Antiriciclaggio, focus Romania – Diretta Facebook 18.11.2021

novembre 17, 2021

Giovedì 18 novembre alle ore 12.00 saremo in diretta Facebook per parlare di Antiriciclaggio, una legge poco divulgata e spesso disattesa nonostante le sanzioni da capogiro!”. Focus Romania.

Durante la diretta discuteremo i punti di questa nota Antiriciclaggio Romania_nota

Interverranno:

  • Claudio Pucci – Commercialista – Studio Pucci Law & Tax Advisors
  • Mirela Elena Moraru – Corporate Counsel – Reconta Management Group

Per seguirci collegati alla nostra pagina https://www.facebook.com/studio.pucci.associati/Ricordiamo che tutte le dirette Facebook vengono successivamente pubblicate anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Linkedin.

Contributi a fondo perduto Covid-19 Romania (PNRR)

ottobre 29, 2021

Gentile Cliente,

anche in Romania stanno uscendo le misure comunitarie a sostegno delle  PMI che hanno registrato ripercussioni negative a seguito della pandemia di COVID-19.

E’ una importante opportunità per le aziende e possono essere valutate strade diverse a seconda delle esigenze della singola realtà.

Il compito del nostro Studio è quello di fare una valutazione complessiva e supportare il cliente nella decisione di quale sia la migliore via da percorrere.

Per questo abbiamo preparato un questionario che ci consente di capire velocemente quali sono le misure di cui la Vostra azienda può risultare beneficiaria.

Alleghiamo tale questionario che le chiediamo di compilare e di rinviare all’indirizzo marketing@reconta.com entro il 5 novembre 2021.

A seguito della sua ricezione le faremo avere l’esito della nostra analisi gratuita e, nel caso in cui emergessero opportunità concrete, sarà lei a decidere se proseguire nella pratica.

Per qualsiasi delucidazione può contattarci al numero di telefono 0040 314 152 032 o scriverci all’indirizzo marketing@reconta.com .

Cordiali Saluti,

Reconta Management Group

 

Scarica il questionario

 

Rilancio della Misura 1 “Sovvenzioni a fondo perduto”

settembre 24, 2021

Sovvenzioni a fondo perduto per le piccole e medie imprese ed i professionisti che ne facciano domanda dal dal 12 al 22 ottobre 2021, nell’ambito del regime di aiuti di Stato , istituito dall’ORDINANZA D’EMERGENZA n. 130 del 31 luglio 2020 su alcune misure per fornire un sostegno finanziario da fondi esterni a fondo perduto, relative al Programma Operativo Competitività 2014-2020, nell’ambito della crisi causata dal COVID-19 ,  approvata con Ordinanza del Ministro dell’Economia , Energia e delle Imprese di Romania  n. 2989 del 30.09.2020.

In questo articolo spieghiamo quali sono i requisiti per presentare la richiesta e quali le spese finanziabili.

Categorie di beneficiari:

a) le piccole e medie imprese che dimostrino attraverso il proprio bilancio di non avere dipendenti con contratto individuale di lavoro al 31 dicembre 2019;

b) PFA( persone fisiche autorizzate)/Imprese individuali/Imprese familiari, altri professionisti, come definiti nell’art. 3 par. (2) della Legge n. 287/2009 del Codice Civile, ripubblicato, con successive modificazioni, che esercitano le libere professioni disciplinate da atti di legge e le ONG con attività economica in uno dei settori di attività previsti nell’Allegato n. 1;

c)PFA/CMI, si sono state coinvolte nel trasporto, equipaggiamento, valutazione,diagnosi e nel trattamento di pazienti con diagnosi di COVID-19, che non hanno beneficiato dell’incentivo medico concesso in base all’OUG n. 43/2020 per l’approvazione di alcune misure di sostegno regolati attraverso i fondi europei, a seguito della diffusione del coronavirus COVID-19, durante lo stato di emergenza, approvato con modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 82/2020.

Condizioni cumulative:
a) di aver svolto l’attività corrente/operativa nel 2019, ad eccezione dei PFA/Studi Medici per i quali l’inizio dell’attività può avvenire fino al 01.02.2020;
b) di aver conseguito nell’esercizio 2019 un fatturato di almeno l’equivalente in lei di 5.000 euro;
c) di aver ottenuto un fatturato nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di finanziamento di almeno l’equivalente in lei di 5.000 euro alla data di presentazione della domanda di finanziamento, fatta eccezione per i beneficiari degli aiuti di Stato previsti dall’art. 5 par. (1) lett. a), istituiti nel 2019, con un fatturato inferiore a 5.000 euro, per i quali il tasso minimo di fatturato è calcolato moltiplicando il numero di mesi interi di attività nel 2019 con 415 euro, e dei beneficiari del aiuti di Stato previsti dall’art. 5 par. (1) lett. b) ed lett.c).
c) mantenere l’attività per un periodo di almeno 6 mesi dalla concessione della forma di sostegno sotto forma di microgrant.

