dei contribuenti.

9.4 Gli obblighi di dichiarazione relativi all’attività svolta prima della registrazione dell’inattività temporanea/sospensione sono mantenuti.

  1. Per quanto riguarda l’ispezione fiscale, la competenza ad effettuare l’ispezione fiscale nel caso di crediti amministrati dall’organo fiscale centrale può essere stabilita con ordinanza del presidente della N.A.F.A. anche per altri organi fiscali che non hanno competenza secondo il cap. I del Titolo III.
  2. Disposizioni speciali sulla regolarizzazione dell’imposta sui dividendi. Nel caso in cui la regolarizzazione annuale dei dividendi parzialmente distribuiti durante l’anno, ai sensi dell’articolo 67 della legge sulle società n. 31/1990, comporti importi da rimborsare dal bilancio, il pagatore dei dividendi deve presentare all’organo fiscale competente una dichiarazione di regolarizzazione/domanda di rimborso, dopo il rimborso da parte dei soci o degli associati dei dividendi pagati o dopo l’approvazione del bilancio annuale in caso di acconti sui dividendi distribuiti ma non pagati, fino alla scadenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
  3. Un debitore che si trova in una procedura di insolvenza può anche beneficiare della classica dilazione di pagamento, a condizione che alla data di emissione della decisione sulla dilazione di pagamento, il debitore sia uscito dalla procedura di insolvenza.
  4. Il debitore per il quale è stata stabilita la responsabilità secondo la legge sull’insolvenza e/o la responsabilità solidale secondo il codice di procedura fiscale può anche beneficiare della classica dilazione di pagamento.
  5. Riguardo ai pignoramenti da parte degli esecutori fiscali:

Nella misura necessaria, per il pagamento dell’importo dovuto alla data del rinvio all’istituto di credito, gli importi esistenti, così come gli importi futuri provenienti dalle entrate giornaliere nei conti in lei e in valuta estera sono indisponibili entro il limite dell’importo necessario per la realizzazione dell’obbligo da eseguire, come risulta dall’indirizzo di costituzione del sequestro. Gli istituti di credito sono obbligati a pagare gli importi non disponibili sul conto indicato dall’organo esecutivo entro 3 giorni lavorativi dopo l’indisponibilità.

Dal momento dell’indisponibilità, cioè dalla data e dall’ora di ricevimento dell’avviso di pignoramento, gli istituti di credito non regolano i documenti di pagamento ricevuti, cioè non addebitano i conti dei debitori e non accettano altri pagamenti dai loro conti fino al completo pagamento dei debiti fiscali indicati nell’avviso di pignoramento, tranne:

a) le somme necessarie per il pagamento dei diritti salariali, comprese le tasse e i contributi relativi, trattenuti alla fonte, se, secondo la dichiarazione giurata del debitore o del suo rappresentante legale, risulta che il debitore non ha altri beni in contanti;

b) le somme necessarie per il pagamento delle accise da parte dei depositari autorizzati. In questo caso, il debitore deve presentare all’istituto di credito, insieme all’ordine di pagamento, una copia autenticata dell’autorizzazione del depositario;

c) le somme necessarie per il pagamento delle accise, per conto dei depositari autorizzati, da parte degli acquirenti di prodotti energetici;

d) le somme necessarie per pagare gli obblighi fiscali da cui dipende il mantenimento della validità dell’esenzione. In questo caso, il debitore deve presentare all’istituto di credito, insieme all’ordine di pagamento, una copia certificata del documento che approva l’agevolazione di pagamento.