*Come novità rispetto all’edizione 2020, nel 2021, saranno sovvenzionabili i beneficiari della categoria delle Imprese Individuali e delle Imprese Familiari, con attività economica in uno dei campi previsti nell’Allegato n. 1 del OUG n.130/2020, nonche i liberi professionisti definiti e disciplinati dall’art. 3 par. (2) della Legge n. 287/2009 del Codice Civile, ripubblicato, con successive modificazioni, che esercitano le libere professioni disciplinate dalle leggi.

Spese ammissibili:
a) spese relative alle scorte di materie prime, materiali, merci, nonché ad altre categorie di scorte necessarie per l’attività corrente/operativa svolta dai beneficiari;
b) debiti in essere e insoluti verso fornitori correnti, anche verso fornitori di servizi pubblici in base a contratti conclusi;
c) spese relative al canone di locazione sulla base di un contratto concluso;
d) spese relative all’acquisizione di servizi e riparazioni necessarie per l’attività corrente di base, ad eccezione di consulenze, studi e altre categorie di servizi indiretti con l’attività corrente;
e) spese per dispositivi medici di protezione, compresi i materiali di disinfezione per la protezione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2;
f) le spese relative all’acquisizione degli oggetti d’inventario, compresi gli oggetti d’inventario della natura delle immobilizzazioni necessarie per la ripresa dell’attività corrente;
g) le spese relative all’acquisizione di attrezzature, macchinari, impianti, tecnologie, dotazioni autonome necessarie per la ripresa dell’attività;
h) le spese relative al pagamento dei debiti al bilancio dello Stato.

La verifica dell’assicurazione delle tipologie di spese ammissibili viene effettuata su un campione dell’1% al fine di validare la giustificazione della somma forfettaria.

I beneficiari della sovvenzione presenteranno sotto la propria responsabilità una dichiarazione con la quale assumeranno che l’utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quelle previste dal OUG n. 130/2020 comporti il recupero degli aiuti di Stato concessi unitamente al pagamento degli accessori per il recupero.

Reconta Management Group mette a disposizione delle imprese, che vogliono cogliere questa opportunità, professionisti esperti.

Prenota un appuntamento gratuito di persona, presso la nostra sede in Romania o presso le sedi dei nostri partner in Italia, oppure on line, per sapere cosa potremmo fare per la tua attività già avviata o da avviare.


Vendite a distanza e commercio elettronico in seguito a direttiva comunitaria.

agosto 5, 2021

OUG n. 59/2021, Legge n. 227/2015

Introduzione di alcuni regimi speciali in materia di IVA.

VENDITE A DISTANZA E COMMERCIO ELETTRONICO IN SEGUITO A DIRETTIVA COMUNITARIA.

In Gazzetta Ufficiale n. 630 del 28 giugno 2021 è stata pubblicata l’OUG n. 59/2021 contenente e modifiche e completamenti sulla Legge. 227/2015 riguardante il Codice fiscale.

Sono stati introdotti dei regimi speciali e metodi semplificativi in materia di IVA riguardanti i soggetti passivi impiegati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

E’ stato previsto:

  • In senso generale:
  • Il concetto di vendita a distanza viene sostituito da quello di vendita a distanza intracomunitaria. Viene introdotto e definito il concetto di vendita a distanza di beni importati da territori e/o paesi terzi
  • Vengono stabilite delle previsioni sulle interfacce elettroniche; di fatto, nelle ipotesi di seguito riportate sarà la stessa interfaccia elettronica a ricevere e cedere i beni (coprendo il ruolo di compratore/rivenditore):

– vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

– vendite di beni in paesi UE (vendite nazionali o vendite a distanza intracomunitarie) da parte di soggetti non stabili in territorio UE nei confronti di privati consumatori (di fatto, non sono soggetti passivi di imposta).

  • I soggetti imponibili che realizzano vendite a distanza intracomunitarie hanno l’opzione di applicare il regime speciale, che consente di assolvere l’IVA dovuta in altri Stati UE in un unico Stato („SM”) oppure possono identificarsi nei singoli Stati membri di destinazione dei beni in modo da poter effettuare il versamento dell’IVA dovuta.

L’OUG 59/2021 individua 3 regimi IVA speciali applicabili per le vendite a distanza:

  1. Regime One Stop Shop (OSS) NON-UE – Art. 314 del Codice fiscale
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Dal punto di vista pratico, qualora il soggetto passivo non UE dovesse optare per un’identificazione IVA in Romania, quest’ultimo sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.  A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.
  1. Regime One Stop Shop (OSS) UE – Art. 315 del Codice fiscale
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificato di dichiarazione e assolvimento dell’IVA in un solo Stato membro UE, per tutti i servizi resi e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate in altri Stati membri UE.
  • Il regime MOSS (mini one stop shop), che trovava applicazione soltanto per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting and Electronically) , dal 1° luglio 2021 troverà applicazione per tutti i servizi resi in altri Stati membri UE e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni, diventando di fatto OSS.
  • Per le transazioni in analisi è stato previsto un plafond di 10.000 euro (46.337 RON) che comprende sia i servizi TBE sia le vendite a distanza intracomunitarie e si applica nella seguente modalità:
  • Qualora il plafond NON dovesse essere superato, il luogo della prestazione sarà lo Stato in cui il contribuente risulta essere stabilito (ipotesi in cui la cessione verrà tassata nel paese di Origine);
  • Qualora il plafond dovesse essere superato, il soggetto passivo avrà le 2 seguenti opzioni: identificazioni IVA in tutti gli Stati membri UE in cui opera (in modo da assolvere l’IVA nel singolo SM) oppure applicazione del regime semplificato OSS, ipotesi in cui assolve l’imposta in un unico SM per tutte le transazioni intercorse in territori UE. Sarà l’amministrazione finanziaria di detto paese a trasferire le imposte nei confronti delle singole amministrazioni finanziarie degli altri Stati.
  • l suddetto plafond non trova applicazione per le seguenti operazioni:
  • Servizi TBE realizzati da prestatori non-UE
  • Vendite a distanza intracomunitarie effettuate da fornitori non stabiliti in territorio UE
  • Vendite a distanza di beni importati
  • Altri servizi diversi da quelli TBE, prestati da soggetto non imponibili UE
  • Cessioni nazionali effettuate da interfacce elettroniche
  • Quale regola generale, la registrazione per l’applicazione del regime OSS deve essere effettuata nello Stato in cui è stabilito il singolo soggetto passivo. Con riferimento invece ai soggetti passivi non stabiliti nell’UE, quest’ultimi possono scegliere di registrarsi in uno Stato membro in cui abbiano una stabile organizzazione ed in assenza di questa, possono scegliere di effettuare la registrazione nello Stato dove inizia il trasporto dei beni.
  • Qualora un soggetto passivo non UE dovesse optare per un’identificazione IVA in Romania, quest’ultimo sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale trimestrale (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.  A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri
  • Le interfacce elettroniche saranno tenute alla compilazione di un registro elettronico contenente tutte le vendite a distanza effettuate nell’arco di 10 anni.
  1. Importazione di beni di basso valore
  • Il Regime speciale IOSS è stato creato per agevolare la dichiarazione ed il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita a distanza di beni importati nell’UE da territori o paesi terzi.
  • È stata rimossa l’esenzione IVA per l’importazione di beni nell’UE per valori non superiori a 10 euro. È stata invece conservata l’esenzione per i dazi doganali per i beni con valore inferiore a 150 euro (con alcune eccezioni).
  • È stato introdotto un regime speciale per le vendite a distanza di beni impostati – IOSS (art. 315^2) ed un meccanismo speciale per la dichiarazione e pagamento dell’IVA (art. 315^3) applicabile soltanto nell’ipotesi in cui il regime speciale non risulta applicabile. Questi regimi sono del tutto opzionali, risultando di fatto applicabile la classica procedura di importazione con rispettivo pagamento dell’IVA all’importazione nell’UE

3.1. Regime IOSS – IMPORT ONE STOP SHOP (art. 315^2)

  • In applicazione del regime IOSS, il luogo di cessione per le vendita a distanza di beni importati risulta essere il luogo di destinazione/trasporto, anche se l’importazione e’ avvenuta in altro Stato membro. In tal senso, qualora l’importazione dovesse essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, il soggetto passivo non sarà tenuto al pagamento dell’IVA all’importazione bensì soltanto al momento in cui avverrà la successiva vendita tramite IOSS (il soggetto passivo che applicherà tale sistema dovra’ essere in grado di fornire il codice IOSS alle autorità doganali).
  • L’aliquota IVA applicabile risulta essere quella dello Stato membro di destinazione (dove avviene la cessione).
  • Il soggetto passivo che applica IOSS sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale mensile (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro. A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.

3.2. Meccanismo speciale di dichiarazione e pagamento IVA per l’importazione (art. 315^3)

  • Qualora non si dovesse applicare l’IOSS, il soggetto obbligato al pagamento dell’IVA sarà il destinatario dei beni. Il soggetto che presenterà i beni in dogana (corriere, trasportatore, postino, ecc) sarà il soggetto incaricato ad incassare l’IVA dal destinatario e procederà successivamente al pagamento di quest’ultima.
  • Tale meccanismo potrà essere utilizzato dai commissari doganali, societa’ di trasporto, corrieri, operatori postali, ecc.
  • Quest’ultimi saranno tenuti al deposito di una dichiarazione IVA speciale entro e non oltre il 16 del mese successivo (e relativo saldo delle imposte).

 

Comunicazione chiusura uffici 26 agosto – 3 settembre

agosto 5, 2021

Gentile Cliente,

la informiamo che il nostro Studio è a sua disposizione per tutto il mese di Agosto. Ci prenderemo una breve pausa a partire da giovedì 26 agosto fino a venerdì 3 settembre compresi.