B. Modifiche al codice fiscale

  1. Le spese di sponsorizzazione e/o di mecenatismo, le spese relative alle borse di studio private, concesse secondo la legge, non sono deducibili nel calcolo del risultato fiscale; i contribuenti che compiono atti di sponsorizzazione e/o di mecenatismo, secondo le disposizioni della Legge n. 32/1994 sulla sponsorizzazione, come modificata e integrata, la Legge sulle biblioteche n. 334/2002, ripubblicata, come modificata e integrata, e le disposizioni dell’art. 25 comma (4) lit. c) della Legge Nazionale sull’Educazione n. 1/2011, e successive modifiche e integrazioni, così come coloro che concedono borse di studio private, secondo la legge, devono dedurre gli importi corrispondenti dall’imposta sul reddito dovuta a livello dell’importo minimo dei seguenti: l’importo calcolato applicando lo 0,75% al fatturato; per le situazioni in cui i regolamenti contabili applicabili non definiscono l’indicatore del fatturato, questo limite è determinato secondo le regole; l’importo che rappresenta il 20% dell’imposta sul reddito delle società dovuta.Conclusione: cancellare la disposizione secondo la quale “gli importi che non sono dedotti dall’imposta sul reddito in conformità con le disposizioni del presente paragrafo sono riportati per i successivi 7 anni consecutivi. Il recupero di questi importi viene effettuato nell’ordine in cui sono registrati, alle stesse condizioni, ad ogni scadenza di pagamento dell’imposta sulle società”.
  2. Nel caso dei contribuenti dell’imposta sul reddito delle microimprese, la disposizione secondo la quale “Gli importi che non sono dedotti in conformità con le disposizioni del par. (11) dell’imposta sul reddito delle microimprese dovuta è riportata ai trimestri successivi per 28 trimestri consecutivi. La deduzione di questi importi dall’imposta sul reddito delle microimprese dovuta nei 28 trimestri consecutivi successivi si effettua nell’ordine in cui sono registrati, alle stesse condizioni, ad ogni scadenza di pagamento dell’imposta sul reddito delle microimprese”.
  3. Le microimprese che fanno sponsorizzazioni sono obbligate a presentare la dichiarazione informativa sui beneficiari delle sponsorizzazioni per l’anno in cui hanno registrato le rispettive spese, compresi, se del caso, i beneficiari degli importi riportati dai trimestri precedenti. Il modello e il contenuto della dichiarazione informativa saranno approvati per ordine del presidente dell’A.N.A.F..
  4. Cambiamenti nel campo delle accise

4.1 Un livello ridotto di accisa può essere applicato al gasolio quando è utilizzato come carburante per i seguenti scopi:

(a) il trasporto di merci su strada per conto proprio o per conto terzi con autoveicoli o autoarticolati destinati esclusivamente al trasporto di merci su strada e aventi un peso lordo massimo autorizzato non inferiore a 7,5 tonnellate;

(b) il trasporto di passeggeri, regolare o occasionale, ad eccezione del trasporto pubblico locale di passeggeri, effettuato per mezzo di un veicolo a motore di categoria M2 o M3 quale definito nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (“direttiva quadro”).

4.2 L’autorizzazione dei depositi fiscali, dei destinatari registrati, degli speditori registrati e degli importatori autorizzati viene effettuata dalle strutture specializzate dell’Autorità Doganale Rumena.

4.3 In caso di circolazione intracomunitaria di prodotti energetici in sospensione d’accisa, per via marittima o fluviale, verso un destinatario che non è conosciuto con certezza al momento in cui lo speditore presenta il progetto di documento amministrativo elettronico, l’autorità competente può autorizzare lo speditore a non includere nel documento in questione i dati relativi al destinatario, alle condizioni stabilite con ordinanza del Presidente dell’Autorità doganale rumena.

4.4 Tutti gli operatori economici con prodotti soggetti ad accisa sono obbligati ad accettare qualsiasi controllo che permetta all’autorità competente prevista dall’ordine congiunto del Presidente dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale e del Presidente dell’Autorità Doganale Rumena di assicurare la correttezza delle operazioni con prodotti soggetti ad accisa.

4.5 Gli operatori economici che intendono vendere al dettaglio prodotti energetici – benzina, diesel, cherosene, gas di petrolio liquefatto e biocarburanti – sono obbligati a registrarsi presso l’autorità competente secondo le disposizioni stabilite per ordine del Presidente dell’Autorità Doganale Rumena”.