Durante questo periodo, in caso di urgenze, siamo tuttavia reperibili ai seguenti recapiti:

Tel. +40 771 616236

E-mail info@reconta.com

Saremo di nuovo a disposizione a partire da lunedì 6 settembre.

 

Cordiali saluti

Reconta Management Group

Atto normativo: Ministero delle Finanze ORDINANZA n. 762 che ESTENDE ALLE SOCIETA’ ESTERE GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DEI BILANCI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI.

agosto 4, 2021

Pubblicazione: nella Gazzetta Ufficiale n. 697/14.07.2021

Art. I. – Il regolamento di contabilità dei bilanci annuali individuali e dei bilanci annuali consolidati, approvato con decreto del Ministro delle finanze pubbliche n. 1.802/2014, è modificato e integrato come segue:

  1. Il regolamento contabile approvato dalla OMFP 1802/2014 si applica anche a:

–  Stabilimenti permanenti in Romania appartenenti a persone giuridiche stabilite all’estero;

–  persone giuridiche straniere che hanno la loro sede di direzione effettiva in Romania.

  1. Le stabili organizzazioni in Romania appartenenti a persone giuridiche stabilite all’estero sono obbligate a preparare i bilanci annuali e le relazioni contabili richieste dalla legge sulla contabilità.

Nel caso in cui la persona giuridica con sede all’estero svolga la sua attività in Romania attraverso più uffici permanenti, i bilanci annuali e le relazioni contabili richieste dalla Legge sulla contabilità n. 82/1991 sono redatti dall’ufficio permanente designato per adempiere agli obblighi fiscali, riflettendo l’attività di tutti gli uffici permanenti. A tal fine, la stabile organizzazione designata aggrega le informazioni corrispondenti all’attività di ciascuna stabile organizzazione.

  1. Viene introdotta una nuova sezione – “Contabilità delle operazioni effettuate da persone giuridiche straniere che hanno la loro sede di direzione effettiva in Romania”.

Le informazioni riportate dalle persone giuridiche straniere che hanno la loro sede di direzione effettiva in Romania corrispondono alla loro intera attività, sia in Romania che all’estero.

Nel primo anno finanziario di applicazione di questi regolamenti, le persone giuridiche straniere che hanno la loro sede di gestione effettiva in Romania devono riportare le informazioni solo per il periodo corrente.

Nel caso di entità che hanno scelto, secondo la legge, un esercizio diverso dall’anno civile, il bilancio annuale corrispondente al primo esercizio di rendicontazione deve essere preparato alla fine del primo esercizio così scelto, che inizia dopo il 1° gennaio 2021.

Nel primo esercizio di applicazione di questo regolamento, le persone giuridiche straniere che hanno la loro sede di direzione effettiva in Romania devono riportare le informazioni determinate secondo le norme contabili applicabili nello stato in cui sono state stabilite e valutate utilizzando il tasso di cambio comunicato dalla Banca Nazionale di Romania.

Per la conversione dei saldi delle voci di bilancio, esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, viene utilizzato il tasso di cambio comunicato dalla Banca Nazionale di Romania, valido alla data di chiusura dell’esercizio del periodo corrente.

Il tasso di cambio alla data delle operazioni è utilizzato per la conversione del fatturato corrispondente alle operazioni effettuate nell’esercizio del periodo di riferimento. Quando questa disposizione non può essere applicata, viene utilizzato il tasso medio per il periodo di riferimento. La differenza tra il risultato determinato sulla base del tasso medio o del tasso di cambio alla data delle transazioni e il risultato al tasso di chiusura è registrato nella riserva di utili analitici separati.

Le persone giuridiche straniere che hanno avuto la sede di direzione effettiva in Romania e, dopo un periodo di interruzione di questo status di più di 12 mesi consecutivi, hanno di nuovo la sede di direzione effettiva in Romania sono considerate nel primo esercizio di applicazione di questi regolamenti.   A partire dal secondo esercizio di rendicontazione, le operazioni effettuate devono essere contabilizzate in conformità al presente regolamento.

I bilanci annuali previsti in questa sezione sono bilanci a scopo speciale, destinati a soddisfare gli obblighi previsti dal Codice Fiscale.

I bilanci annuali richiesti da questa sezione sono accompagnati da politiche contabili significative.

Per le persone giuridiche straniere che hanno la loro sede di direzione effettiva in Romania, le disposizioni relative all’obbligo di revisione e quelle relative alla preparazione del bilancio annuale consolidato, contenute in questo regolamento, non si applicano.

Dichiarazione dei titolari effettivi nel 2021: chi la l’obbligo di presentarla, qual è la scadenza, e altre novità

maggio 19, 2021

L’obbligo di presentare la dichiarazione del titolare effettivo continua a sollevare una serie di interrogativi per società, associazioni e fondazioni (ONG) interessate, anche se sono trascorsi quasi due anni dalla sua introduzione.  