C. Emendamenti riguardanti la tassa specifica

  1. I contribuenti obbligati a pagare l’imposta specifica su determinate attività, secondo la Legge n. 170/2016 sull’imposta specifica su determinate attività, con successive integrazioni, per l’anno 2022, non dovranno pagare l’imposta specifica per un periodo di 180 giorni calcolati dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  2. Per l’applicazione delle disposizioni del punto 1, i contribuenti ricalcolano, di conseguenza, l’imposta specifica stabilita ai sensi della legge n. 170/2016, e successive modifiche, per l’anno 2022, dividendo l’imposta specifica annuale per 365 giorni di calendario e moltiplicando l’importo risultante per la differenza tra il numero di 365 giorni di calendario e il numero di 180 giorni di calendario.

D. Cambiamenti nel campo dei registratori di cassa

Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori economici che consegnano merci o forniscono servizi mediante distributori automatici commerciali che funzionano sulla base di pagamenti con carte, nonché accettatori di banconote o monete, a seconda dei casi, sono obbligati a dotare i loro distributori automatici dei registratori elettronici di cassa fiscali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. (2) dell’ordinanza governativa di emergenza n. 28/1999, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

E. Modifiche relative all’assunzione di alcune attività da parte del Ministero delle Finanze

Il Ministero delle Finanze assume dall’Agenzia Nazionale dell’Amministrazione Fiscale l’attività di emissione di soluzioni fiscali individuali anticipate e i posti corrispondenti.

Le richieste di emissione di soluzioni fiscali anticipate individuali pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono liquidate dal Ministero delle Finanze.

L’ANAF ricorda l’obbligo di registrare tutti i contribuenti nella SPV, il termine è il 1° marzo 2022.

Ecco il contenuto della comunicazione:

“La registrazione nella SPV diventa obbligatoria a partire dal 1° marzo 2022 per la presentazione di domande, registrazioni o qualsiasi altro documento alle autorità fiscali, da parte dei contribuenti che svolgono attività economiche in una forma di attività autorizzata

Con GEO n. 11/2021 che modifica e integra la legge n. 207/2015 sul codice di procedura tributaria e disciplina alcune misure fiscali, è stato introdotto, a partire dal 1° marzo 2022, l’obbligo di trasmettere all’organo fiscale centrale domande, registrazioni o altri documenti attraverso lo spazio privato virtuale.

Questo obbligo si applica alle persone giuridiche, alle associazioni e alle altre entità senza personalità giuridica, alle persone fisiche che sono lavoratori autonomi o che svolgono un’attività economica in modo indipendente come persone autorizzate, alle imprese individuali e alle imprese familiari.

Se i contribuenti/contribuenti non adempiono l’obbligo di comunicare le loro domande, documenti o qualsiasi altro documento con mezzi elettronici di trasmissione a distanza e sono presentati all’ufficio centrale delle imposte in formato lettera, non saranno presi in considerazione e l’ufficio centrale delle imposte notificherà ai contribuenti/contribuenti l’obbligo di comunicare con mezzi elettronici di trasmissione a distanza.

Raccomandiamo ai contribuenti di prendere le misure necessarie per registrarsi nello Spazio Privato Virtuale entro il 1° marzo, al fine di evitare possibili effetti negativi che possono verificarsi nel caso in cui un documento debba essere presentato entro una certa scadenza e questo venga fatto fisicamente e non attraverso lo Spazio Privato Virtuale, come: perdita del diritto di beneficiare di un’agevolazione fiscale, multe, ecc.

Ricordiamo che lo Spazio Privato Virtuale è un servizio gratuito, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, attraverso il quale i contribuenti possono presentare reclami, richiedere documenti, controllare la loro situazione fiscale, ecc.

Presentando i documenti per via elettronica, si risparmiano sia le risorse dei contribuenti che quelle dell’amministrazione fiscale.

Le persone fisiche o giuridiche, che possiedono certificati digitali qualificati, possono richiedere la registrazione come utenti SPV sulla base di questi certificati, e le persone fisiche che non possiedono un tale certificato possono richiedere la registrazione sulla base di username e password.