Considerando che dal 30/04 ritorna l’obbligo del deposito delle dichiarazioni annuali, rilasciate 15 giorni dopo l’approvazione del bilancio, si rende necessario rivedere gli aspetti più importanti riguardanti i titolari effettivi. 

La Legge n. 129/2019 per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo contiene, all’articolo 4, un ampio elenco di quali persone e tipi di entità possono essere considerate come titolari effettivi, a seconda della categoria di entità a cui ci si riferisce quando si cerca di rispondere a questa domanda. Ad esempio, in una società possono esserci una, due o più persone fisiche che hanno il controllo finale dell’attività: “La partecipazione al 25% più una quota o la partecipazione al capitale di una società in una percentuale superiore al 25% da parte di una persona fisica è indice di esercizio diretto del diritto di proprietà”.  I titolari effettivi possono essere l’amministratore dell’azienda, i membri del consiglio di amministrazione / supervisori, amministratori, ecc. ma possono essere anche persone fisiche che detengono il controllo tramite altre società che hanno quote di quella in oggetto.. 

  1. Quasi tutte le società o ONG costituite nel 2021 devono depositare la dichiarazione presso lo sportello di competenza del registro del commercio. Società e ONG devono presentare la dichiarazione del titolare effettivo al momento della costituzione, insieme agli altri documenti previsti. Sebbene lo scorso anno sia stato stabilito che le società (e le associazioni e fondazioni) composte esclusivamente da persone fisiche non devono più presentarla, la Legge n. 101/2021, in vigore dal 30 aprile, ha reinserito tale l’obbligo.
  2. La dichiarazione viene depositata ogni anno. A partire dal 30 aprile, la Legge antiriciclaggio (Legge 129/2019) prevede nuovamente l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

Abbiamo quindi tre casi in cui si deve presentare la dichiarazione: 

  • al momento dell’iscrizione di una società al Registro delle Imprese; 
  • annualmente, entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente; 
  • ogni volta che  ci sono modifiche  riguardanti i titolari effettivi, entro 15 giorni dalla data delle modifiche.
  1. Resta sempre posticipata la scadenza per la presentazione della dichiarazione per le società già esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo (21 luglio 2019). Nello specifico, le società già esistenti alla data del 21 luglio 2019 (data in cui è stato introdotto l’obbligo di presentare la dichiarazione sul titolare effettivo, ai sensi della Legge 129/2019), non sono tenute a presentare il documento neanche adesso. La scadenza iniziale di 12 mesi dal momento in cui è stata introdotta la misura è stata rinviata e, con  la pandemia, in questo momento non si sa quando dovrà essere presentata la dichiarazione dato che la OUG no. 191/2020 prevede che il documento dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla fine dello stato di allerta. Visto il fatto che la dichiarazione annuale è stata rintrodotta, rimane l’incertezza: la scadenza è stata prorogata anche per le dichiarazioni annuali di quest’anno? O le aziende devono depositarle adesso, a maggio, considerata la scadenza per il bilancio – 31 maggio? Il registro del Commercio non ha risposto ancora ai vari quesiti inoltrati su questo tema. 
  1. Le ONG sono temporaneamente esenti dall’obbligo di presentare la dichiarazione quando cambiano i dati di identificazione del titolare effettivo. Per le aziende invece questo obbligo rimane.
  1. Le dichiarazioni relative al titolare effettivo, per le società esistenti al 21 luglio 2019, possono essere presentate anche in formato elettronico, almeno fino alla scadenza. Le dichiarazioni possono anche essere spedite tramite corriere o posta. Inoltre, le aziende possono contattare il registro delle imprese online o per posta, fino a metà agosto 2021. Le dichiarazioni possono essere presentate come documenti sotto firma privata, consegnate davanti al rappresentante dell’ufficio del registro di commercio personalmente o tramite rappresentante (in questo caso con data certa, rilasciata da notaio o certificata da un avvocato) ma anche elettronicamente firmate con firma elettronica. Per il deposito telematico, il registro delle Imprese deve ancora venire con ulteriori chiarimenti. 
  1. Cosa succede se gli stessi titolari si rifiutano di fornire informazioni ad aziende o ONG affinché possano adempiere ai loro obblighi? Ci possono essere situazioni in cui le aziende o le ONG non possono adempiere ai propri obblighi ai fini antiriciclaggio perché i veri titolari si rifiutano di fornire loro informazioni sufficienti. In tali situazioni, rischiano multe da 25.000 lei fino a 150.000 lei, se sono individui. Nel caso delle società la sanzione è la stessa, ma rispetto alla quale i limiti massimi sono aumentati fino al 10% del totale dei ricavi relativi al periodo fiscale concluso, antecedente alla data di redazione della relazione di modifica.
  1. Gli obblighi di dichiarazione del titolare effettivo si applicano anche alle società estere. Si tratta, più precisamente, di società straniere che hanno partecipazioni in società rumene. Pertanto, gli obblighi si applicano indipendentemente dalla nazionalità della società che controlla un’entità rumena.

Happy holidays

dicembre 23, 2020

Le feste natalizie sono l’occasione giusta per ringraziarvi per esserci stati vicini anche in quest’anno che sta per finire. Vi auguriamo buone feste e un nuovo anno ricco di successi!

Reconta Management Group

Misure per favorire l’aumento del capitale proprio

novembre 18, 2020

Nella Gazzetta Ufficiale romena n. 817 del 04.09.2020 e’ stata pubblicata l’Ordinanza di Urgenza n. 153/2020 (di seguito „OUG 153”), che istituisce un provvedimento per la riduzione dell’imposta sugli utili, l’imposta sul reddito delle microimprese, ma anche l’imposta specifica su varie attività.
Ai sensi delle disposizioni dell’ OUG 153, agli operatori economici assoggettati all’imposta sull’utile, l’imposta sul reddito delle microimprese e l’imposta specifica sulle attività verranno concessi degli sconti al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, nonché di sbloccare i flussi di cassa

Le riduzioni sulle imposte variano e verranno applicate come segue:
• una diminuzione del 2% per i soggetti che a fine esercizio:
– rilevano un patrimonio netto positivo, stabilito secondo le norme contabili;
– registrano incrementi del capitale proprio nell’anno in corso rispetto all’anno di riferimento 2020, rispettivamente rispetto all’anno precedente;
• per l’aumento del capitale proprio nell’anno in corso rispetto all’anno precedente, il livello di riduzione varia dal 5% al 10%, secondo le soglie di aumento annuo del capitale proprio:
– 5% fino al 5% compreso;
– 6% dal 5% al 10% compreso
– 7% oltre il 10% fino al 15% compreso
– 8% oltre il 15% fino al 20% compreso
– 9% oltre il 20% fino al 25% compreso
– 10% oltre il 25%
• per l’aumento del capitale proprio nell’anno in corso rispetto all’anno di riferimento 2020, il livello di riduzione dell’imposta è del 3%, se l’aumento percentuale del capitale proprio è uguale o maggiore ai seguenti valori:
– anno 2022 – 5%
– anno 2023 – 10%
– anno 2024 – 15%
– anno 2025 – 20%
Lo sconto del 3% si applica solo dal 2022.

Se due o più delle condizioni per applicare la riduzione sono soddisfatte, le percentuali verranno sommate. La concessione delle riduzioni si applica solo se contestualmente è soddisfatta la condizione di patrimonio netto positivo.
Il OUG 153 prevede anche disposizioni specifiche per l’applicazione di riduzioni nel caso di soggetti il cui esercizio fiscale è diverso dell’anno solare. Inoltre, vengono forniti chiarimenti in merito alla costituzione del patrimonio netto aggiustato nella situazione di operazioni di riorganizzazione, ma anche nel caso di contribuenti che, nell’anno per il quale devono le imposte, creano sedi permanenti di persone giuridiche estere, a seguito di fusioni, scissioni totali o parziali, trasferimenti di attività e scambi di azioni che coinvolgono società di due o più Stati membri.

Nella sfera di applicazione delle suddette riduzioni non rientrano le istituzioni del settore bancario, del mercato dei capitali, assicurativo e riassicurativo, in quanto tali contribuenti hanno requisiti patrimoniali specifici, fissati separatamente secondo la normativa nazionale ed europea.

La riduzione si applica all’imposta dovuta per l’intero anno fiscale, nel caso di contribuenti che pagano imposta sull’utile e contribuenti che pagano imposta sul reddito delle microimprese. Se l’importo della riduzione è superiore all’imposta annuale dovuta, la differenza viene detratta dall’imposta dei trimestri precedenti presentando una dichiarazione rettificativa. Per i contribuenti che pagano imposta per le attività specifiche, la riduzione si applica all’imposta dovuta per la seconda metà dell’anno.

Per i contribuenti che pagano l’imposta sull’utile, l’imposta sul reddito delle microimprese, ma anche l’imposta specifica i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’imposta sono prorogati fino al 25 Giugno dell’anno successivo.

Per i contribuenti il cui esercizio fiscale è diverso dall’anno solare il calcolo e la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale saranno effettuati fino al 25 del sesto mese dalla fine dell’anno fiscale modificato.

Sostegno finanziario agli operatori economici colpiti dalla pandemia

settembre 11, 2020

L’ordinanza di urgenza n. 130/2020 pubblicata il 6 agosto 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Romania concede attraverso il Programma Operativo Competitività (POC) 2014-2020, un sostegno finanziario di 1 miliardo di euro per IMM, PFA e altri operatori economici colpiti dalla pandemia.

Le tre forme di sostegno da fondi esterni non rimborsabili rappresentano:

  • Sovvenzioni di sostegno a importo fisso per microimprese, concesse da fondi esterni non rimborsabili sotto forma di importo forfettario – 000 Euro;
  • Sovvenzioni di sostegno per il capitale di lavoro concesse ai beneficiari sotto la forma di una somma forfettaria e in percentuale del fatturato: tra 2.000-150.000 Euro;
  • Sovvenzioni di sostegno per investimenti produttivi concesse alle IMM da fondi esterni non rimborsabili sulla base della valutazione del progetto di investimento presentato: tra 000-200.000 Euro.

I.BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI  DI SOSTEGNO NELL’IMPORTO FISSO:

– IMM senza dipendenti

I richiedenti devono comprovare con le situazioni finanziarie al 31 Dicembre 2019 che non hanno avuto dipendenti con contratto individuale di lavoro;

– PFA e ONG con attivita economica in uno dei settori previsti nell’ALLEGATO n.1 al progetto (attivita’ professionale, scientifica e tecnica, culturale-artistica, attivita’ di montaggio, stampa, produzione video, attivita’ sportiva, ecc.)

– PFA / CMI – se sono stati coinvolti nel trasporto, equipaggiamento, valutazione, diagnosi e trattamento dei pazienti diagnosticati con COVID-19, quali non hanno goduto dello stimolente previsto dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2020.

Valore della sovvenzione: 2000 EUR, concesso una tantum

Cofinanziamento beneficiario: 0%

Condizioni di approvazione:

  • attivita corrente / operativa per un periodo di almeno un anno ‘di calendario solare prima della data di presentazione della richiesta di finanziamento, ad eccezione dei PFA / studi medici individuali per i quali l’avvio dell’attivita potràa avvenire fino al 01.02.2020;
  • fatturato nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di finanziamento di almeno l’equivalente in lei di 5.000 euro alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione dei beneficiari degli aiuti di Stato di cui all’art. 5 lit. b) ec);
  • l’obbligo di mantenere la propria attivita’ per un periodo di almeno 6 mesi dalla concessione della forma di sostegno.
  1. I BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI PER IL CAPITALE DI LAVORO:

IMM la cui attivita’ e’ stata colpita dalla pandemia o la cui attivita’ e’ stata bandita o ridotta durante lo stato di emergenza e allerta nei settori di attivita’: ristoranti, hotel, bar, servizi di trasporto, agenzie di viaggio, case editrici / librerie / biblioteche, nonche’gli organizzatori di eventi.

1) Il valore della sovvenzione per capitale di lavoro e’ stabilito in quote succesive, in percentuale del 15% del fatturato relativo al 2019, ma entro limiti minimo e massimo, di 2000 euro, rispettivamente 150.000 euro, come segue:

  • per le IMM con fatturato nel 2019, compreso tra 5.000 – 13.500 euro, il valore della sovvenzione e’ di 2.000 euro;
  • per le IMM con un fatturato per il 2019 compreso tra 13.501 e 1.000.000 di euro, il valore della sovvenzione è il 15% del fatturato e non può superare l’importo di 150.000 euro.
  • Per le IMM con un fatturato pari a piu’ di 1 milione di euro, l’importo massimo della sovvenzione e’ di 150.000 euro.

2) E’ stata mantenuta la condizione prevista dal OUG n. 29/2020 in merito al possesso del certificato di emergenza. Il Ministero dell’Economia rilascia tali documenti fino al 15 settembre, su richiesta,

Le aree di attività che possono beneficiare della sovvenzione  per capitale di lavoro  sono riportate nell’allegato 2 dell’ordinanza.

Cofinanziamento: 15% dal erario statale, 15% proprio cofinanziamento.

Condizioni di approvazione:

  • possiedono certificato di urgenza ottenuto sulla base del OUG n. 29/2020 riguardante alcune misure economiche e fiscale;
  • hanno registrato profitto operazionale dall’attività corrente in uno degli ultimi 2 anni (precedenti la presentazione della domanda di finanziamento per l’ottenimento della sovvenzione, secondo il bilancio presentato);
  • dispongono di compartecipazione alla creazione del capitale di lavoro in un ammontare di minimo 15% dal valore della sovvenzione alla data dell’utilizzo della sovvenzione;
  • mantengono oppure, secondo caso, aumentano il

numero dei dipendenti rispetto alla data di presentazione della richiesta, per un periodo di minimo 6 mesi dalla data di concedere le sovvenzioni, salvo le situazioni in cui i contratti individuali di lavoro sono conclusi per i stagionali e/o lavoratori giornalieri.

Categorie di spese finanziate dalla sovvenzione: spese con scorte di materia prima, materiali di consumo, merci, pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori (incluso nei confronti dei fornitori di utilità), altri debiti nei confronti dei fornitori dall’attività corrente, spese con equipaggiamenti, macchinari, tecnologie, dotazioni indipendenti, debiti inerenti all’affitto, debiti inerenti all’acquisto dei servizi e riparazioni, eccezion fatto dalla consulenza, spese con equipaggiamenti di protezione medicale, spese per l’acquisto degli oggetti d’inventario.

III.BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI PER GLI INVESTIMENTI CONCESSI ALLE IMM:

Le sovvenzioni per investimenti saranno concesse sulla base di un progetto presentato dal beneficiario e approvato dal Ministero dell’Economia e AIPPIMM.

Le sovvenzioni vengono assegnate alle IMM e agli enti assimilati alle IMM che attuano gli investimenti necessari per:

  • espandere le capacita’ di produzione esistente, nonche’ espandere le capacita’ di fornitura di servizi;
  • la realizzazione di nuove unita’ delle capacita’ produttive esistenti, nonche’ per la realizzazione di nuove unita’ per l’erogazione dei servizi;
  • riabilitazione / ammodernamento delle unita’ produttive esistenti nonche’ per la riabilitazione / ammodernamento di nuove unita’ di servizio.

Obiettivo: concessione di sovvenzioni per la riconversione delle attivita’ delle IMM ed  anche per effettuare i necessari investimenti nell’economia.

Valore sovvenzione: 50.000 euro – 200.000 euro.

Cofinanziamento: le sovvenzioni non includono il cofinanziamento proprio stabilito come percentuale di almeno il 15% del valore della sovvenzione richiesta dai beneficiari delle regioni meno sviluppate e almeno il 30% del valore della sovvenzione richiesta dai beneficiari della regione Bucarest-Ilfov.

I settori di investimento sostenuti dai finanziamenti esterni a fondo perduto e dal erario statale includono:

  • Industria alimentare, panetteria, pasticceria e altre attività ad esse assimilate, compresa la lavorazione, trasformazione, distribuzione e confezionamento;
  • Industria automobilistica e servizi automobilistici specifici, compresi servizi di riparazione e autolavaggi e simili;
  • Energia e attrezzature / tecnologie / macchine per l’efficienza energetica;
  • Costruzioni, materiali da costruzione, attrezzature, mezzi di trasporto specifici, macchinari, tecnologie nelle costruzioni;
  • Servizi di trasporto, compresi i servizi di trasporto internazionale;
  • Servizi di cura e manutenzione del corpo;
  • Servizi di riparazione e manutenzione;
  • Turismo, pensioni turistiche, hotel, ristoranti e servizi per il tempo libero, comprese specifiche infrastrutture per il tempo libero;
  • Metallo / legno / mobili;
  • Indumenti in tessuto / pelle;
  • Industria farmaceutica e attrezzature mediche, compresi magazzini medici per interventi in situazioni di emergenza;
  • Industrie creative, anche nel campo della cultura e dei servizi creativi;
  • Servizi educativi: asili nido e scuole materne;
  • Servizi sanitari: studi medici, apparecchiature mediche, dispositivi medici e simili;
  • Costruzioni, acquisizioni di terreni fino al 10% del valore del progetto, attrezzature, dotazioni indipendenti per l’organizzazione di eventi;
  • Tecnologia dell’informazione e intelligenza artificiale;
  • Nanotecnologie e tecnologie all’avanguardia, materiali avanzati, tecnologie di produzione avanzate;
  • Attrezzature, macchinari, tecnologie destinate alla produzione in settori di attività diversi da quelli sopra menzionati.

L’elenco completo è disponibile nell’Allegato 3 –OUG n.130/2020.

Condizioni cumulative per la concessione di sovvenzioni destinati ai beneficiari che:

  1. a) hanno avuto attività corrente/operazionale svolta di minimo 1 anno prima di presentare la richiesta di finanziamento;
  2. b) hanno registrato profitto operazionale dall’attivita’ corrente, rispettivamente dall’attivita’ di sfruttamento in uno degli ultimi 2 anni;
  3. c) si impegna a garantire la sostenibilità del progetto, rispettivamente a garantire lo sviluppo dell’attivita’ operativa / corrente per un periodo di almeno 3 anni

dalla scadenza del periodo di attuazione del progetto;

  1. d) realizza minimo 50% dal valore dei redditi

pianificati nel piano di affari allegato alla richiesta di finanziamento nei primi 2 anni di durabilità, e la differenza fino alla fine del periodo di durabilità, rispettivamente il terzo anno;

  1. e) dispongono di cofinanziamento proprio del progetto in percentuale di minimo 15% dal valore del progetto di investimento richiesto per il finanziamento per le regioni meno sviluppate, e per la regione di Bucarest-Ilfov, di almeno il 30% del valore del progetto richiesto per il finanziamento;
  2. f) s’impegna a presentare prove inerenti alla ragion abilita’ dei costi per investimenti per cui si sollecita sostegno di stato.

I criteri di selezione della sovvenzione dei progetti di investimento sono forniti nell’Allegato  4 e includono:

  1. a) Criteri per la valutazione della redditività” dei progetti di investimento (RIR);
  2. b) Criteri per il cofinanziamento di progetti di investimento;
  3. c) Il rapporto tra l’utile operativo registrato nel esercizio fiscale registrato nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di sovvenzione richiesta;

d) L’appartenenza al campo di attività sul codice CAEN al saldo negativo della bilancia commerciale, rispettivamente le importazioni sono superiori alle esportazioni secondo i dati forniti da INS.

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